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Quando si può accendere il riscaldamento di case e condomini nelle diverse città, le date 2025 e regole. In quali casi anticipare

di Marianna Quatraro pubblicato il
Quando accendere riscaldamento case cond

Al via dal 15 ottobre l'accensione dei termosifoni in molte città del Nord: le date in tutta Italia, il calendario e le regole da rispettare

Con l’avvicinarsi della stagione invernale 2025, il calendario per l’accensione dei riscaldamenti diventa importante per famiglie, amministratori di condominio e operatori del settore energetico. La normativa in vigore disciplina limiti, date e temperature per gli impianti termici negli edifici residenziali e condominiali. Tale regolamentazione tiene in considerazione le specificità climatiche del territorio italiano, la cui suddivisione in zone climatiche individua periodi differenziati per l’attivazione delle caldaie. 

Come funziona la suddivisione in zone climatiche e il ruolo dei Comuni

L’Italia è suddivisa in sei differenti zone climatiche, uno strumento adottato per garantire che le esigenze di riscaldamento siano calibrate in base alle reali necessità termiche delle diverse aree geografiche.

La classificazione  tiene conto della sommatoria dei gradi-giorno riferita a ciascun comune, cioè la differenza fra temperatura interna di riferimento e media esterna su base annuale. Il risultato è una mappatura che va dalla zona A (più calda) alla zona F (più fredda e montana), determinando per ciascuna i limiti stagionali e gli orari di esercizio degli impianti. 

I comuni, in virtù della loro competenza locale, possono però modificare questi parametri stabilendo ordinanze specifiche che anticipano o posticipano l’accensione e lo spegnimento dei riscaldamenti, così come la regolazione delle temperature massime consentite. 

Date di accensione e spegnimento per il 2025: mappa dettagliata delle città e delle zone italiane

Per il 2025, le finestre temporali per l’accensione del riscaldamento in case e condomini sono articolate secondo le aree climatiche italiane, rispettando il quadro delineato dalla normativa di riferimento. La seguente tabella riassume le principali scadenze:

Zona Date di accensione Date di spegnimento Ore consentite/giorno
E 15 ottobre 15 aprile 14 (13 a Milano)
D 1 novembre 15 aprile 12
C 15 novembre 31 marzo 10
B 1 dicembre 31 marzo 8
A 1 dicembre 15 marzo 6
F Senza limiti Senza limiti Senza limiti

Milano, Torino e gran parte delle città della Lombardia rientrano nella zona E, mentre Firenze e Genova sono in zona D. Roma si trova in zona C, così come numerosi comuni costieri e meridionali, mentre le aree interne della Sicilia e della Calabria rientrano nelle fasce più calde (A e B). In zona F, invece, ricadono località montane dove non sono previsti limiti di calendario.

Zona E (es. Milano, Torino, Lombardia, Piemonte)

In questa fascia climatica si trovano molte città settentrionali caratterizzate da inverni rigidi. Nel 2025 sarà possibile attivare il riscaldamento dal 15 ottobre al 15 aprile, mantenendo gli impianti in funzione per un massimo di 14 ore giornaliere (con 13 ore a Milano su ordinanza locale). Le temperature interne negli edifici residenziali non devono superare i 19 °C, con una tolleranza di 2 gradi. Sono previste limitazioni più stringenti per strutture industriali (18 °C).

Zona D (es. Firenze, Genova, Centro Italia)

Per le province ricadenti in questa area, come Firenze, Genova e molti comuni del Centro Italia, la stagione termica si apre il 1° novembre e si conclude il 15 aprile. Il funzionamento degli impianti è autorizzato per massimo 12 ore al giorno, nel rispetto delle prescrizioni tra le ore 5 e le 23. Anche qui i comuni possono introdurre variazioni temporanee, in relazione alle esigenze dettate dal clima locale.

