Il congedo parentale è un diritto fondamentale riconosciuto ai genitori lavoratori, finalizzato a garantire la possibilità di conciliare le esigenze familiari con quelle professionali. In seguito alle ultime modifiche normative e alla pubblicazione della circolare INPS n. 57 del 28 aprile 2024, sono state introdotte istruzioni e precisazioni rilevanti sull'indennizzo per due mesi all'80% della retribuzione. In questa trattazione vengono dettagliati i requisiti, le modalità di fruizione e le specificità applicative derivanti dalla normativa vigente, fornendo un quadro chiaro e aggiornato per famiglie, lavoratori dipendenti e soggetti interessati alle novità in tema di tutela di maternità e paternità.
Le novità principali sul congedo parentale 2 mesi all’80%: cosa prevede la circolare INPS
La circolare INPS n. 57 ha fornito una serie di istruzioni amministrative e operative in merito all’indennità di congedo parentale per i lavoratori dipendenti. Le principali novità riguardano l’elevazione dell’importo per il congedo parentale riconosciuto in misura maggiorata per due mesi, portando l’indennità fino all’80% della retribuzione per un periodo determinato. Questo incremento si applica esclusivamente ai lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico che abbiano terminato il periodo di maternità o paternità dopo il termine previsto dalla normativa.
- Solo per i lavoratori dipendenti: sono esclusi lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione Separata INPS.
- Estensione a tutte le modalità di fruizione: il congedo parentale può essere fruito in modalità intera, frazionata a mesi, giorni od oraria.
- Importo maggiorato: l’indennità è riconosciuta all’80% della retribuzione complessiva per due mesi, da suddividere tra i genitori.
- Compatibilità con trattamenti più favorevoli: eventuali condizioni di miglior favore previste da contratti collettivi nazionali restano valide.
Questa misura amplia la tutela economica riconosciuta alle famiglie, rappresentando un sostegno concreto nell’ambito della genitorialità lavorativa.
Destinatari e requisiti per il congedo parentale all’80%
L’accesso al beneficio dell’indennità maggiorata per il congedo parentale è riservato ai lavoratori dipendenti, sia padri che madri, inclusi i genitori adottivi e affidatari, purché sia rispettato il limite temporale di fruizione. Risultano escluse altre categorie di lavoratori, come autonomi e liberi professionisti iscritti ad altre casse previdenziali. Di seguito i principali requisiti:
- Rapporto di lavoro dipendente in essere al momento della richiesta del congedo;
- Fruizione entro i primi sei anni di vita del minore o, in caso di adozione o affidamento, entro sei anni dall’ingresso in famiglia e comunque non oltre la maggiore età;
- Congedo non “trasferibile”: ogni genitore dispone di mesi non cedibili all’altro;
- Termine del congedo di maternità o paternità operato dopo la data individuata dalla normativa.
In caso di presenza di più figli, il diritto si estende alle singole nascite o ingressi in famiglia. Resta ferma la possibilità per i dipendenti pubblici di ricevere l’indennizzo direttamente dall’amministrazione di appartenenza.
I dettagli operativi, durata, percentuali di indennizzo e modalità di fruizione
La disciplina aggiornata definisce la suddivisione e i limiti dell’indennità con importi differenziati:
- Due mesi indennizzati all’80% della retribuzione, da utilizzare entro i primi sei anni del minore;
- Sette mesi indennizzati al 30% della retribuzione, indipendentemente dal reddito;
- Eventuali mesi aggiuntivi: restano scoperti da indennizzo, salvo il caso di reddito individuale inferiore alla soglia prevista dall'art. 34, comma 3, D.lgs. n. 151/2001 (pari a 2,5 volte l’importo della pensione minima INPS).
Il congedo parentale può essere fruito in forma frazionata (giorni, settimane, ore) e i periodi inferiore al mese sono cumulabili ai fini della retribuzione, fino a raggiungere 30 giorni di astensione, assimilabili a un mese intero. La possibilità di utilizzo alternato dei mesi tra i genitori non preclude l’uso contemporaneo, fermo restando il limite individuale.
Casi particolari e compatibilità con altre tutele
La normativa conferma la compatibilità tra il congedo parentale maggiorato e condizioni migliorative previste dalla contrattazione collettiva nazionale. Se uno dei genitori beneficia di un trattamento al 100% per effetto del contratto collettivo, l’altro genitore può comunque usufruire dell’indennità maggiorata nei limiti previsti dalla legge.
- Maternità facoltativa e indennizzo: approfondimenti disponibili sulla durata della maternità facoltativa.
- Congedo parentale non trasferibile: i periodi non utilizzati da un genitore non sono cedibili all’altro.
Per tutte le altre situazioni particolari, come la gestione del congedo straordinario, si rimanda alle relative norme specifiche e alla consultazione delle
regole congedo straordinario.
Simulazione di casi pratici
Per meglio comprendere la suddivisione dell’indennità e l'applicazione dei criteri normativi si può fare riferimento a simulazioni concrete:
- Genitore lavoratore dipendente che termina il periodo di maternità dopo il termine previsto dalla normativa: diritto a due mesi all’80%, i seguenti sette mesi al 30%, eventuali mesi frazionati cumulati fino al raggiungimento del limite mensile.
- Coppia con genitore autonomo e uno dipendente: il beneficio spetta solo al lavoratore dipendente.
- Genitore che ha già beneficiato di tre mesi non trasferibili: il quarto mese e i successivi sono indennizzabili solo al 30%.
Questi esempi illustrano le principali casistiche disciplinate dalla normativa, con la raccomandazione di valutare attentamente le condizioni e i limiti individuali per evitare errori nella presentazione della domanda.
FAQ: risposte ai dubbi frequenti
- Chi può richiedere il congedo parentale all’80%?
Solo lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro attivo.
- È necessario che entrambi i genitori siano dipendenti?
No, ma il beneficio spetta solo al genitore lavoratore dipendente.
- Cosa succede se i mesi non vengono utilizzati?
I mesi non utilizzati non sono trasferibili tra i genitori.
- Come si calcola la durata del mese di congedo?
Un mese corrisponde a 30 giorni di calendario; periodi inferiori si sommano fino a raggiungere questo limite.
- È possibile annullare la domanda?
Sì, con modalità specifiche di cancellazione del congedo parentale.