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Nuovo Codice della strada e novità per i pedoni: fermarsi prima delle strisce, farsi vedere di notte e niente multa per cellulari

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di Alberto Pelletti pubblicato il

Il nuovo Codice della strada chiarisce le regole per i pedoni: fermarsi prima di attraversare, rendersi visibili di notte e camminare dove manca il marciapiede. Ecco cosa cambia, tra obblighi degli automobilisti, sanzioni e sicurezza.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il 13 ottobre 2026 lo schema di riforma del Codice della strada, introducendo regole più esplicite per chi attraversa a piedi. La novità più concreta riguarda il momento in cui si arriva alle strisce: il pedone dovrà fermarsi prima di impegnarle e controllare che i conducenti in arrivo lo abbiano visto e stiano cedendo la precedenza. La riforma non è ancora in vigore. L’entrata in vigore è prevista nel 2028, dopo i passaggi necessari per arrivare al testo definitivo.

Il provvedimento interviene su condotte diverse. Prevede una pausa prima dell’attraversamento e, in circostanze delimitate, l’obbligo di rendersi visibili di notte. La multa specifica per il pedone che usa il cellulare, inserita in una versione precedente, è stata invece stralciata prima dell’approvazione governativa. Per chi guida restano in vigore gli obblighi già previsti dal Codice, compreso il divieto di usare il telefono durante la marcia.

Attraversare sulle strisce: cosa cambia

Prima di entrare sulla carreggiata, il pedone dovrà fermarsi e valutare la situazione. Raggiungere un attraversamento non sarà sufficiente: occorrerà accertarsi che il veicolo in avvicinamento abbia percepito la presenza della persona e stia rallentando o si stia fermando. Il controllo riguarda il passaggio concreto e la possibilità di attraversare in sicurezza.

Già sulle strisce, occorrerà evitare movimenti repentini e cambi di traiettoria, a meno che non siano necessari. La regola punta a rendere più prevedibili gli spostamenti del pedone e a lasciare al conducente il tempo di reagire. Le nuove disposizioni faranno parte della riforma quando entrerà in vigore.

Resta fermo quanto stabilisce l’articolo 190 del Codice della strada. Se un attraversamento si trova entro cento metri, il pedone deve servirsi delle strisce; quando attraversa fuori da quelle strisce, deve dare la precedenza ai veicoli. Non può tagliare diagonalmente un’intersezione o una piazza al di fuori degli spazi dedicati. È vietato anche passare davanti a un autobus, un filobus o un tram fermo alla fermata. Attraversare all’improvviso tra veicoli, infine, espone a un pericolo e contrasta con la prudenza richiesta dalla disciplina stradale.

Quando il marciapiede non c’è o non è praticabile, il pedone deve spostarsi lungo il margine della carreggiata, tenendo conto delle caratteristiche della strada. Fuori dai centri abitati, sulle strade a doppio senso, deve camminare in direzione opposta rispetto al flusso dei veicoli. Se la strada è a senso unico, invece, si procede sul margine destro.

Di notte si cammina in fila indiana. È vietato fermarsi in gruppo se si finisce per ostacolare il passaggio degli altri utenti. Queste regole lasciano più spazio al traffico e riducono l’esposizione dei pedoni, in particolare nei tratti senza marciapiede o illuminazione.

Il Codice disciplina anche le formazioni di persone in marcia sui ponti: non devono mantenere il passo cadenzato. Il ritmo sincronizzato può provocare oscillazioni della struttura. La disposizione è legata alla prevenzione dei rischi dovuti alla risonanza meccanica.

Gli obblighi di chi guida restano

Le disposizioni sui pedoni si affiancano alle responsabilità di chi guida. Quando non ci sono semafori o agenti a regolare il traffico, il conducente deve rallentare e fermarsi per far passare chi si trova già sulle strisce. Lo schema estende l’obbligo anche a chi è nelle immediate vicinanze dell’attraversamento e manifesta l’intenzione di attraversare.

La condotta al volante richiede prudenza e attenzione costanti, soprattutto se la visuale è limitata o la persona in strada è vulnerabile. Bambini, persone anziane e persone con disabilità possono avere tempi e modalità di movimento differenti. Il conducente deve quindi adeguare la velocità e il proprio comportamento alla situazione, valutando con attenzione la presenza di chi sta per attraversare.

Lo schema indica due fasce di sanzione per il mancato rispetto della precedenza. Se il pedone è vicino alle strisce, la multa per il conducente va da 170 a 680 euro; se ha già iniziato ad attraversare, va da 150 a 600 euro. Sono importi previsti nel quadro sanzionatorio della riforma e si applicheranno con l’entrata in vigore delle relative disposizioni.