Zona C, B e A (Sud, isole e aree temperate)

Le zone meridionali e insulari prevedono finestre più contenute in durata: nella zona C, ad esempio, si va dal 15 novembre al 31 marzo (10 ore giornaliere), in zona B il periodo va dal 1° dicembre al 31 marzo (8 ore), mentre in zona A, riservata a pochissimi comuni come Lampedusa, il riscaldamento può essere utilizzato solo dal 1° dicembre al 15 marzo e non oltre le 6 ore giornaliere. Queste disposizioni riflettono la minore necessità di riscaldamento in territori a clima mite.

Zona F (aree montane senza limiti)

Per le località di montagna classificate in zona F, come alcuni comuni delle province di Belluno, Cuneo e Trento, non esistono restrizioni né sulle date né sul numero di ore di accensione giornaliera. Ciò risponde a esigenze specifiche legate a temperature invernali spesso particolarmente rigide, che possono protrarsi durante buona parte dell’anno.

Orari giornalieri e temperature consentite per case e condomini

La legge stabilisce limiti orari precisi per il funzionamento degli impianti: la fascia di attivazione varia dalle 5 del mattino alle 23. Il monte ore massimo dipende dalla zona climatica di appartenenza, con deviazioni locali autorizzate dai comuni. Per quanto riguarda le temperature, sono previsti tetti massimi:

  • 20 °C (tolleranza ±2 °C) per case, condomini, scuole e uffici
  • 18 °C (tolleranza ±2 °C) per edifici industriali e artigianali
In città come Milano, un’ordinanza locale ha ridotto il limite a 19 °C per le abitazioni e a 18 °C per capannoni e attività produttive. È possibile suddividere le ore di funzionamento in più intervalli durante la giornata, ma solo all’interno della fascia oraria 5-23. In ambito condominiale, la definizione degli orari specifici può essere deliberata in assemblea, tenendo conto delle regole di legge.

Le eccezioni e i casi in cui si può anticipare o prolungare l’accensione

La normativa offre la possibilità di deroghe e anticipi rispetto alle date fissate, sia per fronteggiare eventi climatici eccezionali che per specifiche tipologie di edifici. In particolare, i comuni possono autorizzare l’accensione straordinaria anticipata o prolungata qualora si verifichino gelate precoci, freddo intenso fuori stagione o altre situazioni di comprovata necessità. La durata giornaliera in questi casi non può superare la metà di quella ordinaria stabilita per la zona climatica di riferimento. Per riassumere, sono previste:

  • Deroghe su motivazione climatica: Sindacati e amministrazioni locali possono consentire anticipi e prolungamenti, comunicandolo pubblicamente con appositi atti.
  • Strutture sensibili: Ospedali, cliniche, case di cura, scuole d’infanzia, asili nido, piscine, saune e sedi diplomatiche non sono soggetti ai limiti generali. In questi casi, la gestione di temperature e orari è lasciata all’autonomia della struttura per motivi sanitari, sociali o tecnologici.
  • Extralimitazioni per esigenze tecniche: Edifici adibiti ad attività produttive o artigiane possono uscire dai vincoli qualora siano richieste condizioni particolari di produzione o lavorazione.
L’eventuale anticipo o posticipo va sempre motivato in relazione alle condizioni meteo specifiche e deciso tramite provvedimento comunale.

Sanzioni e obblighi di manutenzione degli impianti di riscaldamento

Il mancato rispetto delle regole per l'accensione dei riscaldamenti nel 2025-2026, o il superamento degli orari o delle temperature consentite comportano sanzioni amministrative che vanno da 500 fino a 3.000 euro, oltre alle eventuali multe aggiuntive previste dai regolamenti comunali o condominiali (fino a 200 euro a infrazione, 800 euro in caso di recidiva). I controlli sono affidati alle autorità locali. E' importante rimarcare anche l’obbligo di manutenzione regolare degli impianti: una manutenzione corretta, conforme alle normative (UNI e CEI), riduce consumi e rischi per la sicurezza, oltre a essere condizione necessaria per evitare sanzioni specifiche.