L'Inps ha fornito ulteriori chiarimenti e istruzioni per usufruire del congedo parentale: ecco come funziona
Il congedo parentale è il periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfarne i suoi bisogni affettivi e relazionali. La Legge di Bilancio ha modificato l'indennità, prevedendola per un ulteriore mese al 60% e all'80% durante un preciso periodo. Vediamo nel dettaglio quali sono i chiarimenti forniti dall'Inps sul congedo parentale attraverso la circolare n. 57 del 18 aprile 2024.
Come chiarito dall'Inps nella circolare n. 57 del 18 aprile 2024, l'aumento dell'indennità per il congedo parentale riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che privato. Sono escluse tutte le altre categorie di lavoratori, come i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione separata.
La differenza tra il congedo parentale al 60% e all'80% risiede nell'ammontare dell'indennità. Il periodo è indennizzato all'80% solo per un periodo specifico, mentre successivamente l'indennità sarà al 60%.
L'aumento dell'indennità spetta a condizione che il mese di congedo parentale sia fruito entro i 6 anni di vita del figlio, o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, e il congedo di maternità o paternità termini dopo una determinata data.
È importante notare che, considerando la categoria di lavoratori che può usufruire dell'aumento dell'indennità, se uno dei genitori è un dipendente e l'altro no, l'ulteriore mese di congedo parentale indennizzato spetta solo al genitore dipendente.
Il diritto al congedo parentale si inserisce in un quadro normativo ben definito che stabilisce precisi limiti temporali. Per ogni bambino, nei primi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per periodi che non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, salvo casi particolari.
Nell'ambito di questi limiti complessivi, il diritto di astenersi dal lavoro spetta:
L'indennità di congedo parentale viene erogata con percentuali diverse in base alla durata e alle condizioni specifiche. Ecco come si articola il sistema di indennizzo:
L'indennità maggiorata interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale:
Nel caso di parto, adozione o affidamento plurimi, il diritto al congedo parentale spetta alle stesse condizioni per ogni bambino.
La domanda di congedo parentale deve essere inoltrata prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto. Se viene presentata dopo, saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.
Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, l'indennità è anticipata dal datore di lavoro. È previsto il pagamento diretto da parte dell'INPS per gli operai agricoli e per i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato.
La domanda va presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
Le lavoratrici e i lavoratori agricoli con un contratto a tempo determinato possono fare richiesta di congedo parentale nel primo anno di vita del bambino, se hanno prestato 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno precedente l'evento, che sarà indennizzabile anche per le astensioni che si protraggono nell'anno successivo.
Per gli anni successivi al primo e fino al dodicesimo, possono fare richiesta di congedo parentale se sussiste lo status di lavoratore, che prevede l'iscrizione negli elenchi agricoli e 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno precedente l'evento oppure, nello stesso anno, se le giornate di lavoro sono svolte tutte prima dell'inizio del congedo.
Per le lavoratrici e lavoratori naviganti marittimi, la competenza territoriale alla gestione delle pratiche è determinata sulla base della residenza dell'assicurato oppure per strutture territoriali "polo" su base regionale, a seconda delle scelte del datore di lavoro in merito alle modalità di pagamento dell'indennità.
Nella circolare n. 57 del 18 aprile, l'Inps ha fornito risposta a numerose domande frequenti relative al congedo parentale. Ecco alcune delle principali questioni chiarite dall'istituto:
Il congedo parentale con indennità maggiorata spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che privato. Sono esclusi i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione separata.
L'indennità viene calcolata in base alla retribuzione media giornaliera del mese precedente l'inizio del periodo di congedo. Le percentuali variano dall'80% al 30% a seconda dei periodi di congedo e delle condizioni specifiche.
Sì, il congedo parentale può essere fruito in modo continuativo o frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria. La contrattazione collettiva di settore determina le modalità di fruizione del congedo su base oraria, i relativi criteri di calcolo e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
La fruizione "alternata" tra i genitori non preclude la possibilità di fruire del congedo nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.
Al genitore solo (padre o madre) spetta un periodo continuativo o frazionato di massimo 11 mesi. Per genitore solo si intende anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto l'affidamento esclusivo del figlio.
L'Inps continua ad aggiornare le informazioni e le istruzioni operative relative al congedo parentale attraverso circolari e comunicazioni ufficiali. È consigliabile consultare periodicamente il sito ufficiale dell'istituto per rimanere informati sulle eventuali novità normative e procedurali.