Dopo 27 anni di servizio, una dipendente è stata licenziata per aver accumulato 340 prodotti scaduti in magazzino. La Cassazione conferma la giusta causa, nonostante il ruolo di caregiver di due figli disabili.
La Corte di Cassazione ha confermato nel 2026 il licenziamento di una responsabile di supermercato che, dopo 27 anni di anzianità aziendale e 20 anni come gestore di filiale, aveva lasciato nell’inventario 340 prodotti scaduti nel corso del 2022. La lavoratrice assisteva due figli con disabilità grave e aveva sostenuto che il provvedimento fosse collegato alla sua condizione di caregiver e all’utilizzo dei permessi previsti dalla legge 104.
L’ordinanza n. 25231 del 2026 ha esaminato una condotta ritenuta incompatibile con gli obblighi del ruolo ricoperto. Per i giudici, non si è trattato di una dimenticanza isolata, bensì della violazione ripetuta delle procedure interne per la gestione e lo smaltimento dei prodotti scaduti. La merce rimasta nell’inventario poteva ridurre l’incidenza delle differenze inventariali e rendere più raggiungibili gli obiettivi di budget da cui dipendevano i punti per ottenere i premi dei responsabili di negozio.
Nel 2023 la dipendente lavorava nella stessa azienda da 27 anni. Da 20 ricopriva l’incarico di gestore di filiale, una posizione che comprendeva la responsabilità sulla vendita, sull’organizzazione del personale e sul controllo delle giacenze. A questo si aggiungeva il rispetto delle procedure aziendali.
Il rapporto si è concluso con la lettera di licenziamento del 14 aprile 2023. La decisione disciplinare era arrivata dopo un controllo interno: nel punto vendita erano stati trovati molti articoli scaduti da mesi, in alcuni casi da quasi un anno, senza che fossero stati eliminati attraverso i modelli e le registrazioni richiesti dalla società.
La durata dell’esperienza professionale ha avuto un peso nella valutazione dei giudici. Secondo la Corte d’Appello di Venezia, una lavoratrice che aveva svolto per 20 anni le funzioni di responsabile non poteva essere considerata inconsapevole delle procedure di base riguardanti la merce non più vendibile.
Il sopralluogo si è svolto il 21 marzo 2023. In quell’occasione i responsabili aziendali hanno trovato 340 prodotti scaduti durante il 2022. Si trattava di articoli di piccole dimensioni: singoli cioccolatini, scorzette, praline, tortine e altri prodotti dello stesso genere.
Le date di scadenza erano distribuite lungo diversi mesi:
Il dato temporale ha inciso sulla qualificazione della condotta. Non erano rimasti nel punto vendita soltanto articoli scaduti da pochi giorni: alcuni prodotti erano presenti da mesi e, in determinati casi, da quasi un anno. Per i giudici, una situazione di questo tipo non era compatibile con un singolo errore o con una fase breve di disorganizzazione.
Una parte degli articoli non era più sugli scaffali. Era stata tolta dall’esposizione e accantonata in magazzino, ma non era stata smaltita secondo le regole aziendali. Soprattutto, continuava a comparire nelle giacenze dell’inventario.
Questo passaggio è stato considerato significativo. La rimozione dagli scaffali indicava, secondo il ragionamento seguito nelle sentenze, che la responsabile aveva almeno in parte riconosciuto la presenza di merce non vendibile. Dopo l’accantonamento, però, non erano state completate la registrazione prevista e l’uscita dei prodotti dalle giacenze aziendali.
La lavoratrice aveva fornito una spiegazione diversa. Aveva riferito che gli articoli erano stati messi da parte in attesa di indicazioni dell’ispettore di zona e che, anche per la carenza di personale, erano poi stati dimenticati.
La Corte d’Appello non ha ritenuto sufficiente questa giustificazione. A suo giudizio, la quantità della merce, la distribuzione delle scadenze e il periodo per cui i prodotti erano rimasti nel magazzino escludevano che si fosse trattato di una semplice dimenticanza.
Tra gli addebiti vi era anche la mancata comunicazione tempestiva della situazione ai responsabili aziendali. La lavoratrice, inoltre, non avrebbe impartito alle dipendenti subordinate disposizioni adeguate per portare a termine lo smaltimento.
La questione non riguardava soltanto la mancata eliminazione della merce scaduta. I giudici hanno valutato anche l’effetto che la sua permanenza nell’inventario poteva avere sui risultati economici del negozio.
La società aveva previsto un sistema di obiettivi per i gestori dei punti vendita. Il premio incentivante dipendeva, tra gli altri elementi, dalla capacità di mantenere lo scostamento inventariale entro una determinata soglia.
Un prodotto scaduto non è più vendibile e dovrebbe essere destinato allo smaltimento. Se continua a risultare nell’inventario, però, lo stock registrato può apparire più elevato rispetto alla merce realmente disponibile per la vendita. Da qui la possibile incidenza sui calcoli aziendali.
Secondo la ricostruzione accolta dai giudici, la condotta era idonea a:
La lavoratrice si trovava vicino alla soglia prevista dal sistema. Nel giudizio di merito è stato indicato che, sulla base dei calcoli eseguiti durante il processo, lo scostamento era stato del 3,5%, mentre l’obiettivo richiedeva un valore non superiore al 2,99%.
