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Le novitŕ per il terzo settore e modifiche apportate con semplificazioni nel disegno di legge 2024 approvato ufficialmente

di Marianna Quatraro pubblicato il
novita terzo settore

Cosa cambia per il terzo settore dopo l’approvazione ufficiale del nuovo Disegno di Legge 2024: i chiarimenti e le spiegazioni

Quali sono le novità e le modifiche approvate per il Terzo Settore con il nuovo Disegno di legge 2024 del governo Meloni? E' stato approvato il disegno di legge 'Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore' che modifica alcune disposizioni del codice del Terzo settore. Vediamo di seguito nel dettaglio le novità previste.

Quali sono le modifiche per il Terzo Settore approvate con il nuovo Disegno di Legge 2024

Sono diverse le modifiche che sono state apportate dal nuovo Disegno di Legge per il Terzo settore con diverse semplificazioni, a partire dall’art.6, attività diverse e sponsorizzazioni.

Sono state, infatti, previste specifiche condizioni grazie alle quali le Asd che sono iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e che hanno anche la qualifica di ETS potranno impiegare i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, ‘promo pubblicitari’, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportivi, in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche.

Sono state approvate anche modifiche dei limiti imposti agli Ets di piccole dimensioni (art. 13 del CTS0), con un aumento da 220.000 a 300.000 euro dell’importo sotto il quale gli enti possono redigere il rendiconto per cassa in luogo del bilancio di competenza.

Diverse sono anche le novità e le semplificazioni relative all’obbligo di nomina dell’organo di controllo (art. 30 e 31 CTS).

Sono stati, infatti, aumentati i requisiti sotto i quali non sussiste l’obbligo di istituzione dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti (modifica all’art. 30 del CTS), mentre il totale dell’attivo dello stato patrimoniale passa da 110.000 a 150.000 euro; i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate passano da 220.000 a 300.000 euro; il numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio passa da 5 a 7 unità. 

Aumentano anche i requisiti per l’obbligo del revisore legale dei conti:

  • il totale dell’attivo dello stato patrimoniale passa da 1.100.000 a 1.500.000 euro;
  • i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate passano da 2.200.000 a 3.000.000 euro;
  • il numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio passa da 12 a 20 unità.
Anche la percentuale prevista per il calcolo del limite da rispettare nelle APS relativamente al rapporto tra volontari e lavoratori dipendenti o autonomi è stata innalzata, da 5 a 20 con la modifica intervenuta all’art. 36 del CTS.

Le ulteriori modifiche per maggiori semplificazioni riguardano:

  • l’acquisto della personalità giuridica per le imprese sociali (art. 11 del CTS), che prevede per le imprese sociali l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese a condizione di essere iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
  • le previsioni relative allo svolgimento di assemblee online (art. 24 CTS);
  • i limiti per le reti associative (art. 41 del CTS);
  • l’aggiornamento del registro unico del terzo settore e per il deposito bilancio (artt. 47 e 48 del CTS), che dovrà avvenire ogni anno presso il RUNTS entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e per gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale presso il registro delle imprese entro 60 giorni dalla loro approvazione;
  • la perdita di qualifica ONLUS e scioglimento dell’ente (art. 101 del CTS);
  • gli utili netti per le imprese sociali (art. 16 del d.lgs 112/2017);
  • l’estinzione della Fondazione Italia Sociale (abrogazione art. 10 legge n. 106/2016);
  • le modifiche in tema di successioni e donazioni.
Sono stati, infatti, esonerati dal regime di solidarietà passiva in materia di imposte di successione e donazione e dalle imposte ipotecarie e catastali gli enti del terzo settore beneficiari di trasferimenti non soggetti all'imposta di successione e donazione e alle imposte ipotecarie e catastali.

L’articolo 8, infine, modificando l’articolo 705 del codice civile, prevede che, quando sono chiamati all’eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del terzo settore, prima dell’accettazione della stessa eredità, questi hanno facoltà di dispensare l’esecutore testamentario dagli obblighi relativi all’apposizione dei sigilli e all’inventario dei beni dell’eredità tramite apposita procedura.