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A che punto è la proroga dell'acconto delle tasse da pagare a fine Novembre? Le ultime novità se sarà fatta

di Marianna Quatraro pubblicato il
proroga acconto tasse fine Novembre

L'acconto delle tasse di novembre si paga il primo dicembre cadendo il 30 di domenica: al momento non c'è alcuna proroga di versamento. Come pagare

Nel panorama tributario nazionale di fine anno, il secondo acconto delle imposte rappresenta uno degli appuntamenti più significativi per contribuenti, titolari di partita IVA e professionisti. Tradizionalmente, la scadenza viene fissata per il 30 novembre, ma per il 2025, poiché tale giorno è una domenica, i termini slittano in modo automatico al 1° dicembre. Questa data riguarda il versamento di Irpef, Ires, Irap e delle principali imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi dell’anno in corso.

Data di scadenza e modalità di pagamento dell'acconto: cosa succede nel 2025

Il 1° dicembre 2025 costituisce la scadenza ordinaria per il pagamento del secondo acconto sulle imposte dei redditi e delle principali tasse. Il versamento deve avvenire obbligatoriamente in un’unica soluzione, senza possibilità di rateizzazioni in seguito alla scelta dell’esecutivo di non confermare, per l’anno corrente, le modalità di rateizzazione temporaneamente introdotte negli esercizi fiscali 2023 e 2024.

Le modalità pratiche di pagamento variano secondo la tipologia di imposta e l’ammontare da versare:

  • Per importi inferiori a 257,52 euro, il contribuente versa tutto entro il 1° dicembre.
  • Se la somma da pagare è pari o superiore a 257,52 euro, normalmente sarebbe previsto il frazionamento in due quote: 40% saldo/1° acconto entro giugno e 60% secondo acconto entro il termine di novembre.
Per l’annualità 2025, tuttavia, il pagamento della seconda quota deve avvenire integralmente a dicembre, poiché non sono state stabilite deroghe evolutive rispetto alla disciplina ordinaria (art. 17 D.P.R. 435/2001 e successive modificazioni).

Chi opera in regime forfettario o è soggetto agli ISA (indicatori sintetici di affidabilità fiscale) segue regole simili, con un’unica operazione quando la cifra non supera 206 euro e pagamento frazionato solo per importi superiori. Le imposte coinvolte includono anche le sostitutive dovute in regime agevolato (flat tax, cedolare secca, IVCA).

Tutti i versamenti devono essere effettuati tramite modello F24 e in presenza di pagamento tardivo si rendono applicabili le sanzioni e gli interessi previsti dalla normativa.

Proroga e rateizzazione: novità e chiarimenti normativi per il 2025

Non è attualmente prevista alcuna novità per a proroga per il secondo acconto delle imposte di novembre 2025. Dopo due anni di agevolazioni a favore di professionisti e autonomi con compensi fino a 170 mila euro, che avevano consentito di posticipare la scadenza e diluire i pagamenti su cinque rate mensili, l’esecutivo ha dichiarato lo stop a tale possibilità.

Come dichiarato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Giorgetti durante recenti sessioni parlamentari, la scadenza rimane quella ordinaria e l’obbligo di pagare il saldo o acconto ricade su tutti i contribuenti secondo le regole ordinarie. Nonostante la presenza di proposte e tentativi di modifica last minute nel corso della discussione sulla Manovra 2026, al momento del versamento non risultano approvate nuove deroghe che consentano di rinviare o rateizzare l’acconto di novembre.

Vi sono tuttavia alcuni punti da monitorare:

  • L’iter della riforma delle scadenze fiscali, con la prospettiva della mensilizzazione dei versamenti per le partite IVA, risulta ancora pendente.
  • Eventuali interventi in extremis restano teoricamente possibili ma, in base agli aggiornamenti disponibili in prossimità della scadenza, non si registrano modifiche concrete che incidano sugli obblighi fiscali dei contribuenti coinvolti nel 2025.

Categorie di contribuenti coinvolti e soggetti esclusi 

La proroga della scadenza prevista per il secondo acconto non viene applicata ai versamenti del 2025. Negli anni passati la possibilità di rinvio aveva riguardato un ambito circoscritto di contribuenti, ossia:
  • Persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro nell’anno precedente;
  • Imprese familiari e aziende coniugali non in forma societaria, purché il titolare avesse i requisiti di cui sopra;
  • Imposte sostitutive per forfetari, regime di vantaggio e cedolare secca, se dovute dalle stesse categorie.
Sono invece esclusi dalla possibilità di proroga e rateizzazione:
  • Persone fisiche non titolari di partita IVA;
  • Soggetti con ricavi o compensi superiori a 170.000 euro nel periodo di riferimento;
  • Soggetti diversi dalle persone fisiche, come società di capitali, enti commerciali e non commerciali;
  • Collaboratori e soci di società trasparenti se privi di partita IVA autonoma.

Implicazioni pratiche: cosa devono fare titolari di partita IVA, professionisti e contribuenti

Per affrontare correttamente la prossima scadenza fiscale coloro che esercitano attività di impresa o lavoro autonomo, insieme a tutti i contribuenti obbligati, devono attenersi a una serie di passaggi chiave:
  • Verificare attentamente l’importo dovuto alla luce della dichiarazione dei redditi recente, tenendo conto delle detrazioni, dei crediti, delle ritenute e di eventuali eccedenze delle annualità precedenti;
  • Pianificare la liquidità necessaria per provvedere in modo puntuale al saldo del secondo acconto, includendo tutte le imposte e le tasse coinvolte nella scadenza;
  • Utilizzare esclusivamente il modello F24 per il versamento delle imposte e conservare ricevute e documentazione per eventuali controlli;
  • Ricordare che la rateizzazione dell’acconto di novembre non è concessa per il 2025, né sono state approvate proroghe generalizzate;
  • Se si opera in ambito professionale, comunicare tempestivamente a clienti e collaboratori la natura inderogabile dei termini, per evitare la pianificazione su scenari non attuabili.
I contribuenti che adottano il regime forfettario dovranno, inoltre, verificare le regole specifiche a loro destinate, mentre le aziende con attività agricole dovranno considerare il volume d’affari come specificato dalla normativa vigente.


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