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Iva terzo settore, la proroga di 10 anni è più vicina. Attesa in decreto entro fine 2025

di Marcello Tansini pubblicato il
no profit, iva proroga di 10 anni

La possibile proroga decennale del regime IVA nel Terzo Settore ridisegna il quadro fiscale per ONLUS, APS, ODV e associazioni. Tra riforma, nuove regole, agevolazioni e obblighi, l'impatto si annuncia significativo.

Il tema dell’esclusione IVA per enti non profit e realtà assimilate ha rappresentato uno degli aspetti più rilevanti della transizione normativa degli ultimi anni. Il legislatore italiano ha confermato ripetutamente la volontà di modulare con attenzione le tempistiche di applicazione del nuovo regime IVA, con l'obiettivo di favorire la sostenibilità economica e l’adeguamento amministrativo degli enti che operano nel Terzo Settore. Si lavora, ora, attivamente a una proroga di dieci anni, attesa in uno dei prossimi decreti, che consentirà di posticipare l’applicazione del regime ordinario stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Questo rinvio fornisce una maggiore certezza agli operatori, assicurando un percorso graduale verso il nuovo quadro normativo e ponendo le basi per una pianificazione responsabile in ambito fiscale e contabile.

La prospettiva di una proroga permette agli enti di continuare a beneficiare, almeno fino a fine 2025, di condizioni di favore nell’applicazione dell’imposta sulle attività di interesse generale, rafforzando la linea di tutela sociale e sussidiaria che caratterizza il comparto.

La riforma fiscale del Terzo Settore: novità in arrivo dal 2026

Il 2026 rappresenta uno spartiacque per la fiscalità degli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e delle organizzazioni assimilate. L’entrata in vigore definitiva delle disposizioni fiscali del Codice del Terzo Settore, fissata dal Decreto-Legge 17 giugno 2025 n. 84 e dalla ricezione della Comfort Letter europea, segna la conclusione del periodo transitorio avviato nel 2017.

Nei prossimi mesi, gli enti saranno chiamati a rivedere la classificazione delle attività secondo i criteri dell’articolo 79 del CTS, che distingue tra attività di interesse generale a carattere non commerciale e attività a rilevanza commerciale, con riflessi diretti sul trattamento fiscale e sugli adempimenti correlati.

In particolare:

  • Entra in vigore il principio di marginalità, con la possibilità di generare un avanzo di gestione entro il 6% dei proventi annui (per massimo tre esercizi consecutivi) senza perdere la qualifica di ente non commerciale.
  • Mutano le regole per la de-commercializzazione dei corrispettivi specifici: APS e ODV vedranno applicare gli articoli 84 e 85 del CTS, mentre per gli ETS generici si applicherà l’art. 79.
  • Le agevolazioni della Legge 398/1991 verranno superate dai nuovi regimi forfettari previsti dagli articoli 80 e 86 CTS, fissando una soglia annuale di 130.000 euro.
  • Le imprese sociali potranno godere dell’esenzione dalla tassazione per utili reinvestiti o destinati a incremento del patrimonio.
Un’ulteriore novità riguarda la soppressione dell’Anagrafe delle ONLUS: entro il 31 marzo 2026, le organizzazioni ancora iscritte dovranno completare la migrazione al nuovo regime, pena la devoluzione del patrimonio.

Proroga IVA: ambito di applicazione e soggetti interessati

Il rinvio delle disposizioni IVA interessa un’ampia fascia di enti non profit che operano in differenti settori della società civile. Secondo le norme vigenti finora prorogate attraverso i decreti Milleproroghe, le prestazioni effettuate nei confronti di soci, associati o partecipanti da parte degli enti rimangono fuori dal campo IVA almeno fino al 31 dicembre 2025.

Verranno mantenute esenti dall’imposta anche le quote associative ordinarie, rafforzando la distinzione tra rapporto associativo e prestazione corrispettiva. Restano escluse dall’ambito IVA anche le prestazioni occasionali degli enti associativi.

Chi potrà beneficiare della proroga:

  • Enti del Terzo Settore (ETS)
  • Associazioni culturali, assistenziali, politiche e sindacali
  • Associazioni di promozione sociale (APS)
  • Società e associazioni sportive dilettantistiche (ASD e SSD)
  • Enti religiosi riconosciuti
Per tutti questi soggetti il rinvio della piena applicazione del nuovo regime garantisce un ulteriore anno di adeguamento senza rischi fiscali immediati, consentendo agli organismi interessati di aggiornare le proprie procedure, i sistemi gestionali e la governance interna. 

