Come si dividono le spese condominiali secondo la normativa vigente e quando la ripartizione in parti uguali è realmente valida e legale: la decisione della Cassazione
La gestione delle spese condominiali rappresenta uno degli aspetti più delicati tra i proprietari di immobili in edifici plurifamiliare. La normativa in vigore stabilisce criteri specifici per la divisione delle spese dovute da tutti i condomini per garantire la conservazione e l’utilizzo degli spazi e dei servizi comuni, stabilendo che ogni partecipante contribuisca in misura proporzionale al valore della propria proprietà.
Il Codice Civile individua il principio cardine della ripartizione delle spese nei condomini: la proporzionalità rispetto al valore delle proprietà. Questo criterio, noto anche come ripartizione millesimale, nasce dall’esigenza di equità, per cui:
Secondo la normativa vigente, la divisione delle spese condominiali in parti uguali non può essere stabilita con mera decisione assembleare presa a maggioranza, ma richiede il consenso unanime di tutti i condomini, in quanto incidono su diritti patrimoniali individuali.
Se invece si opta per la divisione dei costi in parti uguali senza la necessaria unanimità, ad esempio tramite semplice votazione in assemblea, questa scelta sarà viziata da nullità, come verrà analizzato nel dettaglio nel successivo paragrafo.
Secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 9839/2021, le delibere assembleari che modificano i criteri legali di divisione delle spese, stabilendo una ripartizione in parti uguali a testa al posto di quella millesimale, sono nulle, anche se raggiungono la maggioranza richiesta per altre deliberazioni.
Nella pronuncia 9839/2021, i giudici spiegano che ogni modifica ai criteri della divisione delle spese condominiali in parti uguali è nulla se non è sostenuta dall’unanimità.
La divisione delle spese condominiali in parti uguali è legittima solo in due casi:
se la delibera è approvata all’unanimità: se tutti i condomini, nessuno escluso (1000/1000), sono presenti in assemblea (personalmente o per delega) e votano a favore di un criterio di ripartizione diverso;
se la previsione è riportata in un regolamento contrattuale: se la divisione in parti uguali è prevista in un regolamento di condominio contrattuale, cioè quello predisposto dall’originario costruttore e allegato a tutti gli atti di acquisto, o approvato in un secondo momento dall’unanimità dei proprietari.
Qualsiasi altra via è illegittima e, come detto, radicalmente nulla.
In sintesi, qualora l’assemblea decida di suddividere le spese condominiali in parti uguali, tale deliberazione potrà essere impugnata senza limiti temporali e sarà dichiarata nulla dai giudici, salvo che la modifica sia stata approvata e sottoscritta da ogni condomino, divenendo così una vera e propria convenzione condominiale contrattuale.
Il quadro della ripartizione spese diventa più articolato quando si affrontano situazioni in cui il godimento dei beni o dei servizi condominiali non sia uniforme tra tutti i condomini.
Tipo di spesa | Criterio di ripartizione | Riferimento normativo |
Servizi comuni ad uso differenziato (es. ascensori, pulizia scale) | Proporzione dell’uso che ciascuno può farne | Art. 1123, 2° comma |
Parti comuni parziali (es. scale per una sola porzione dell'edificio) | A carico solo dei condomini interessati | Art. 1123, 3° comma |
Lastrici solari di uso esclusivo | 1/3 al titolare, 2/3 ai condomini sottostanti | Art. 1126 |
Quando l’uso è misurabile e destinato a servire solo alcuni condomini, la spesa va suddivisa in funzione del beneficio potenziale, non necessariamente sull’effettivo utilizzo (si pensi alla spesa per l’ascensore che serve anche i locali al piano terra che, pur non utilizzandolo, hanno diritto a partecipare se la tabella lo prevede), per cui: