La regolamentazione del lavoro nei giorni festivi rappresenta un tema centrale nel diritto del lavoro italiano, toccando al tempo stesso esigenze produttive. La questione si pone soprattutto nei settori che prevedono turnazioni o servizi essenziali, ma la disciplina interessa anche il commercio, i trasporti e il turismo.
Normativa italiana: accordi necessari per il lavoro nei giorni festivi
La legge italiana stabilisce che il riposo durante le festività è un diritto riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti, ma tale diritto non è assoluto e può essere modulato in base agli accordi individuali e collettivi. In assenza di accordi diversi, nelle giornate festive al lavoratore spettano il riposo e la relativa retribuzione.
- Accordi individuali: possono prevedere l’obbligo di prestare servizio anche nei giorni festivi. Tale previsione, per essere valida, deve essere espressa e condivisa nel contratto di assunzione o attraverso una distinta pattuizione sottoscritta.
- Accordi collettivi: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) possono regolamentare le modalità di organizzazione del lavoro festivo, prevedendo eventuali limitazioni, condizioni o maggiorazioni retributive.
Il consenso del lavoratore è elemento imprescindibile: nessuna imposizione unilaterale da parte del datore di lavoro è legittima, a meno che non derivi da accordi firmati dallo stesso dipendente o dalla rappresentanza sindacale. La Cassazione ha consolidato l’orientamento secondo cui il diritto al riposo festivo è pieno e soggettivo, derogabile solo tramite accordo chiaro e consapevole.
Va ricordato che la regolamentazione può differenziarsi tra domeniche e altre festività infrasettimanali, e che alcuni settori sono sottoposti a disciplina speciale per esigenze di servizio continuo. Tuttavia, la base rimane l’esigenza di un consenso formalizzato, sia in via individuale che collettiva, per derogare al diritto di astensione dal lavoro nei giorni festivi.
Sentenza Cassazione n.17383/2025: principi e impatti sulla gestione del lavoro festivo
La sentenza n.17383, pronunciata il 28 giugno 2025, ha stabilito che il datore di lavoro non può imporre la prestazione festiva senza un esplicito accordo individuale o collettivo, ribadendo il principio di disponibilità del diritto al riposo festivo: solo in presenza di consenso, il lavoratore può essere chiamato a lavorare nei giorni di festa.
I punti centrali affermati dalla Suprema Corte sono:
- Divieto di imposizione unilaterale: la facoltà di organizzare il lavoro nelle festività non può essere esercitata in modo discrezionale dall’azienda in assenza di pattuizioni contrattuali.
- Validità degli accordi: l’obbligo di prestare servizio è legittimo solo se fondato su accordi individuali sottoscritti o su disposizioni previste dal CCNL o da accordi sindacali aziendali.
- Tutela del riposo: viene riaffermata la necessità che il lavoratore possa godere sia del riposo infrasettimanale sia di quello compensativo, laddove quest’ultimo sia previsto per il lavoro domenicale
Accordi individuali e collettivi: come si stabilisce l’obbligo di lavorare nelle festività
L’obbligo di svolgere attività lavorativa durante i festivi deriva esclusivamente da
accordi espressi. Nei contratti individuali, il lavoratore può autorizzare la prestazione festiva firmando una clausola che ne disciplini le condizioni, la turnistica e le maggiorazioni. Il mancato accordo pregiudica la legittimità della richiesta aziendale.
I contratti collettivi (CCNL) rappresentano la cornice di riferimento per la maggior parte dei settori:
- Stabiliscono se e come sia possibile organizzare il lavoro nei festivi;
- Definiscono le regole per la pianificazione dei turni, talvolta consentendo ai lavoratori di segnalare la loro indisponibilità;
- Prevedono il sistema delle maggiorazioni retributive e dei riposi compensativi.
Nei casi in cui il CCNL non contiene regole esplicite, si applica la disciplina di legge che tutela il rifiuto legittimo del lavoratore a prestare servizio nelle giornate festive.
Eccezioni e casi in cui il lavoro festivo è obbligatorio senza accordo
Esistono, però, dei casi eccezionali, che prevedono la legittimità del lavoro festivo anche in assenza di esplicita pattuizione:
- Servizi essenziali e di pubblica utilità: sanità, forze dell’ordine, trasporti pubblici e settori strategici come energia e sicurezza devono garantire continuità;
- Particolari esigenze produttive: in caso di emergenze o motivi tecnici oggettivi legati alla produzione, la richiesta può essere legittimata dal contratto collettivo applicato;
- Clausole obbligatorie nel CCNL: per alcuni ruoli, i contratti collettivi prevedono espressamente l’obbligo di prestare servizio in determinati periodi o festività.
In tutti questi casi, i lavoratori chiamati in servizio conservano il diritto alle maggiorazioni e ai riposi compensativi.
Retribuzione, riposi compensativi e tutele per il lavoratore impegnato nei festivi
Chi presta servizio nelle festività ha diritto a una maggiorazione retributiva rispetto alla normale paga oraria. Tale maggiorazione viene definita dai rispettivi CCNL e può variare a seconda del settore di appartenenza e della tipologia di festività (domenicale o infrasettimanale). Importante è la distinzione fra:
- Festività lavorate senza accordo esplicito: il lavoratore può legittimamente rifiutare il servizio e ricevere comunque la normale retribuzione giornaliera.
- Festività lavorate con accordo o obbligo: spetta la retribuzione maggiorata e, secondo la legge e il contratto, il riposo compensativo in altra giornata.
Il
riposo compensativo non può essere sovrapposto ad altra festività, deve essere fruito in giorno lavorativo ordinario e garantisce il recupero dello stress psico-fisico.
Leggi anche