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Polizza calamità naturali, per quali imprese sarà obbligatoria da oggi 1 ottobre e rischi se non lo si possiede

di Marcello Tansini pubblicato il
Polizza obbligatoria 1 ottobre

Dal primo ottobre scatta l'obbligo di polizza contro le calamità naturali per molte imprese italiane: requisiti, scadenze, beni coperti, premi, rischi per chi non si adegua e scenari per la protezione.

Interventi normativi in Italia introducono l'obbligo di assicurazione contro le calamità naturali per le realtà imprenditoriali, rafforzando strumenti di tutela e prevenzione. Questa iniziativa mira a garantire la salvaguardia del patrimonio produttivo nazionale riducendo l'esposizione a danni finanziari conseguenti a terremoti, alluvioni e frane, tra gli altri rischi. In particolare, l'obbligo riguarda le imprese con dimensioni medio-grandi e si estenderà progressivamente anche alle realtà più piccole, secondo scadenze differenziate.

Il dibattito è ampio e tocca temi di sostenibilità, accesso a finanziamenti e protezione integrata del tessuto economico, in un contesto di cambiamento climatico e crescente vulnerabilità territoriale. La gestione proattiva dei rischi e il rispetto della normativa possono rappresentare elementi distintivi per la continuità e la resilienza aziendale.

Normativa e scadenze: a chi si applica l'obbligo e quali sono i termini

Il nuovo quadro normativo, avviato con la legge di bilancio 2024 (legge 213/2023 art. 1, commi 101 e seguenti), impone alle imprese iscritte al Registro delle Imprese di dotarsi di una copertura assicurativa contro i danni causati da calamità naturali. La regolamentazione è stata successivamente disciplinata e aggiornata tramite il Decreto Interministeriale 30 gennaio 2025, n. 18 e il Decreto Legge 31 marzo 2025, n. 39, con differimento dei termini in base alla dimensione aziendale:

  • Grandi imprese: Obbligo entro il 1° aprile 2025, con moratoria di 90 giorni per l'applicazione effettiva delle conseguenze in caso di inadempienza.
  • Medie imprese: Scadenza fissata al 1° ottobre 2025.
  • Piccole e micro imprese: Termine prorogato al 31 dicembre 2025.
Le definizioni dimensionali seguono i criteri stabiliti dalla direttiva europea 2023/2775 e dalla raccomandazione 2003/361/CE. Restano escluse dall'obbligo le imprese agricole, mentre l'adempimento coinvolge sia società di capitali che società tra professionisti se iscritte al Registro delle Imprese. Per la verifica dell'adeguamento alle nuove norme, le autorità preposte terranno conto delle scadenze specifiche e dei parametri dimensionali dell'impresa. L'adempimento entro i termini consente di preservare l'accesso a incentivi, bandi pubblici, garanzie bancarie e sostenibilità operativa.

Quali imprese devono sottoscrivere la polizza e criteri di classificazione

La platea dei soggetti obbligati comprende tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, a prescindere dalla forma giuridica o dal settore di attività. Sotto il profilo classificatorio, la normativa distingue:

  • Grandi imprese: superamento di almeno due tra i seguenti parametri - 250 dipendenti, 50 milioni di euro di fatturato annuo, 43 milioni di euro di totale bilancio.
  • Medie imprese: tra i limiti delle piccole e quelli delle grandi, con massimo 250 addetti, fatturato fino a 50 milioni e totale bilancio fino a 43 milioni.
  • Piccole imprese: fino a 50 dipendenti, 10 milioni di euro di fatturato e stesso limite al bilancio.
  • Micro imprese: fino a 10 dipendenti, 2 milioni di euro di fatturato e stato patrimoniale.
L'obbligo si applica anche a imprese straniere con stabile organizzazione in Italia e a società tra professionisti. Sono esclusi:
  • imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 c.c.
  • beni già assicurati con polizze equivalenti, purché la copertura sia coerente alla normativa.
In caso di utilizzo di immobili o macchinari in locazione non protetti dal proprietario, il locatario è responsabile della copertura. Ogni realtà deve valutare i propri parametri valutando almeno due criteri su tre per l'inquadramento nella fascia corretta.

