Il Decreto Disabilità 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, rappresenta una svolta normativa nel campo dell’assistenza alle persone con disabilità, introducendo una definizione aggiornata della condizione di disabilità, nuove prassi di valutazione e una serie di misure orientate all’inclusione. La riforma si inserisce nel solco del PNRR e della Convenzione Onu, avviando percorsi innovativi sia nella gestione dei diritti che nell’elaborazione di supporti personalizzati, con l’obiettivo di promuovere la partecipazione effettiva delle persone con disabilità in ogni ambito della vita.
Definizione di disabilità e aggiornamenti terminologici
Il decreto aggiorna profondamente il significato di condizione di disabilità, superando nozioni e terminologie obsolete come “handicap” o “disabile grave”. Ora, il testo di legge riconosce persona con disabilità chi presenta compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali di durata significativa che, unite a barriere ambientali e sociali, limitano la partecipazione nei diversi contesti di vita. Questo approccio multidimensionale richiama i principi della Classificazione Internazionale del Funzionamento (ICF) e della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD), adattando la normativa agli standard internazionali e favorendo l’abbandono di termini stigmatizzanti.
- Sostituzione di «handicap» con «condizione di disabilità».
- Sostituzione delle espressioni come “persona handicappata” con “persona con disabilità”.
- Nuove categorie di necessità: sostegno lieve, medio, intensivo elevato e molto elevato.
Questa evoluzione semantica e giuridica non solo si allinea agli orientamenti dell’
ONU, ma prepara il terreno a interventi mirati alla reale inclusione socio-economica e a un più fine riconoscimento delle specificità individuali.
Cambiamenti nelle procedure di accertamento dell’invalidità civile
Tra le innovazioni maggiori del Decreto Disabilità 2024 si segnalano le nuove modalità per l’accertamento della condizione di invalidità civile e delle altre forme di disabilità riconosciute dalla legge italiana:
- Unificazione e semplificazione delle visite per la valutazione di base: si accentua la centralità dell’INPS, che coordinerà in modo esclusivo la procedura a partire da gennaio 2026.
- I procedimenti di riconoscimento si basano su protocolli multidisciplinari e strumenti come il WHODAS (questionario di valutazione del funzionamento), riducendo la burocrazia e i tempi di attesa.
- Normalmente la procedura si chiude entro 90 giorni, con tempi accelerati (15 giorni) per le patologie oncologiche e 30 giorni per i minori.
- Per i minori, è richiesta la presenza in commissione di medici specializzati in pediatria o neuropsichiatria infantile.
- Eliminazione delle visite periodiche di rivedibilità, salvo casi eccezionali identificati da decreti successivi.
- Introduzione della possibilità di autocertificazione di disabilità per alcune procedure, collegata alle recenti norme in materia di autocertificazione.
L’obiettivo finale è quello di fornire un’attestazione unica e polifunzionale, integrata nel
fascicolo sanitario elettronico, valida per accedere a prestazioni sanitarie, sociali, fiscali e di mobilità.
Accomodamento ragionevole, strumenti per l’inclusione e la parità di accesso
Il principio dell’accomodamento ragionevole trova nel Decreto una nuova declinazione, applicabile in ogni ambito (lavorativo, sociale, educativo e pubblico). Si tratta di misure flessibili e adattabili, calibrate sulle esigenze concrete della persona e volte a eliminare barriere che impediscono il pieno esercizio dei diritti.
- Gli adattamenti devono essere proporzionati e non comportare un onere eccessivo.
- La richiesta può essere avanzata direttamente dalla persona con disabilità o dai suoi rappresentanti legali.
- L’accomodamento è attivato in via sussidiaria, solo nei casi in cui le disposizioni ordinarie non siano sufficienti.
- È prevista la possibilità di ricorso in caso di rifiuto ingiustificato da parte di enti o privati.
Tra i casi pratici rientrano interventi su
barriere architettoniche, progetti di
inclusione scolastica e adattamenti tecnici nei luoghi di lavoro. La normativa valorizza il rispetto delle preferenze individuali, in linea con le raccomandazioni europee e della Convenzione ONU.
Valutazione multidimensionale e Progetto di Vita individuale
L’approccio multidimensionale caratterizza l’intera riforma: il Progetto di Vita individuale e personalizzato è il fulcro delle nuove politiche di sostegno e inclusione. Questo strumento, che verrà adottato in via sperimentale a partire da quest'anno, consiste in un percorso interdisciplinare che coinvolge la persona con disabilità, la famiglia e una unità valutativa multidisciplinare composta da operatori sociali, sanitari, educativi e specialisti del lavoro e dell’istruzione.
- Individuazione dei bisogni specifici (sociali, sanitari, formativi, abitativi).
- Valorizzazione dell’autodeterminazione e delle aspettative della persona.
- Elaborazione di un percorso integrato, coordinando risorse pubbliche, servizi sociosanitari e interventi del Terzo Settore.
- Il progetto di vita è aggiornabile, flessibile e può accompagnare la persona anche in caso di trasferimento di residenza.
All’interno del progetto di vita viene incluso il
budget di progetto, ovvero l’insieme flessibile di risorse economiche, umane, strumentali, che possono provenire sia dal pubblico che dal privato, in funzione delle esigenze individuali. Comunicazioni e istanze avvengono tramite interoperabilità tra il Fascicolo Sanitario Elettronico e banche dati pubbliche, garantendo tracciabilità e semplificazione delle procedure.
Novità sulle tutele e principi di continuità
Il decreto stabilisce il principio di non regressione, preservando i diritti acquisiti e tutelando chi è già beneficiario di provvidenze, indennità o agevolazioni.
- I benefici e le certificazioni ottenute prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina restano validi.
- Il diritto al progetto di vita e alle prestazioni collegate si mantiene anche in caso di variazioni di residenza e contesto abitativo.
- Si agevolano l’integrazione e il coordinamento delle prestazioni sanitarie e sociali, con l’obiettivo di evitare sovrapposizioni e favorire soluzioni personalizzate.
Un altro elemento di interesse è la creazione di un
Fondo nazionale per l’implementazione dei progetti di vita, con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro all’anno dal 2025, pensato per coprire interventi e sostegni non previsti nei tradizionali servizi territoriali.
Sperimentazione del nuovo modello e formazione degli operatori
La fase sperimentale prevista dal decreto durerà per tutto il 2025 e interesserà, inizialmente, province selezionate sull’intero territorio nazionale, per estendersi gradualmente fino al 2027. Nel periodo iniziale, il procedimento verrà monitorato in termini di efficienza e impatto, anche grazie a investimenti nella formazione: sono stanziate risorse rilevanti per l’istruzione continua in medicina e per l’aggiornamento dei professionisti coinvolti nelle valutazioni e nell’elaborazione dei progetti di vita personalizzati.