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Rientro cervelli in fuga in Italia: le tasse sono al 50% anche se si lavora in smart working

di Marianna Quatraro pubblicato il
Lavoro in smart working

Il rientro dei cervelli in fuga in Italia pone nuove sfide fiscali, specialmente per chi svolge smart working per aziende estere. Requisiti, limiti e condizioni del regime impatriati.

Negli ultimi anni, il regime degli impatriati si è imposto come uno degli strumenti fiscali più efficaci per incentivare il ritorno in Italia di professionisti altamente qualificati emigrati all'estero. In parallelo, lo scenario lavorativo globale ha visto l'ascesa dello smart working, consentendo a molti italiani di prestare attività da remoto per società con sede oltre i confini nazionali. Tale contesto ha sollevato domande rilevanti sull'accesso ai vantaggi fiscali previsti dalla normativa, specialmente per chi lavora in modalità agile per aziende straniere.

Un recente chiarimento dell'Agenzia delle Entrate ha dissipato diversi dubbi centrando il discorso su un elemento chiave: la prevalenza dello svolgimento dell'attività lavorativa dal territorio italiano, a prescindere dalla sede legale del datore di lavoro. In questo modo, il ritorno in Italia non solo diventa più vantaggioso da un punto di vista economico, ma anche più accessibile per chi intende mantenere rapporti professionali transnazionali. La normativa aggiornata amplia dunque il bacino d'utenza del beneficio fiscale, allineando la fiscalità alle esigenze di una forza lavoro mobile e sempre più internazionale.

Il chiarimento delle Entrate: requisiti e condizioni per accedere allo sconto fiscale

Nella risposta a interpello n. 2/2026, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un importante contributo interpretativo riguardo alla posizione di chi rientra in Italia scegliendo di lavorare in smart working per un'impresa estera. Il fulcro di questo chiarimento risiede nella definizione di luogo effettivo di svolgimento dell'attività, requisito determinante per la concessione della detassazione prevista dalla legge. Viene così superata l'associazione fino ad oggi prevalente tra beneficio e presenza di un datore di lavoro italiano: ciò che conta è che la prestazione venga effettuata prevalentemente in Italia, anche se l'azienda ha sede all'estero.

I requisiti essenziali per accedere allo sconto, ai sensi del D.Lgs n. 209/2023 e integrazioni successive, sono:

  • Residenza fiscale trasferita in Italia;
  • Precedente residenza e lavoro all'estero per un periodo minimo (tre, sei o sette anni a seconda dei casi specifici);
  • Mantenimento della residenza in Italia per almeno due o quattro anni;
  • Possesso di titolo di studio universitario o alta qualificazione professionale;
  • Svolgimento dell'attività lavorativa in modo prevalente sul territorio nazionale.
La formulazione è quindi inclusiva rispetto ai professionisti che, pur lavorando a distanza per aziende estere, generano valore sul suolo italiano.

Tra i punti di attenzione, lo sconto è limitato al 50% della base imponibile IRPEF entro il tetto di 600.000 euro annui, con la possibilità di incrementare la detassazione al 60% per chi ha figli minori. L'effettiva applicabilità dipende dal rispetto puntuale delle condizioni oggettive e soggettive previste dalla normativa.

Smart working per aziende estere: come funziona la tassazione

Nel caso di un soggetto che rientra in Italia e prosegue il proprio rapporto di lavoro con un'azienda straniera, il regime agevolato si applica se, per la maggior parte del periodo d'imposta, l'attività viene effettivamente svolta sul territorio nazionale. Lavorare dalla propria abitazione in Italia, o da un ufficio domestico, equivale a tutti gli effetti allo svolgimento di un'attività presenziale ai fini fiscali.

La tassazione al 50% si basa su una verifica annuale: se il lavoratore opera in Italia per almeno 183 giorni nell'arco dell'anno, il reddito prodotto viene assoggettato all'agevolazione, anche se il contratto di lavoro è con società non residenti. Per chiarezza, si riporta uno schema riepilogativo:

Elemento

Condizione

Residenza fiscale

Trasferita in Italia

Sede datore di lavoro

Indifferente (Italia o estero)

Luogo di svolgimento

Prevalente in Italia

Agevolazione

50% (60% con figli minori)

Reddito massimo

600.000 euro annui

Non rileva la presenza di una stabile organizzazione in Italia, tranne in casi in cui il lavoratore abbia ruoli tali da configurare la nascita di una base imponibile per l'azienda estera. In assenza di questa situazione, la tassazione agevolata si applica a livello personale.