Beni ed eventi coperti: cosa garantisce la polizza catastrofale

Le polizze obbligatorie garantiscono la copertura di beni materiali iscritti nell'attivo patrimoniale che risultano essenziali per l'attività produttiva. In dettaglio, la protezione assicurativa riguarda:

  • Terreni;
  • Fabbricati (inclusi parti impiantistiche e strutturali);
  • Impianti e macchinari;
  • Attrezzature industriali e commerciali.
Sono esclusi veicoli iscritti al PRA, beni immobili abusivi o non in regola urbanistica, merci e fabbricati in costruzione. I rischi coperti comprendono danni materiali e diretti da:
  • Alluvioni, inondazioni, esondazioni;
  • Terremoti (sisma);
  • Frane.
L'assicurazione copre eventi verificatisi sul territorio nazionale, considerati anche se manifestati nella finestra di 72 ore dallo scoppio. Sono invece esclusi danni da eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe, atti dolosi, guerre o contaminazioni radioattive. La protezione assicurativa non include danni indiretti come l'interruzione di attività, se non specificatamente pattuiti con garanzie aggiuntive.

Premi assicurativi, franchigie, massimali e meccanismi di indennizzo

I meccanismi di calcolo e liquidazione prevedono criteri proporzionali e trasparenti. Il premio assicurativo viene calcolato tenendo conto di:

  • Localizzazione geografica e vulnerabilità territoriale;
  • Valore e tipologia dei beni coperti;
  • Serie storiche di eventi e valutazione delle misure di prevenzione adottate.
Il premio può variare sensibilmente, con costi maggiori in aree ad alto rischio idrogeologico o sismico. Per le polizze fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, la franchigia massima è fissata al 15% del danno; per importi superiori e per le grandi imprese, i limiti sono concordati tra le parti. I massimali di indennizzo seguono questi criteri:
  • Fino a 1 milione di euro: copertura totale del danno;
  • Tra 1 e 30 milioni: indennizzo almeno pari al 70% della somma assicurata;
  • Oltre 30 milioni: condizioni liberamente pattuite.
La tabella sottostante riassume i principali parametri:

Valore assicurato

Limite di indennizzo

Franchigia

≤ 1 mln €

100% somma assicurata

≤ 15%

1 – 30 mln €

≥ 70% somma assicurata

≤ 15%

> 30 mln €

Negoziabile

Negoziabile

Gli indennizzi sono parametrati al valore di ricostruzione "a nuovo" per gli immobili, al costo di sostituzione per attrezzature e macchinari e alle spese di ripristino per i terreni.

L'inadempimento all'obbligo assicurativo non comporta sanzioni amministrative dirette, ma determina pesanti limitazioni operative ed economiche. In particolare:

  • Perdita dell'accesso a contributi, agevolazioni e incentivi pubblici finanziari, inclusi quelli legati a eventi calamitosi;
  • Esclusione dall'accesso a bandi e sostegni legati a fondi PNRR, regionali o comunitari;
  • Difficoltà o maggiori restrizioni nell'ottenimento di credito bancario e utilizzo del Fondo di Garanzia per PMI;
  • Impossibilità di richiedere sostegni speciali o indennizzi pubblici in caso di evento catastrofale;
  • Rischio di azioni giudiziarie a carico degli amministratori, in caso di danni aziendali causati da eventi non assicurati;
Il rischio economico si acuisce nelle aree maggiormente esposte ai fenomeni naturali estremi, dove la mancanza di copertura potrebbe compromettere la continuità aziendale e la sopravvivenza stessa dell'attività. Inoltre, la mancata sottoscrizione comporta l'esclusione selettiva da una serie di politiche pubbliche, rafforzando il principio di responsabilità e prevenzione nel sistema produttivo.