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Come funzionano i permessi sul lavoro e relative regole per chi fa lo scrutatore, segretario e presidente di seggio

di Marianna Quatraro pubblicato il

Chi svolge il ruolo di scrutatore, segretario o presidente di seggio deve conoscere regole, permessi e compensi legati al proprio impiego, incluse le modalità di riposo, gestione delle festività e diritti lavorativi specifici

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Le elezioni rappresentano un momento delicato per chi, come dipendente, assume incarichi di scrutatore, segretario o presidente di seggio: bastano poche incertezze nella gestione dei permessi per causare ritardi nei pagamenti, contestazioni e criticità con l’azienda.

Ogni anno migliaia di lavoratori devono affrontare assenze, riposi compensativi e documentazione da presentare, spesso tra normative non chiare, responsabilità pubblica crescente e rischi di errori che possono incidere sia sullo stipendio sia sul percorso professionale. Sbagliare una procedura o non documentare correttamente un giorno festivo possono portare anche a decurtazioni stipendiali inattese.

Il quadro normativo prevede tutele specifiche che, se lette con attenzione, permettono di ottenere tutte le garanzie previste dalla legge. La corretta applicazione delle regole sui permessi e il rispetto dei diritti e dei doveri sono essenziali per evitare problemi con il datore di lavoro e godere delle giuste compensazioni.

Diritti, doveri e documentazione: come funzionano permessi e compensi per scrutatori, segretari e presidenti di seggio

Chi viene nominato come scrutatore, segretario o presidente di seggio esercita una funzione pubblica regolata dalla normativa elettorale che garantisce precisi diritti e impone obblighi sia ai lavoratori sia ai datori di lavoro.

Tutela dell’assenza e retribuzione:

  • L’attività al seggio comporta la possibilità di assenza giustificata dal lavoro per tutto il periodo in cui si è impegnati, senza rischio di sanzioni o decurtazioni economiche.
  • Le giornate trascorse presso il seggio sono equiparate a normale attività lavorativa: la retribuzione è conservata per intero, compresi scatti, ferie e altri istituti connessi all’anzianità.
  • Non è consentito al datore di lavoro richiedere alcun tipo di prestazione lavorativa nel periodo coincidente con le operazioni elettorali.
Comunicazione preventiva:
  • Il dipendente è tenuto a informare per tempo l’azienda della propria nomina e della necessità di assentarsi, preferibilmente tramite comunicazione scritta.
  • La comunicazione tempestiva mette al riparo sia il lavoratore sia l’impresa da contestazioni successive.
Documentazione da consegnare al rientro:
  • Il rientro richiede la presentazione di certificati specifici che attestino il ruolo e i giorni effettivamente prestati:
    • Scrutatori e segretari: dichiarazione firmata dal presidente di seggio che attesti la presenza, con indicazione di orari e attività svolte e eventuale copia della nomina fornita dal Comune.
    • Presidenti: copia del decreto di nomina e attestato di presenza controfirmato, in alcuni casi, anche dal vicepresidente della sezione.
  • L’attestato deve riportare con precisione il periodo di presenza al seggio, essenziale per la giustificazione delle assenze lavorative.
Obblighi per l’azienda:
  • Nessuna ostruzione può essere posta dal datore di lavoro: il diritto a partecipare alle operazioni elettorali è tutelato sia per i privati che per i lavoratori pubblici.
  • Il datore deve gestire tempestivamente la richiesta di assenza e il recupero delle giornate non lavorative tramite riposo compensativo.
  • In caso di contestazione sulla documentazione o sulla durata, il lavoratore può rivolgersi all’ufficio elettorale presso il proprio Comune per ulteriore assistenza.
Compensi per l’attività al seggio:
  • La partecipazione comporta anche una remunerazione forfettaria esclusa dal reddito imponibile fiscale (non va indicata in dichiarazione dei redditi né è soggetta a IRPEF).
Gli importi aggiornati per le consultazioni del 2026 evidenziano un aumento rispetto agli anni precedenti:
Carica Compenso seggio ordinario Compenso seggio speciale
Presidente 149,50 € 90,85 €
Scrutatore / Segretario 119,60 € 60,95 €

La corresponsione del gettone di presenza avviene generalmente alcune settimane dopo la chiusura delle operazioni, tramite liquidazione da parte dei Comuni.

