Il decreto Autovelox introduce normative più severe sull'uso e la posizione di questi dispositivi sulle strade italiane. Spiegazioni e chiarimenti
Il nuovo decreto Autovelox, promosso dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini e più in generale dal governo Meloni, introduce normative rigorose sull'utilizzo dei dispositivi di rilevamento della velocità in Italia. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto stabilisce regolamenti innovativi per un impiego più mirato e responsabile di questi strumenti, puntando al miglioramento della sicurezza stradale e alla riduzione degli incidenti.
La normativa rappresenta una risposta concreta alle critiche che hanno caratterizzato l'uso degli autovelox, spesso accusati di essere principalmente un metodo per incrementare le entrate comunali piuttosto che un effettivo deterrente per la sicurezza. Con questo decreto, si intende riaffermare il ruolo primario degli autovelox come strumenti di prevenzione degli incidenti, ridimensionando la percezione che li vede solo come fonte di sanzioni pecuniarie per gli automobilisti.
Il decreto Autovelox introduce una serie di disposizioni rigorose sull'utilizzo e il posizionamento dei dispositivi di rilevamento della velocità sulle strade italiane. L'obiettivo dichiarato è quello di utilizzare gli autovelox come strumenti di prevenzione per gli incidenti e di tutela della sicurezza degli utenti della strada, piuttosto che come mezzo per generare introiti.
Una delle innovazioni più rilevanti riguarda l'obbligo di segnalazione preventiva degli autovelox. Nello specifico, i dispositivi dovranno essere annunciati con un preavviso di almeno 1 chilometro nei tratti extraurbani, con l'intento di eliminare l'effetto sorpresa per i conducenti e incentivare una guida più attenta e regolare.
Il provvedimento stabilisce anche distanze minime obbligatorie tra un autovelox e l'altro, che variano in base alla tipologia della strada, per evitare una concentrazione eccessiva che possa essere percepita come una strategia per massimizzare le sanzioni. Queste distanze sono concepite per distribuire equamente i controlli ed evitare la percezione di una caccia alle multe lungo specifici tratti stradali.
Un'altra disposizione fondamentale richiede che gli autovelox siano installati esclusivamente in zone ad alto tasso di incidentalità e dove le condizioni della strada non permettono contestazioni immediate delle infrazioni. Questa misura mira a rafforzare la trasparenza nell'uso degli autovelox, limitandone l'installazione a situazioni dove la loro presenza è giustificata da reali necessità di sicurezza.
Con l'introduzione del decreto Autovelox, vengono stabilite regole precise per la collocazione dei dispositivi di rilevamento della velocità, che modificano significativamente l'approccio precedente.
Sulle autostrade e le strade extraurbane, sia principali sia secondarie, i dispositivi di rilevamento della velocità potranno essere installati solamente nei tratti dove i limiti non scendono di oltre 20 km/h rispetto a quanto stabilito dal Codice della Strada per quella specifica tipologia di strada. Nei percorsi ciclopedonali extraurbani, il limite non deve essere inferiore a 30 km/h.
Un aspetto rilevante riguarda la distanza tra il segnale di limite di velocità e l'autovelox, che dovrà essere di almeno 1 km nelle aree extraurbane. Inoltre, i sistemi di rilevamento della velocità media (tutor) dovranno essere posizionati su tratti di almeno 1 km di lunghezza, garantendo così un monitoraggio più equo e significativo.
Nelle aree urbane, il decreto privilegia l'utilizzo di dossi rallentatori anziché autovelox. Dove questi ultimi sono ritenuti necessari, possono essere posizionati solo dove il limite di velocità è di almeno 50 km/h sulle strade urbane di scorrimento, 50 km/h nelle strade urbane di quartiere e locali, e 30 km/h nelle aree ciclabili e sui percorsi ciclopedonali urbani.
La distanza minima tra il segnale del limite di velocità e l'autovelox deve essere di almeno 200 metri sulle strade di scorrimento urbano e 75 metri sulle altre strade. La distanza minima tra due dispositivi deve essere di 500 metri. Il controllo della velocità media è consentito solo su strade di scorrimento urbano, su tratti di almeno 500 metri, con un intervallo di almeno 1 km tra i tratti controllati.
Il decreto Autovelox regola anche l'utilizzo dei dispositivi mobili di rilevamento, introducendo criteri specifici per garantire un impiego corretto e trasparente di questi strumenti.
Sulle autostrade e strade extraurbane, i dispositivi mobili possono essere impiegati solo dove il limite di velocità supera di 20 km/h quello massimo previsto dal Codice della Strada per quel tipo di strada. La distanza tra il segnale di limite e il dispositivo deve essere di almeno 1 km, con una separazione minima di 4 km tra due dispositivi su autostrade, 3 km su strade extraurbane principali e 1 km sulle altre strade.
Per quanto riguarda le strade urbane, i dispositivi mobili possono essere utilizzati esclusivamente se il limite di velocità non è inferiore a 50 km/h, eccetto in situazioni particolari legate alla conformazione della strada o a documentati problemi di sicurezza.
