La possibile proroga decennale del regime IVA nel Terzo Settore ridisegna il quadro fiscale per ONLUS, APS, ODV e associazioni. Tra riforma, nuove regole, agevolazioni e obblighi, l'impatto si annuncia significativo.
Il tema dell’esclusione IVA per enti non profit e realtà assimilate ha rappresentato uno degli aspetti più rilevanti della transizione normativa degli ultimi anni. Il legislatore italiano ha confermato ripetutamente la volontà di modulare con attenzione le tempistiche di applicazione del nuovo regime IVA, con l'obiettivo di favorire la sostenibilità economica e l’adeguamento amministrativo degli enti che operano nel Terzo Settore. Si lavora, ora, attivamente a una proroga di dieci anni, attesa in uno dei prossimi decreti, che consentirà di posticipare l’applicazione del regime ordinario stabilito dal Codice del Terzo Settore.
Questo rinvio fornisce una maggiore certezza agli operatori, assicurando un percorso graduale verso il nuovo quadro normativo e ponendo le basi per una pianificazione responsabile in ambito fiscale e contabile.
La prospettiva di una proroga permette agli enti di continuare a beneficiare, almeno fino a fine 2025, di condizioni di favore nell’applicazione dell’imposta sulle attività di interesse generale, rafforzando la linea di tutela sociale e sussidiaria che caratterizza il comparto.
Il 2026 rappresenta uno spartiacque per la fiscalità degli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e delle organizzazioni assimilate. L’entrata in vigore definitiva delle disposizioni fiscali del Codice del Terzo Settore, fissata dal Decreto-Legge 17 giugno 2025 n. 84 e dalla ricezione della Comfort Letter europea, segna la conclusione del periodo transitorio avviato nel 2017.
Nei prossimi mesi, gli enti saranno chiamati a rivedere la classificazione delle attività secondo i criteri dell’articolo 79 del CTS, che distingue tra attività di interesse generale a carattere non commerciale e attività a rilevanza commerciale, con riflessi diretti sul trattamento fiscale e sugli adempimenti correlati.
In particolare:
Il rinvio delle disposizioni IVA interessa un’ampia fascia di enti non profit che operano in differenti settori della società civile. Secondo le norme vigenti finora prorogate attraverso i decreti Milleproroghe, le prestazioni effettuate nei confronti di soci, associati o partecipanti da parte degli enti rimangono fuori dal campo IVA almeno fino al 31 dicembre 2025.
Verranno mantenute esenti dall’imposta anche le quote associative ordinarie, rafforzando la distinzione tra rapporto associativo e prestazione corrispettiva. Restano escluse dall’ambito IVA anche le prestazioni occasionali degli enti associativi.
Chi potrà beneficiare della proroga:
L’applicazione delle nuove discipline fiscali impone agli enti di ridefinire la gestione delle attività commerciali in funzione delle regole di marginalità e delle nuove soglie di accesso ai regimi forfettari previsti dal Codice del Terzo Settore. Per quanto riguarda le attività commerciali esercitate dagli enti, il regime agevolato della Legge 398/1991 cesserà di esistere dal 2026, lasciando spazio a regimi forfettari semplificati per le entrate fino a 130.000 euro.
| Categoria | Nuovo regime fiscale |
| ETS generici | Articolo 80 CTS (forfettario) |
| APS e ODV | Articolo 86 CTS (forfettario ridotto) |
| Imprese sociali | Esenzione utili reinvestiti |
Le nuove regole determinano la necessità di verificare annualmente se le attività sono marginali o prevalenti rispetto a quelle d’interesse generale, poiché il superamento dei limiti autorizzerà il passaggio a regime commerciale con relativi obblighi. È previsto inoltre il coordinamento delle agevolazioni con il quadro degli aiuti “de minimis”. Sarà fondamentale non oltrepassare il tetto di 500.000 euro su base triennale per non incorrere nelle restrizioni della normativa comunitaria (Regolamento UE 360/2012).
Le attività de-commercializzate apportano quindi benefici fiscali, ma dovranno essere rendicontate correttamente, distinguendo tra proventi non imponibili, soggetti a forfettario e attività ordinarie.
Gli enti dovranno prestare particolare attenzione al rispetto dei limiti e alla trasparenza delle rendicontazioni nei confronti del RUNTS e delle amministrazioni pubbliche committenti o finanziatrici.
Il nuovo scenario fiscale coinvolge attivamente tutte le principali tipologie di organizzazioni iscritte al registro nazionale.
Dal 2026, la soppressione dell’Anagrafe delle ONLUS impone la loro definitiva adesione al sistema RUNTS e l’adozione del quadro normativo ETS, pena la devoluzione del patrimonio secondo l’art. 101 CTS. APS e ODV vedranno la sostituzione delle vecchie discipline fiscali – inclusa la de-commercializzazione dei corrispettivi specifici – con le regole settoriali fissate dal Codice, mentre per le società sportive dilettantistiche si realizzerà il superamento degli storici regimi forfettari in favore della nuova impostazione CTS.
Gli enti dovranno infine garantire, nella redazione dei propri atti e nell’adempimento degli obblighi formali, la conformità ai criteri di trasparenza e di pubblicità imposti dal codice e dalle relative normative di settore.
Il rispetto degli obblighi formali e delle nuove scadenze assume un’importanza strategica nella prospettiva della nuova disciplina fiscale e amministrativa. Gli enti iscritti al RUNTS saranno tenuti al deposito dei bilanci di esercizio, dei rendiconti delle raccolte fondi e, in presenza dei requisiti dimensionali (entrate superiori a un milione di euro), anche del bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali. Si segnala inoltre la necessità di:
| Adempimento | Termine |
| Deposito bilancio ordinario | Entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio |
| Aggiornamento dati associati/volontari/lavoratori | Entro il 30 giugno |
| Pubblicazione compensi amministratori/dirigenti | In concomitanza col bilancio (per gli enti con entrate >100.000 euro) |
| Comunicazione contributi pubblici | Entro il 30 giugno (per contributi ≥10.000 euro annui) |
Il mancato rispetto degli obblighi può determinare sanzioni, tra cui la cancellazione dal registro, diffida ad adempiere e sanzioni amministrative per gli amministratori. L’adeguamento costante a queste prescrizioni rappresenta la chiave per mantenere la piena operatività e l’accesso ai benefici previsti dalla legislazione vigente.