La Corte di Cassazione ha stabilito che non esiste alcuna equivalenza tra omologazione ministeriale e approvazione per gli autovelox.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione potrebbe scatenare una valanga di ricorsi in Italia, a seguito della scoperta che molti autovelox potrebbero non essere omologati. Questa irregolarità nelle procedure di approvazione degli apparecchi di rilevazione della velocità è emersa dopo che un avvocato di Treviso è stato multato per aver superato il limite di 90 chilometri orari.
La Corte ha stabilito che, a causa della mancanza di omologazione, le sanzioni per eccesso di velocità rilevate tramite questi dispositivi potrebbero essere annullate. Questa decisione apre le porte a numerosi automobilisti che, in situazioni simili, potrebbero ora impugnare le multe ricevute. Vediamo meglio:
I cittadini sanzionati per violazioni stradali hanno il diritto di controllare se l'apparecchio utilizzato per la rilevazione sia correttamente omologato, prima di procedere con eventuali ricorsi. È possibile richiedere l'accesso agli atti amministrativi all'ente che ha emesso la multa, il quale deve fornire una risposta entro 30 giorni, rispettando i termini per l'eventuale impugnazione della sanzione. Gli automobilisti possono richiedere la semplice esibizione del certificato di omologazione per accelerare la procedura, o una copia dello stesso.
In assenza di risposta, o se il certificato non viene fornito, è possibile presentare un ricorso per l'annullamento della multa. Durante il processo, la polizia può presentare il certificato per attestare la validità della sanzione. Se il conducente ha agito in buona fede e non vi è stata risposta dall'amministrazione, non dovrebbe essere tenuto a coprire le spese processuali. Se il certificato non emerge nemmeno durante il processo, la sanzione dovrebbe essere revocata.
La Corte di Cassazione ha stabilito che non esiste alcuna equivalenza tra omologazione ministeriale e approvazione per gli autovelox, sentenziando a favore dell'annullamento di una multa per eccesso di velocità rilevata da un apparecchio non omologato. Il caso in questione riguardava un automobilista sanzionato a Treviso per aver superato di 7 chilometri orari il limite di velocità, con l'apparecchio Red & Speed-Evo-L2, che, pur approvato, non possedeva l'omologazione necessaria.
La decisione arriva dopo un dibattito tra vari livelli giuridici che hanno esaminato la distinzione critica tra i due processi. L'omologazione implica un controllo tecnico dettagliato che conferisce al dispositivo la facoltà di essere riprodotto e utilizzato ufficialmente, mentre l'approvazione è un processo meno rigoroso che non garantisce i requisiti tecnici essenziali per l'accertamento delle infrazioni.
I giudici hanno sottolineato che la verifica dell'affidabilità e precisione dell'autovelox non può basarsi su documenti non specifici come le circolari ministeriali, ma deve essere sostenuta da certificazioni di omologazione e conformità tecniche. Inoltre, hanno precisato che eventuali difetti o mancanze nelle procedure di omologazione non possono essere suppliti da interpretazioni estensive o da pratiche amministrative.
La sentenza è un precedente importante per i futuri casi di contestazione di multe basate su rilevazioni di autovelox non omologati, evidenziando la necessità di aderire strettamente alle normative tecniche per garantire la legalità delle sanzioni. La decisione non solo chiarisce la procedura corretta, ma affronta anche una questione mai risolta prima in modo così approfondito dalla giustizia italiana, riconoscendo la complessità del tema e il suo impatto sulla circolazione stradale.