Se gli operatori intendono adeguare i prezzi secondo i dati Istat, devono farlo sia in caso di aumento che di diminuzione dell'inflazione.
L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato il nuovo Regolamento che disciplina la materia contrattuale tra gli operatori di telecomunicazioni e gli utenti finali, introducendo per la prima volta l'indicizzazione delle tariffe al tasso di inflazione. Questa novità avrà implicazioni dirette per i clienti del settore telefonico.
La delibera dell'Agcom, che stabilisce i principi del nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche, include diverse misure di tutela per i consumatori in caso di aumenti tariffari. Tra queste misure figurano il consenso esplicito da parte del cliente, il diritto di recesso e l'obbligo per gli operatori di garantire trasparenza nelle comunicazioni. Comprendere appieno queste disposizioni aiuta a una maggiore consapevolezza da parte degli utenti. Vediamo i dettagli:
L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha recentemente emanato la delibera che vieta espressamente questo approccio.
Secondo la delibera, se gli operatori intendono adeguare i prezzi secondo i dati Istat, devono farlo sia in caso di aumento che di diminuzione dell'inflazione. Le variazioni potranno presentare differenze rispetto ai dati ufficiali, ma in caso di aumento annuale, l'utente avrà il diritto di rescindere il contratto senza penali o costi di recesso.
Nel caso in cui gli adeguamenti siano esattamente in linea con i dati Istat, l'utente sarà soggetto a penali e costi di recesso.
La delibera stabilisce che se l'adeguamento supera il 5% del canone mensile, l'utente avrà la possibilità di passare gratuitamente a un'offerta con condizioni analoghe, ma senza la clausola inflazione. L'Agcom richiede anche un elevato livello di trasparenza e chiarezza nelle comunicazioni relative agli adeguamenti, imponendo agli operatori l'inclusione di una tabella esplicativa che illustri gli incrementi del canone in relazione agli indici di inflazione compresi tra il 2% e il 7%.
Queste disposizioni sono retroattive e si applicano a tutti i contratti con adeguamento già esistenti, non solo a quelli stipulati in futuro.
La delibera stabilisce un limite massimo di 24 mesi per la durata iniziale di qualsiasi tipo di contratto. Dopo il ventiquattresimo mese dalla stipula del contratto, l'utente finale ha il diritto di recedere in qualsiasi momento, fornendo un preavviso di massimo un mese, senza incorrere in penali o costi di disattivazione. Questo diritto è condizionato alla regolare ricezione del servizio durante il periodo di preavviso e alla copertura delle eventuali rate residue di dispositivi come smartphone o altri prodotti.
È confermata anche la possibilità per l'utente di recedere gratuitamente dal contratto nel caso in cui l'operatore modifichi le condizioni, ad esempio aumentando le tariffe. Gli operatori sono tenuti a offrire contratti chiari, trasparenti e comprensibili per i consumatori, fornendo un elenco dettagliato di 18 informazioni obbligatorie, che include la gestione dell'adeguamento all'inflazione e gli eventuali costi di recesso. Devono inoltre fornire una sintesi contrattuale concisa e facilmente leggibile.
È obbligatorio per gli operatori facilitare la portabilità e il trasferimento verso altri fornitori e permettere all'utente di rescindere il contratto senza penali in caso di significative discrepanze tra le condizioni promesse e quelle effettivamente riscontrate, come velocità, stabilità e altri parametri.