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Legge 104 si può avere se si cura un parente acquisito che vive insieme? Cosa dice normativa e nuova sentenza Cassazione

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di Dott. Luca Rossoni pubblicato il

Permessi della Legge 104: tra normativa, requisiti soggettivi, limiti per parenti acquisiti conviventi e le ultime sentenze della Cassazione. Novità legislative, esclusioni e chiarimenti pratici.

I permessi previsti dalla normativa italiana a tutela delle persone con disabilità grave costituiscono un diritto frutto di continue evoluzioni legislative, orientamenti giurisprudenziali e nuovi bisogni delle famiglie. Legge n. 104/1992 rappresenta la cornice normativa di riferimento, riconoscendo la possibilità per i lavoratori dipendenti di usufruire di giorni di astensione retribuita dal lavoro per assistere un congiunto in situazione di handicap grave. Tali permessi sono essenziali per coniugare esigenze di assistenza e il mantenimento dell'attività lavorativa.

Le riforme normative e sentenze hanno contribuito a modificare i profili applicativi di questi diritti, generando dubbi su chi possa realmente beneficiarne. Le questioni legate all'accesso ai permessi, specialmente quando si parla di „parenti acquisiti o convivenze che non danno luogo a relazioni giuridiche forti, sono state oggetto di interventi della Cassazione e di aggiornamenti normativi importanti come il D.Lgs. 105/2022.

Chi può richiedere i permessi Legge 104: requisiti e rapporti

I destinatari dei permessi previsti dalla Legge 104 sono individuati attraverso una serie di criteri di carattere sanitario e di relazione familiare:

  • Lavoratori dipendenti pubblici e privati che siano riconosciuti in situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, L. 104/1992), oppure familiari che li assistano.
  • Parenti o affini entro il terzo grado (figli, genitori, fratelli, nonni, zii, cognati) purché sia stata accertata la condizione di gravità.
  • Il coniuge, la parte di un'unione civile o il convivente di fatto secondo la definizione ex art. 1 legge 76/2016.
La differenziazione tra caregiver familiare e lavoratore disabile è fondamentale. Il lavoratore disabile grave può utilizzare direttamente i permessi per sé; altrimenti spetta ad un familiare, purché abbia un rapporto giuridico riconosciuto dalla legge e rispetti i requisiti anagrafici e sanitari certificati nel verbale INPS.

Non sono compresi nel beneficio: lavoratori autonomi o parasubordinati, collaboratori domestici, soggetti fuori da rapporti giuridici riconosciuti come meritevoli di tutela dalla norma quadro.

La natura della relazione familiare è al centro della valutazione: sono esclusi i semplici conviventi che non rientrino nelle tipologie individuate dalla legge e confermate dalla giurisprudenza e dagli aggiornamenti normativi.

Limiti per accedere permessi e chiarimenti giurisprudenziali

L'accesso ai permessi della Legge 104 in caso di assistenza a un parente acquisito convivente rappresenta una delle tematiche più discusse e oggetto di quesiti pratici da parte di lavoratori e datori di lavoro.

In diversi casi si è verificata la richiesta di permessi per la cura del parente acquisito, come, ad esempio, il cugino o la zia del coniuge, residente stabilmente presso il domicilio del lavoratore. Fino al passato, alcune circolari e sentenze avevano lasciato interpretazioni differenziate specialmente riguardo all'assenza del requisito della convivenza continuativa o della mancanza del vincolo di sangue diretto. Tuttavia, il quadro oggi è chiaro: il beneficio è riconosciuto solo in presenza di un rapporto giuridico formalizzato (matrimonio, unione civile, convivenza di fatto more uxorio) oppure di una parentela/affinità entro i limiti di legge, come previsto dall'art. 33 della Legge 104 e aggiornato dal D.Lgs. 105/2022:

  • La sola convivenza prolungata non attribuisce diritti ulteriori, se manca il presupposto oggettivo del legame giuridico riconosciuto.
  • I lavoratori che assistono un parente acquisito per via del coniuge (come la suocera, la nuora, il cognato) possono beneficiare dei permessi laddove la relazione rientri nei gradi previsti dalla norma, ma esclusivamente se esistono anche gli altri requisiti (ad es. non ci siano altri parenti prioritari, secondo il sistema a scalare).
Le pronunce giurisprudenziali hanno contribuito a definire meglio i confini: il diritto ai permessi non deriva dalla sola coabitazione ma dalla sussistenza di rapporti giuridici precisi o di affetto qualificato come nel caso della convivenza di fatto.