Un elemento particolarmente significativo è che l'utilizzo di dispositivi a bordo di un veicolo in movimento è consentito solo se c'è la contestazione immediata dell'infrazione. In caso contrario, devono essere utilizzate postazioni fisse o mobili, chiaramente visibili agli automobilisti. Questo aspetto mira a eliminare la pratica dei rilevamenti nascosti o difficilmente individuabili dai conducenti.
Una delle innovazioni più significative introdotte dal decreto è il rafforzamento del ruolo dei Prefetti nella gestione e nell'autorizzazione degli autovelox. Questa disposizione modifica sostanzialmente l'autonomia precedentemente concessa agli enti locali.
I tratti di strada su cui gli autovelox possono essere utilizzati devono essere individuati con un provvedimento del Prefetto, che valuta la necessità del dispositivo in base a criteri oggettivi come l'incidentalità, le caratteristiche della strada e l'impossibilità di procedere a contestazioni immediate. Questo meccanismo autorizzativo è concepito per evitare installazioni arbitrarie e non giustificate da reali esigenze di sicurezza.
I Comuni perdono l'autonomia di installare i dispositivi senza autorizzazione, dovendo ora richiedere l'approvazione della prefettura competente. Questa centralizzazione del processo decisionale mira a garantire una distribuzione più razionale e uniforme dei dispositivi sul territorio nazionale, evitando concentrazioni eccessive in determinate aree.
Inoltre, la gestione operativa degli autovelox deve essere completamente affidata alle forze di polizia, senza possibilità di delegare queste funzioni a società esterne. Questo requisito è pensato per garantire una maggiore trasparenza e professionalità nella gestione delle rilevazioni e delle contestazioni.
Il decreto stabilisce un periodo di transizione per consentire l'adeguamento dei dispositivi già installati alle nuove normative. Tutti gli autovelox esistenti dovranno conformarsi alle nuove regole entro un periodo prestabilito.
Gli enti proprietari delle strade hanno a disposizione questo tempo per adeguare alla normativa i dispositivi già installati. Decorso tale periodo, in caso di mancato adeguamento, gli autovelox non conformi dovranno essere disattivati o rimossi, in attesa dell'adeguamento necessario.
I Comuni sono tenuti a comunicare formalmente ogni autovelox presente nel proprio territorio. Se questa comunicazione non viene effettuata, i dispositivi non mappati non potranno entrare in funzione, e le eventuali multe comminate potrebbero essere oggetto di ricorsi con elevate probabilità di annullamento.
Queste disposizioni transitorie sono fondamentali per garantire un passaggio ordinato al nuovo regime normativo, consentendo agli enti locali di pianificare gli interventi necessari senza compromettere la sicurezza stradale durante il periodo di adeguamento.
Un aspetto particolarmente rilevante, ma non completamente affrontato dal decreto, riguarda la distinzione tra autovelox "approvati" e "omologati", una questione che ha generato numerosi contenziosi e ricorsi.
La Corte di Cassazione, con importanti sentenze, ha stabilito che le multe per eccesso di velocità non sono valide se il dispositivo che le ha comminate non è omologato, ma solo approvato. Questa distinzione è fondamentale: mentre l'approvazione è una verifica preliminare per l'immissione sul mercato, l'omologazione è una certificazione tecnica completa che garantisce la correttezza e l'affidabilità delle misurazioni.
Il decreto non risolve in modo definitivo questa problematica, limitandosi a prevedere la disattivazione degli autovelox non conformi. Tuttavia, non chiarisce esplicitamente quali procedure debbano essere seguite per l'omologazione, lasciando aperta una significativa area di incertezza.
Questa lacuna potrebbe continuare a generare ricorsi da parte degli automobilisti che ricevono multe da autovelox non omologati. Infatti, chi riceve una sanzione per eccesso di velocità rilevato con un dispositivo non omologato può contestarla attraverso ricorso, sebbene l'esito del ricorso non sia sempre prevedibile dato il quadro normativo ancora non completamente definito.
Un aspetto innovativo del decreto riguarda le disposizioni relative alla protezione dei dati personali nella gestione delle immagini e delle informazioni raccolte dagli autovelox.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sul decreto, rilevando che il testo ha tenuto conto delle osservazioni sollevate in merito a diversi aspetti critici. In particolare, sono stati chiariti i ruoli dei soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali derivanti dall'utilizzo degli autovelox.
Il decreto prevede la minimizzazione dei dati attraverso sistemi che memorizzano le immagini solo in caso di effettiva infrazione, garantendo così che non vengano conservate informazioni non necessarie. Inoltre, le immagini saranno utilizzabili esclusivamente per la contestazione delle infrazioni, limitando la finalità del trattamento.
Un elemento particolarmente significativo riguarda la gestione delle riprese frontali del veicolo, che sono consentite solo se il sistema prevede una funzione in grado di oscurare le immagini che permettono di identificare i soggetti a bordo, tutelando così la privacy dei passeggeri.
Le immagini che costituiscono prova delle infrazioni non devono più essere inviate automaticamente al domicilio dell'intestatario del veicolo insieme al verbale. La documentazione fotografica o video può essere messa a disposizione del destinatario solo su sua richiesta, garantendo sempre l'oscuramento di eventuali soggetti terzi o altri veicoli ripresi.