Nuove disposizioni fiscali: gestione delle attività commerciali, agevolazioni e aiuti de minimis

L’applicazione delle nuove discipline fiscali impone agli enti di ridefinire la gestione delle attività commerciali in funzione delle regole di marginalità e delle nuove soglie di accesso ai regimi forfettari previsti dal Codice del Terzo Settore. Per quanto riguarda le attività commerciali esercitate dagli enti, il regime agevolato della Legge 398/1991 cesserà di esistere dal 2026, lasciando spazio a regimi forfettari semplificati per le entrate fino a 130.000 euro.

Categoria Nuovo regime fiscale
ETS generici Articolo 80 CTS (forfettario)
APS e ODV Articolo 86 CTS (forfettario ridotto)
Imprese sociali Esenzione utili reinvestiti

Le nuove regole determinano la necessità di verificare annualmente se le attività sono marginali o prevalenti rispetto a quelle d’interesse generale, poiché il superamento dei limiti autorizzerà il passaggio a regime commerciale con relativi obblighi. È previsto inoltre il coordinamento delle agevolazioni con il quadro degli aiuti “de minimis”. Sarà fondamentale non oltrepassare il tetto di 500.000 euro su base triennale per non incorrere nelle restrizioni della normativa comunitaria (Regolamento UE 360/2012).

Le attività de-commercializzate apportano quindi benefici fiscali, ma dovranno essere rendicontate correttamente, distinguendo tra proventi non imponibili, soggetti a forfettario e attività ordinarie.

Gli enti dovranno prestare particolare attenzione al rispetto dei limiti e alla trasparenza delle rendicontazioni nei confronti del RUNTS e delle amministrazioni pubbliche committenti o finanziatrici.

Implicazioni per ONLUS, APS, ODV e associazioni sportive iscritti al RUNTS

Il nuovo scenario fiscale coinvolge attivamente tutte le principali tipologie di organizzazioni iscritte al registro nazionale.

Dal 2026, la soppressione dell’Anagrafe delle ONLUS impone la loro definitiva adesione al sistema RUNTS e l’adozione del quadro normativo ETS, pena la devoluzione del patrimonio secondo l’art. 101 CTS. APS e ODV vedranno la sostituzione delle vecchie discipline fiscali – inclusa la de-commercializzazione dei corrispettivi specifici – con le regole settoriali fissate dal Codice, mentre per le società sportive dilettantistiche si realizzerà il superamento degli storici regimi forfettari in favore della nuova impostazione CTS.

  • ONLUS: migrazione obbligatoria entro il 31 marzo 2026, conseguenze patrimoniali in caso di inadempimento
  • APS e ODV: entrata in vigore della nuova disciplina fiscale a partire dall’esercizio 2026
  • Associazioni sportive: applicazione dei nuovi regimi forfettari e aggiornamento agli obblighi di trasparenza e rendicontazione
La conformità ai requisiti per la permanenza nei registri e l’accesso alle agevolazioni diventerà più stringente. Le imprese sociali otterranno l’esclusione da tassazione degli utili reinvestiti, favorendo la crescita e il rafforzamento della missione sociale.

Gli enti dovranno infine garantire, nella redazione dei propri atti e nell’adempimento degli obblighi formali, la conformità ai criteri di trasparenza e di pubblicità imposti dal codice e dalle relative normative di settore.

Obblighi amministrativi, trasparenza e scadenze per gli enti del Terzo Settore

Il rispetto degli obblighi formali e delle nuove scadenze assume un’importanza strategica nella prospettiva della nuova disciplina fiscale e amministrativa. Gli enti iscritti al RUNTS saranno tenuti al deposito dei bilanci di esercizio, dei rendiconti delle raccolte fondi e, in presenza dei requisiti dimensionali (entrate superiori a un milione di euro), anche del bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali. Si segnala inoltre la necessità di:

  • Aggiornare annualmente nel RUNTS il numero di associati, volontari e lavoratori (entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente).
  • Pubblicare online gli eventuali compensi erogati ad amministratori, dirigenti e associati, obbligo che interessa gli enti con entrate superiori a 100.000 euro.
  • Comunicare e pubblicare i contributi pubblici percepiti qualora siano pari o superiori a 10.000 euro.
La tabella seguente fornisce una sintesi delle principali scadenze:
Adempimento Termine
Deposito bilancio ordinario Entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio
Aggiornamento dati associati/volontari/lavoratori Entro il 30 giugno
Pubblicazione compensi amministratori/dirigenti In concomitanza col bilancio (per gli enti con entrate >100.000 euro)
Comunicazione contributi pubblici Entro il 30 giugno (per contributi ≥10.000 euro annui)

Il mancato rispetto degli obblighi può determinare sanzioni, tra cui la cancellazione dal registro, diffida ad adempiere e sanzioni amministrative per gli amministratori. L’adeguamento costante a queste prescrizioni rappresenta la chiave per mantenere la piena operatività e l’accesso ai benefici previsti dalla legislazione vigente.