La nuova sentenza della Cassazione 2026 e gli orientamenti

Un punto di svolta giurisprudenziale è rappresentato dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 10976 del 24 aprile 2026, che ha avuto ampia risonanza per aver chiarito definitivamente il tema della cura al parente acquisito convivente.

Nello specifico, la Corte si è trovata a decidere sulla legittimità della concessione dei permessi ad una lavoratrice che, pur convivendo da anni con il cugino invalidità del marito, non presentava alcun vincolo giuridico diretto con l'assistito. Il punto centrale della pronuncia è stato il chiarimento secondo cui la semplice coabitazione tra familiari acquisiti non costituisce elemento sufficiente a legittimare la fruizione dei permessi della Legge 104. Sono richiamati:

  • la sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016, che ha esteso i permessi al convivente di fatto ma esclusivamente nell'ambito di una relazione stabile assimilabile a quella matrimoniale;
  • il recepimento normativo (art. 33, L. 104, come modificato dal D.Lgs. 105/2022) che conferma questa impostazione, includendo solo rapporti giuridici o affettivi formalmente previsti. La Cassazione ha così ribadito che i permessi retribuiti spettano solo se esistono:
  • parentela/affinità nei limiti normativi;
  • matrimonio o unione civile riconosciuta;
  • convivenza di fatto more uxorio (coppia stabile secondo la legge 76/2016).
Nel caso specifico la lavoratrice è stata condannata alla restituzione dei benefici percepiti in assenza dei requisiti richiesti per legge, sottolineando l'assenza di tutela giuridica per l'affidamento sulla concessione dei permessi stessa.

Il D.Lgs. 105/2022 e la fine del referente unico

Con il D.Lgs. 105/2022 è stato segnato un cambiamento sensibile nell'accesso ai permessi per i lavoratori che si fanno carico dell'assistenza familiare. In particolare, è stata eliminata la figura del referente unico:

  • Prima della riforma, per ogni persona con disabilità grave poteva essere riconosciuto solo un lavoratore dipendente quale referente, salvo casi particolari come i genitori di figli disabili.
  • Oggi, il permesso può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra coloro che ne hanno diritto (ad esempio, fratelli o sorelle, coniuge, figli), che possono alternarsi nell'assistenza al congiunto in condizione di gravità.
Questa modifica risponde all'esigenza di favorire una maggiore flessibilità lavorativa e di meglio equilibrare i tempi di cura familiare e impegni professionali. L'art. 33 della legge quadro per l'handicap, nel testo aggiornato, richiama espressamente anche i conviventi di fatto secondo la definizione dell'art. 1 della legge 76/2016 quali beneficiari potenziali in determinate condizioni. Resta, tuttavia, il principio del rapporto giuridico o affettivo formalizzato come requisito imprescindibile per l'accesso ai permessi, escludendo forme di mero sostegno o affidamento non regolate.

Cosa resta escluso: i casi in cui i permessi 104 non spettano

Nonostante le aperture in tema di alternanza tra più soggetti aventi diritto, permangono esclusioni:

  • La non sussistenza di parentela, matrimonio, unione civile o convivenza more uxorio esclude il diritto.
  • Parente acquisito che non rientri nei gradi previsti dalla legge, anche se convivente, non può dare titolo all'accesso ai permessi.
  • Soggetti privi di rapporto di lavoro dipendente.
L'abuso dei permessi può generare conseguenze molto gravi:
  • Restituzione delle somme percepite in modo non legittimo, anche per periodi pluriennali.
  • Responsabilità disciplinare e, nelle ipotesi di dolo, incorrere in sanzioni penali.
  • Mancanza di tutela per chi ottenga i permessi senza possederne i requisiti o ometta comunicazioni dovute.
Nella giurisprudenza è emerso che la buona fede non esime dalle conseguenze se si assiste un soggetto senza vincolo normativamente richiesto. Il datore di lavoro può compiere verifiche limitate alle dichiarazioni e all'accertamento dei requisiti, senza indagini arbitrarie sulla situazione familiare.


Dott. Luca Rossoni

Il dott. Luca Rossi è un esperto analista finanziario con oltre 30 anni di esperienza nel settore delle finanze. Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi e ha lavorato per prestigiose istituzioni bancarie e società di consulenza. Specializzato in strategie di investimento e gestione del rischio, Luca ha aiutato numerosi clienti a ottimizzare i loro portafogli ...