Il rientro dei cervelli in fuga in Italia pone nuove sfide fiscali, specialmente per chi svolge smart working per aziende estere. Requisiti, limiti e condizioni del regime impatriati.
Negli ultimi anni, il regime degli impatriati si è imposto come uno degli strumenti fiscali più efficaci per incentivare il ritorno in Italia di professionisti altamente qualificati emigrati all'estero. In parallelo, lo scenario lavorativo globale ha visto l'ascesa dello smart working, consentendo a molti italiani di prestare attività da remoto per società con sede oltre i confini nazionali. Tale contesto ha sollevato domande rilevanti sull'accesso ai vantaggi fiscali previsti dalla normativa, specialmente per chi lavora in modalità agile per aziende straniere.
Un recente chiarimento dell'Agenzia delle Entrate ha dissipato diversi dubbi centrando il discorso su un elemento chiave: la prevalenza dello svolgimento dell'attività lavorativa dal territorio italiano, a prescindere dalla sede legale del datore di lavoro. In questo modo, il ritorno in Italia non solo diventa più vantaggioso da un punto di vista economico, ma anche più accessibile per chi intende mantenere rapporti professionali transnazionali. La normativa aggiornata amplia dunque il bacino d'utenza del beneficio fiscale, allineando la fiscalità alle esigenze di una forza lavoro mobile e sempre più internazionale.
Nella risposta a interpello n. 2/2026, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un importante contributo interpretativo riguardo alla posizione di chi rientra in Italia scegliendo di lavorare in smart working per un'impresa estera. Il fulcro di questo chiarimento risiede nella definizione di luogo effettivo di svolgimento dell'attività, requisito determinante per la concessione della detassazione prevista dalla legge. Viene così superata l'associazione fino ad oggi prevalente tra beneficio e presenza di un datore di lavoro italiano: ciò che conta è che la prestazione venga effettuata prevalentemente in Italia, anche se l'azienda ha sede all'estero.
I requisiti essenziali per accedere allo sconto, ai sensi del D.Lgs n. 209/2023 e integrazioni successive, sono:
Tra i punti di attenzione, lo sconto è limitato al 50% della base imponibile IRPEF entro il tetto di 600.000 euro annui, con la possibilità di incrementare la detassazione al 60% per chi ha figli minori. L'effettiva applicabilità dipende dal rispetto puntuale delle condizioni oggettive e soggettive previste dalla normativa.
Nel caso di un soggetto che rientra in Italia e prosegue il proprio rapporto di lavoro con un'azienda straniera, il regime agevolato si applica se, per la maggior parte del periodo d'imposta, l'attività viene effettivamente svolta sul territorio nazionale. Lavorare dalla propria abitazione in Italia, o da un ufficio domestico, equivale a tutti gli effetti allo svolgimento di un'attività presenziale ai fini fiscali.
La tassazione al 50% si basa su una verifica annuale: se il lavoratore opera in Italia per almeno 183 giorni nell'arco dell'anno, il reddito prodotto viene assoggettato all'agevolazione, anche se il contratto di lavoro è con società non residenti. Per chiarezza, si riporta uno schema riepilogativo:
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Elemento |
Condizione |
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Residenza fiscale |
Trasferita in Italia |
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Sede datore di lavoro |
Indifferente (Italia o estero) |
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Luogo di svolgimento |
Prevalente in Italia |
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Agevolazione |
50% (60% con figli minori) |
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Reddito massimo |
600.000 euro annui |
Non rileva la presenza di una stabile organizzazione in Italia, tranne in casi in cui il lavoratore abbia ruoli tali da configurare la nascita di una base imponibile per l'azienda estera. In assenza di questa situazione, la tassazione agevolata si applica a livello personale.
Per accedere ai benefici fiscali, la residenza fiscale va determinata secondo criteri precisi: lo spostamento deve essere reale e duraturo, corrispondente al centro degli interessi familiari e professionali. Il Codice civile e l'articolo 2 del TUIR sanciscono che si acquisisce la residenza fiscale in Italia se si risiede nel Paese per almeno 183 giorni all'anno.
I periodi minimi di permanenza all'estero per accedere alle agevolazioni variano in funzione della storia professionale:
Oltre ai parametri principali, la normativa prevede una serie di limiti ed esclusioni mirate a garantire che l'agevolazione premi solo chi introduce reale valore in Italia. Sono esclusi:
Chi rientra in Italia con un contratto alle dipendenze di un datore di lavoro estero ha la possibilità di applicare il regime agevolato in dichiarazione dei redditi, gestendo la riduzione dei redditi prodotti nel periodo di imposta. Nel caso in cui il proprio datore abbia una stabile organizzazione in Italia, il beneficiario dovrà formalizzare la richiesta con una dichiarazione scritta per ottenere lo sconto in busta paga.
La procedura prevede i seguenti passaggi:
Un caso recente riguarda una professionista rientrata dopo aver lavorato diversi anni nel Regno Unito. Tornata a Milano con un contratto dipendente per una società tedesca, ha ottenuto il riconoscimento del beneficio nonostante la sede legale dell'azienda fosse all'estero. L'attività svolta era gestita quasi interamente da remoto, e il centro degli interessi personali e lavorativi era documentato in Italia. Il Fisco ha valutato determinante la prevalenza della prestazione nello Stato italiano, consentendo alla lavoratrice di godere dell'agevolazione prevista.
Un'altra ipotesi, che si presenta frequentemente nella prassi, vede lavoratori che, dopo pluriennale esperienza in Germania o Spagna, trasferiscono la residenza e continuano in smart working per i precedenti datori di lavoro. Se si dimostra il rispetto del periodo minimo di permanenza all'estero e la qualificazione professionale, il regime agevolato è concesso dall'anno d'imposta successivo al rientro.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro preesista e compaia il vincolo di gruppo societario, vengono applicate le tempistiche rafforzate (sei o sette anni), con l'obbligo ulteriore di attestare il percorso professionale. Un altro esempio riguarda chi torna con figli minori, potendo contare su una detassazione ancor più significativa pari al 60% del reddito imponibile.