Il risultato finale, dunque, non aveva raggiunto il limite richiesto. Questo, per i giudici, non cancellava la rilevanza della condotta tenuta prima della verifica: l’idoneità a incidere sui dati del negozio era stata valutata indipendentemente dal conseguimento effettivo del premio.
Il punto di distinzione tra una svista e una violazione disciplinare grave è stato individuato nella reiterazione. I prodotti provenivano da più mesi del 2022 e risultavano ancora presenti dopo l’inventario del 31 dicembre.
La responsabile, secondo la Corte d’Appello, non aveva omesso una sola registrazione. Aveva lasciato senza la procedura corretta una quantità significativa di prodotti, mantenendoli in una posizione contabile che poteva influire sui dati del negozio.
La gestione irregolare, quindi, si era protratta nel tempo. Il numero degli articoli e la distanza tra le date di scadenza mostravano una situazione diversa da quella di un errore occasionale.
La Cassazione ha considerato convergenti gli elementi utilizzati dalla Corte d’Appello: il numero dei prodotti, le diverse date di scadenza, la durata della loro permanenza, la rimozione dagli scaffali, l’accantonamento in magazzino e la mancata comunicazione ai superiori.
La Suprema Corte non ha riesaminato le prove come avrebbe fatto un giudice chiamato a decidere nuovamente sui fatti. Il suo controllo ha riguardato la coerenza della motivazione della sentenza veneziana e la sua sostenibilità sul piano giuridico.
Con l’ordinanza n. 25231 del 2026, la Corte ha ritenuto corretto il ragionamento presuntivo usato per ricostruire la consapevolezza della lavoratrice. È stata giudicata sostenibile anche la conclusione secondo cui la condotta era idonea a compromettere il rapporto fiduciario.
La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 501 dell’8 luglio 2025, ha riformato la decisione di primo grado e ha riconosciuto la sussistenza della giusta causa di licenziamento.
L’articolo 2119 del Codice civile considera giusta causa il comportamento che non consente la prosecuzione del rapporto, nemmeno in via provvisoria. La valutazione non dipende esclusivamente dal valore economico immediato dell’eventuale danno. Contano anche la gravità dell’inadempimento, la sua durata, il ruolo ricoperto e il livello di fiducia necessario per svolgere le mansioni.
In questo caso il ruolo di gestore di filiale rendeva particolarmente rilevanti le regole sulle scadenze, sull’inventario e sullo smaltimento. La gestione della merce rientrava infatti tra le responsabilità affidate direttamente alla lavoratrice.
| Passaggio della vicenda | Dato accertato |
| Ritrovamento della merce | 21 marzo 2023: 340 prodotti scaduti nel 2022 |
| Licenziamento | 14 aprile 2023: recesso per giusta causa |
| Sentenza di merito | 8 luglio 2025: conferma della gravità della condotta |
| Decisione della Cassazione | 11 settembre 2026: ordinanza n. 25231 del 2026 |
Nel ricorso la lavoratrice aveva sostenuto che il licenziamento fosse legato, in realtà, alla sua condizione di caregiver di due figli con disabilità grave e all’uso dei permessi previsti dalla legge 104.
La Corte d’Appello ha preso in esame sia l’ipotesi del licenziamento ritorsivo sia quella della discriminazione per associazione alla disabilità. Quest’ultima ricorre quando una persona subisce un trattamento sfavorevole a causa della disabilità di un familiare o di un soggetto a lei vicino.
La tesi non è stata ritenuta provata. I giudici non hanno trovato dimostrazione del fatto che la condizione familiare fosse il motivo determinante del recesso. La presenza di una giusta causa autonoma, sostenuta da elementi ritenuti adeguati, impediva di ricondurre il licenziamento all’uso dei permessi o all’attività di assistenza.
È stato valutato anche un dato relativo all’organizzazione aziendale. Nella stessa impresa vi erano altri dipendenti, compresi lavoratori con incarichi di responsabilità, che utilizzavano permessi della legge 104. Per la Corte, questo elemento contribuiva a escludere l’esistenza di una politica aziendale diretta a colpire chi svolgeva attività di cura familiare.
La Cassazione ha respinto il ricorso e ha confermato la giusta causa del licenziamento, ritenendo decisiva la gestione reiterata di 340 prodotti scaduti e la permanenza della merce nell’inventario.
La decisione chiarisce che la condizione di caregiver e l’utilizzo dei permessi previsti dalla legge 104 non impediscono il licenziamento quando il datore dimostra una condotta grave, autonoma e incompatibile con le mansioni affidate.
La Dott.ssa Marianna Bassetti è una consulente esperta in ambito lavoro con oltre 10 anni di esperienza nel settore delle risorse umane. Laureata presso l’Università degli Studi di Milano in Giurisprudenza, attualmente opera a Milano e si è specializzata nell’analisi delle dinamiche lavorative dal punto di vista dei dipendenti, con particolare attenzione ai contratti collettivi e alle indennità...