Criteri di residenza fiscale, requisiti di permanenza all'estero

Per accedere ai benefici fiscali, la residenza fiscale va determinata secondo criteri precisi: lo spostamento deve essere reale e duraturo, corrispondente al centro degli interessi familiari e professionali. Il Codice civile e l'articolo 2 del TUIR sanciscono che si acquisisce la residenza fiscale in Italia se si risiede nel Paese per almeno 183 giorni all'anno.

I periodi minimi di permanenza all'estero per accedere alle agevolazioni variano in funzione della storia professionale:

  • Almeno tre anni di residenza fiscale estera per chi non ha rapporti precedenti con il datore;
  • Sei anni richiesti se si lavora con lo stesso datore di lavoro o società del gruppo di provenienza;
  • Sette anni previsti qualora si avesse già lavorato per lo stesso soggetto in Italia prima dell'espatrio.
Nelle casistiche particolari come il rientro per chi ha rapidi cambi di contratti internazionale o trasferimenti brevi, le tempistiche minime sono vincolanti e vengono valutate in via rigorosa per evitare abusi. È inoltre necessaria una comprovata qualificazione accademica: almeno laurea triennale o un titolo di formazione post-secondaria riconosciuto in Italia.

Limiti, esclusioni e obblighi per ottenere il beneficio fiscale

Oltre ai parametri principali, la normativa prevede una serie di limiti ed esclusioni mirate a garantire che l'agevolazione premi solo chi introduce reale valore in Italia. Sono esclusi:

  • Soggetti privi di qualifiche idonee (nessun titolo di laurea o formazione specialistica riconosciuta);
  • Chi non trasferisce effettivamente il centro degli interessi in Italia o permane solo temporaneamente per periodi inferiori alla soglia annuale;
  • Lavoratori che rientrano esclusivamente per la stessa azienda senza maturare un'esperienza di durata congrua all'estero.
Per chi usufruisce del regime impatriati, sussistono obblighi specifici, come il mantenimento della residenza fiscale nel nostro Paese per tutto il periodo previsto, pena la decadenza del beneficio. Inoltre, la detassazione si applica solo sulla quota di reddito da lavoro e, a differenza di quanto avviene per alcune voci retributive, non incide sulla base contributiva INPS, che resta calcolata sul reddito complessivo.

Modalità di richiesta e applicazione dello sconto in dichiarazione dei redditi

Chi rientra in Italia con un contratto alle dipendenze di un datore di lavoro estero ha la possibilità di applicare il regime agevolato in dichiarazione dei redditi, gestendo la riduzione dei redditi prodotti nel periodo di imposta. Nel caso in cui il proprio datore abbia una stabile organizzazione in Italia, il beneficiario dovrà formalizzare la richiesta con una dichiarazione scritta per ottenere lo sconto in busta paga.

La procedura prevede i seguenti passaggi:

  • Trasferimento ufficiale della residenza fiscale in Italia (ad esempio tramite iscrizione all'Anagrafe della popolazione residente);
  • Compilazione puntuale della dichiarazione dei redditi, con indicazione della quota agevolata (50% o 60%);
  • Conservazione della documentazione che prova il periodo di residenza e l'attività svolta all'estero;
  • Mantenimento dei requisiti per l'intero periodo di agevolazione.
La normativa stabilisce che la detassazione decorre dal periodo d'imposta successivo al rientro e dura per quattro anni dopo quello d'ingresso.

Casi reali di rientro in Italia e smart working con regime impatriati

Un caso recente riguarda una professionista rientrata dopo aver lavorato diversi anni nel Regno Unito. Tornata a Milano con un contratto dipendente per una società tedesca, ha ottenuto il riconoscimento del beneficio nonostante la sede legale dell'azienda fosse all'estero. L'attività svolta era gestita quasi interamente da remoto, e il centro degli interessi personali e lavorativi era documentato in Italia. Il Fisco ha valutato determinante la prevalenza della prestazione nello Stato italiano, consentendo alla lavoratrice di godere dell'agevolazione prevista.

Un'altra ipotesi, che si presenta frequentemente nella prassi, vede lavoratori che, dopo pluriennale esperienza in Germania o Spagna, trasferiscono la residenza e continuano in smart working per i precedenti datori di lavoro. Se si dimostra il rispetto del periodo minimo di permanenza all'estero e la qualificazione professionale, il regime agevolato è concesso dall'anno d'imposta successivo al rientro.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro preesista e compaia il vincolo di gruppo societario, vengono applicate le tempistiche rafforzate (sei o sette anni), con l'obbligo ulteriore di attestare il percorso professionale. Un altro esempio riguarda chi torna con figli minori, potendo contare su una detassazione ancor più significativa pari al 60% del reddito imponibile.