Visibilità notturna: luoghi e dispositivi

Per chi cammina sulla carreggiata fuori dai centri abitati, di notte e su strade senza illuminazione pubblica, lo schema introduce un obbligo di visibilità. In queste condizioni il pedone dovrà rendersi riconoscibile con un dispositivo ad alta visibilità. Tra le soluzioni indicate figurano giubbotto o bretelle retroriflettenti, una luce arancione visibile in tutte le direzioni oppure un sistema di illuminazione adeguato.

La prescrizione si applica quando ricorrono tutte le condizioni descritte: il pedone procede sulla carreggiata, si trova fuori da un centro abitato e manca l’illuminazione pubblica. È dunque in questo ambito circoscritto che il testo prevede l’uso dei dispositivi. La sanzione indicata per la violazione va da 40 a 160 euro. Anche questa fascia entrerà in vigore con la riforma.

I dispositivi servono a rendere più facile l’individuazione della persona da parte di chi guida, soprattutto quando i fari rappresentano l’unica fonte di luce. La visibilità assume particolare importanza nei tratti stradali privi di illuminazione, dove il pedone può essere difficile da distinguere con anticipo.

Cellulare in mano: niente multa specifica

Una prima versione della riforma prevedeva una sanzione per il pedone che usava smartphone e dispositivi analoghi durante l’attraversamento o mentre camminava sulla carreggiata. La proposta fissava una multa di 75 euro e comprendeva condizioni per l’uso di vivavoce e auricolari. La disposizione è stata eliminata prima dell’approvazione del Consiglio dei ministri: nel testo approvato non figura una nuova multa specifica per chi guarda il telefono mentre attraversa.

Resta l’obbligo generale di procedere con cautela e di verificare che l’attraversamento possa avvenire senza pericolo. Guardare lo schermo riduce l’attenzione verso i veicoli, la segnaletica e i movimenti degli altri utenti; gli auricolari ad alto volume possono rendere più difficile percepire il traffico. La multa da 75 euro era contenuta nella bozza precedente e non è stata mantenuta.

Per chi guida, invece, l’articolo 173 del Codice della strada vieta l’uso del telefono durante la marcia, salvo le modalità che non richiedono l’impiego delle mani e permettono di mantenere la necessaria attenzione. Il divieto riguarda smartphone e dispositivi analoghi quando vengono usati in modo incompatibile con la guida. La sanzione va da 250 a 1.000 euro; in caso di recidiva nel biennio, sale da 350 a 1.400 euro. Sono previste anche le conseguenze sulla patente stabilite dalla norma.

Entrata in vigore e importi

Lo schema è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 13 ottobre 2026. Prima dell’entrata in vigore dovranno concludersi il percorso legislativo e i passaggi istituzionali necessari per definire il testo. L’avvio della riforma è previsto nel 2028. Nel frattempo continuano ad applicarsi le norme vigenti, tra cui l’articolo 190 per i comportamenti dei pedoni e l’articolo 173 per l’uso del telefono alla guida.

Le cifre riportate nello schema riguardano le condotte dei conducenti e l’obbligo di visibilità notturna:

  • Da 170 a 680 euro per il conducente che non concede la precedenza al pedone in prossimità delle strisce.
  • Da 150 a 600 euro quando il pedone ha già iniziato l’attraversamento e il conducente non rispetta la precedenza.
  • Da 40 a 160 euro per la violazione dell’obbligo di visibilità notturna nelle condizioni previste.
  • Da 250 a 1.000 euro per l’uso vietato del telefono da parte di chi guida, secondo l’articolo 173. In caso di recidiva nel biennio, la fascia sale da 350 a 1.400 euro.
Le sanzioni introdotte dalla riforma diventeranno applicabili quando entreranno in vigore le disposizioni corrispondenti. La multa di 75 euro per l’uso del cellulare da parte del pedone, invece, era prevista in una proposta precedente ed è stata tolta dal testo approvato.


Alberto Pelletti

Alberto Pelletti è un esperto del settore motori con oltre 18 anni di esperienza nel campo dell’analisi automotive. Opera a Torino come consulente per aziende e privati, collaborando con realtà attive nel settore automobilistico. Le sue competenze spaziano dalla valutazione delle flotte aziendali all’ottimizzazione dei costi di gestione dei veicoli. Grazie alla sua lunga esperienza, ha sviluppa...