Funzioni e responsabilità:

  • Tutte le figure ricoprono il ruolo di pubblico ufficiale durante le operazioni, con obblighi di correttezza, riservatezza e diligenza, pena responsabilità civili e penali.
  • Tra le incombenze principali: identificazione degli elettori, verbalizzazione, assistenza al presidente e scrutinio delle schede.
Modalità di nomina e iscrizione:
  • L’iscrizione all’albo degli scrutatori avviene presso il Comune di residenza entro i termini previsti.
  • Il segretario è scelto direttamente dal presidente tra gli iscritti nelle liste elettorali. Il presidente viene nominato dalla Corte d’Appello competente.
Un errore da evitare è mancare la corrispondenza tra l’effettivo impegno presso il seggio e i giorni dichiarati all’azienda: ogni incongruenza può generare richieste di restituzione della retribuzione o del compenso.

Riposo compensativo, gestione delle giornate festive e trattamento economico: regole pratiche e casi specifici

Le assenze dal lavoro durante i periodi elettorali generano effetti differenti a seconda che ricadano in giorni lavorativi o festivi/non lavorativi. La normativa attribuisce particolare rilievo al tema del riposo compensativo e alla gestione economica delle giornate coinvolte. Le regole aggiornate al 2026 prevedono:

1. Giornate lavorative e non lavorative:

  • I giorni in cui il dipendente è assente per attività elettorale e che coincidono con le sue normali giornate di lavoro sono considerati a tutti gli effetti lavorati (anche se l’attività presso il seggio richiede solo parte della giornata).
  • Il trattamento economico resta invariato, senza decurtazioni né penalizzazioni su ferie, TFR o altri istituti economici.
  • Per i giorni festivi o non lavorativi (sabato nella settimana corta, domenica e festivi infrasettimanali): il lavoratore ha diritto, a seconda dei casi, a un riposo compensativo (giorno libero) oppure a una quota retributiva aggiuntiva.
La scelta tra recupero compensativo e monetizzazione può variare secondo la contrattazione collettiva o gli specifici regolamenti aziendali.

2. Calcolo dei riposi compensativi:

Orario settimanale Giorni di riposo compensativo
Lunedì – Venerdì (settimana corta) 2 se impegnato sabato e domenica
Lunedì – Sabato (settimana lunga) 1 se impegnato domenica

Esistono casi particolari regolati dalla recente prassi:

  • Se le operazioni si protraggono oltre la mezzanotte tra lunedì e martedì, il riposo compensativo si estende di un giorno.
  • Anche per chi svolge part-time verticale, il diritto al riposo si calcola sulla base delle giornate festive/non lavorative personali.
  • I riposi devono essere fruiti nel periodo immediatamente successivo alle operazioni elettorali, ma possono essere concordati diversamente ove vi siano oggettive esigenze di servizio.
3. Errori comuni e punti critici:
  • Non comunicare per tempo l’assenza può produrre contestazioni e decurtazioni dello stipendio.
  • Consegna parziale dei certificati di presenza: tutti i giorni di attività devono essere giustificati singolarmente.
  • Richiedere prestazioni lavorative in giornate in cui si svolge anche solo una parte delle operazioni al seggio va contro la legge e può dar luogo a sanzioni sia per il dipendente sia per il datore di lavoro.
  • Confondere il riposo compensativo con ferie o permessi ordinari: i primi sono un diritto autonomo, garantito dalla normativa elettorale.
4. Casi pratici e particolarità:
  • Per chi lavora in più scuole o ha orari distribuiti in modo irregolare, il numero di riposi compensativi si calcola sulle effettive giornate di impegno non coincidenti con l’attività lavorativa ordinaria.
  • I lavoratori a tempo determinato hanno gli stessi diritti di quelli indeterminati, sia in termini di assenze giustificate che di riposi e compensi.
  • Gli importi dei compensi sono aggiornati annualmente con appositi decreti: per le consultazioni del marzo 2026 sono stati rivalutati del 15% rispetto alle precedenti tornate elettorali.
5. Trattamento fiscale e gestione amministrativa:
  • I compensi ricevuti non concorrono alla formazione del reddito, non sono soggetti a Irpef né ad altre trattenute.
  • Per la liquidazione pratica, i Comuni provvedono all’accredito spesso tramite bonifico bancario o mandato presso istituti convenzionati; occorre presentarsi con un documento di identità valido.
Un’attenzione particolare deve essere posta, infine, nella compilazione e trasmissione della documentazione a fine servizio: la leggerezza nella consegna di attestazioni incomplete o non firmate è tra le cause più frequenti di contestazioni da parte delle aziende e di ritardi nella liquidazione dei compensi.


Marianna Quatraro

Laureata in Lingue e Letterature Straniere e Scienze dalla Comunicazione, giornalista pubblicista dal 2008, collaboratrice presso testate locali e nazionali, con ottime competenze linguistiche straniere, specializzata in campo letterario ed economico, collabora con la testata online Businessonline trattando in particolar modo il mondo delle pensioni, argomento di cui si occupa ormai da circa 20 an...