Un annuncio per promoter in un supermercato di Conegliano, pagato 6,25 euro netti l’ora e con scarpe antinfortunistiche a carico del lavoratore, ha acceso il dibattito online e sindacale.
Una società lombarda ha pubblicato per un punto vendita della grande distribuzione di Conegliano un’offerta da 50 euro netti al giorno per due giornate da otto ore, con attività promozionali nel reparto ortofrutta. L’incarico era fissato per l’11 e il 12 settembre 2026, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Chi fosse stato selezionato avrebbe dovuto procurarsi anche le scarpe antinfortunistiche. L’annuncio, diffuso su un social locale, ha raccolto molte critiche e ha trasformato una ricerca circoscritta in una discussione sul valore dei lavori occasionali.
La mansione si svolgeva dentro il supermercato, nel reparto di frutta e verdura. Era previsto un banchetto promozionale. La persona incaricata avrebbe accolto i clienti, proposto degustazioni, illustrato i prodotti e distribuito gadget, con l’obiettivo di sostenere anche la tentata vendita. Insomma, non si trattava della semplice presenza in uno spazio assegnato. Il lavoro riuniva attività di accoglienza, comunicazione commerciale e sollecitazione all’acquisto. Per due giorni il promoter avrebbe dovuto mantenere il presidio e gestire il rapporto con i clienti durante entrambe le fasce orarie.
L’orario era spezzato: quattro ore al mattino e altre quattro al pomeriggio, per ciascuna giornata. Il totale arrivava così a 16 ore complessive. La pausa centrale non risultava indicata come tempo retribuito, perché l’offerta distingueva chiaramente i due blocchi di presenza. Si trattava di un incarico temporaneo e la candidatura restava, naturalmente, una scelta individuale.
A far discutere è stata la combinazione tra la durata della presenza, il tipo di compiti richiesti e la somma proposta. Le attività di promoter possono essere organizzate con formule contrattuali diverse. Il termine usato nell’annuncio, da solo, non consente di capire quale disciplina sia stata adottata: per farlo servirebbero il contratto, l’inquadramento e le condizioni comunicate alla persona scelta.
Il primo dato è facile da ricavare. Dividendo 50 euro netti per otto ore, il risultato è di 6,25 euro netti all’ora. Sulle due giornate, la cifra complessiva indicata sarebbe stata di 100 euro netti per 16 ore di attività.
Il conto, però, non racconta tutto. Dal compenso netto possono restare fuori le spese per raggiungere il supermercato, il cibo consumato durante la giornata, eventuali costi amministrativi e l’acquisto dell’abbigliamento o dell’attrezzatura richiesti. La somma effettivamente disponibile alla fine dell’incarico può quindi essere inferiore a quella letta nell’annuncio.
Per questo il confronto con altre offerte va fatto con cautela. Un annuncio rivolto a promoter nel settore informatico, riferito a un punto vendita di Fiume Veneto, indicava per il 2026 un compenso feriale lordo orario compreso tra 9 e 11 euro. Prevedeva un contratto a chiamata fino al 30 dicembre 2026, il pagamento il 15 del mese successivo e l’applicazione del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi. Le due proposte non erano sovrapponibili. Cambiavano il settore, il contratto, la base imponibile e l’organizzazione del lavoro. Quel raffronto serve quindi a mostrare quali informazioni controllare prima di accettare, non a stabilire automaticamente che le attività avessero lo stesso valore o fossero regolate nello stesso modo.
Tra le condizioni che hanno attirato più attenzione c’era l’obbligo di usare scarpe antinfortunistiche pagate dalla persona selezionata. Per un incarico di appena due giorni, una spesa iniziale del genere può ridurre in modo sensibile il guadagno. Il compenso, già considerato contenuto da chi ha commentato l’offerta, avrebbe dovuto coprire anche un acquisto collegato allo svolgimento dell’attività.
La questione giuridica non si risolve, però, leggendo soltanto quella frase dell’annuncio. Le scarpe rientrano tra i dispositivi di protezione individuale quando servono a contenere rischi legati alla mansione o all’ambiente di lavoro. Il decreto legislativo 81 del 2008, che disciplina la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, stabilisce in linea generale obblighi per il datore di lavoro riguardo alla valutazione dei rischi e alla scelta, fornitura e gestione dei dispositivi necessari.
Questo non vuol dire che qualsiasi richiesta di calzatura chiusa o di particolari caratteristiche sia automaticamente illegittima. Allo stesso modo, un rapporto occasionale non coincide necessariamente con un rapporto subordinato. Per una valutazione servono altri elementi: il tipo di prestazione, il luogo in cui si svolge, i rischi individuati, le istruzioni ricevute e il contratto applicato.
Se la calzatura viene imposta come dispositivo di protezione durante il lavoro, è ragionevole chiedere prima dell’accettazione chi debba fornirla, cioè se la spesa spetti al committente o al datore di lavoro. Meglio avere una risposta scritta. I fatti disponibili consentono di dire che la condizione economica è stata contestata, ma non bastano a definire tutte le responsabilità sul piano giuridico. Sarebbe quindi sbrigativo sostenere sia che il costo a carico del lavoratore sia sempre corretto, sia che l’annuncio violi certamente la normativa senza ulteriori verifiche.
Un altro punto ha alimentato le reazioni: il pagamento tramite bonifico era fissato al 27 del mese successivo. Chi avesse lavorato a metà settembre 2026 avrebbe dunque ricevuto la somma alla fine di ottobre 2026, salvo i tempi tecnici della banca o indicazioni diverse formalizzate nel rapporto.
La data non cambia l’importo nominale, ma incide sulla convenienza concreta dell’incarico. Le spese di trasporto, il cibo e l’eventuale acquisto dell’attrezzatura devono essere sostenuti prima dell’incasso. Il compenso arriva settimane dopo, per una prestazione durata soltanto due giorni. Per chi ha poca liquidità, il rinvio pesa. La scadenza riportata nell’annuncio, da sola, non permette di stabilire se il pagamento sia regolare sotto ogni profilo. Anche qui bisogna considerare il contratto, la forma del rapporto e gli obblighi fiscali e contributivi applicabili. Resta comunque un’informazione che dovrebbe essere resa nota prima della candidatura: la data del bonifico incide direttamente sulla disponibilità del denaro e sul valore reale dell’offerta.
Nei commenti pubblicati sulla pagina social, la critica si è concentrata soprattutto sul rapporto tra paga e costi. Un utente ha fatto notare che l’acquisto delle scarpe antinfortunistiche avrebbe assorbito una parte consistente del compenso. Il problema sollevato non riguardava dunque soltanto i 50 euro, ma l’eventualità che il lavoratore dovesse anticipare una spesa necessaria per eseguire l’incarico.
Da qui è partita una discussione più ampia sui lavori brevi, discontinui e privi di prospettive di continuità. Nei commenti è emersa l’idea che una proposta possa essere volontaria dal punto di vista formale e apparire comunque poco sostenibile per chi ha bisogno di lavorare. La libertà di candidarsi e la qualità delle condizioni economiche sono questioni diverse.
Le reazioni online non dimostrano che tutte le offerte per promoter siano uguali. Non permettono neppure di attribuire all’azienda intenzioni ulteriori rispetto a quelle scritte nell’annuncio. Il caso, però, ha concentrato l’attenzione su tre domande molto concrete: quanto rimane davvero dopo le spese, quali protezioni sono previste e in quale momento arriva il pagamento.
Roberto Toigo, segretario generale della Uil Veneto, ha giudicato particolarmente basso il compenso. Ha anche osservato che potrebbero esserci molte proposte dello stesso tipo. Il suo richiamo riguardava la campagna nazionale “Stop ai lavoratori fantasma”, legata all’idea che gli impieghi brevi debbano emergere e, quando previsto, essere regolati attraverso i contratti collettivi nazionali.
Il sindacalista ha ricordato che incarichi di questo genere vengono spesso gestiti come prestazioni occasionali, con un compenso forfettario che non è necessariamente calcolato su base oraria. Questo spiega perché il committente possa indicare una cifra giornaliera. Non elimina, però, la necessità di chiarire il resto del rapporto: mansioni, orario, coperture, responsabilità, spese e modalità di pagamento.
La vicenda si colloca dentro il dibattito italiano sui salari bassi, sul lavoro a chiamata e sulla precarietà. Anche il salario minimo continua a essere discusso a livello nazionale. Nel frattempo, molte persone valutano incarichi frammentati per integrare il reddito oppure per entrare nel mercato del lavoro. In una situazione simile, una cifra forfettaria non può essere giudicata isolatamente. Va letta insieme alle tutele previste e ai costi che restano a carico della persona. Solo così si capisce se l’importo indicato rappresenta davvero un compenso conveniente.
La Dott.ssa Marianna Bassetti è una consulente esperta in ambito lavoro con oltre 10 anni di esperienza nel settore delle risorse umane. Laureata presso l’Università degli Studi di Milano in Giurisprudenza, attualmente opera a Milano e si è specializzata nell’analisi delle dinamiche lavorative dal punto di vista dei dipendenti, con particolare attenzione ai contratti collettivi e alle indennità...