Nel contesto lavorativo moderno, il confine tra legittimo controllo e abuso è spesso sottile. Capire quando i test ai dipendenti sfociano nell'illecito è essenziale per tutelare diritti e responsabilità.
Nel contesto delle dinamiche aziendali, il potere di vigilanza del datore di lavoro si affianca alla tutela dei diritti dei lavoratori, generando una necessaria riflessione sui limiti del controllo. Le responsabilità connesse al monitoraggio delle attività in ambito lavorativo non si risolvono in una semplice facoltà di verifica, ma richiedono il rispetto di precisi confini legali ed etici.
Ciò che emerge nei più recenti orientamenti è che l'azione di controllo deve sempre essere esercitata nel solco della buona fede, escludendo pratiche artificiose e strumenti che possano degenerare in abuso del diritto o ledere la dignità individuale. L'inserimento di trappole e la creazione di situazioni ad hoc rappresentano una grave distorsione dei principi di correttezza e lealtà, esponendo l'azienda e il datore di lavoro a significative ricadute legali e reputazionali.
All'interno dei rapporti lavorativi subordinati, la buona fede si declina in una duplice prospettiva: obbligo di lealtà da un lato, e esercizio corretto del potere direttivo dall'altro. Proprio il Codice Civile, all'articolo 1175, richiede che le parti si comportino secondo lealtà e buona fede fin dall'instaurazione del rapporto. Questo significa che tutti gli atti posti in essere, anche quelli di sorveglianza e controllo, devono rispettare il bilanciamento tra l'interesse organizzativo dell'impresa e i diritti inviolabili del lavoratore.
La buona fede oggettiva impone al datore di lavoro di non adottare iniziative artificialmente indirizzate a provocare inadempimenti o illeciti altrui. Ad esempio:
A rafforzare questo quadro intervengono norme come l'articolo 2106 c.c. (sanzioni disciplinari) e l'articolo 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), che regolamentano i limiti funzionali e procedurali all'esercizio del potere disciplinare e di controllo, impedendo al datore di tendere tranelli per ottenere una giustificazione al licenziamento. Si esclude così la possibilità di ricorrere a forme di investigazione che non siano ispirate a criteri di trasparenza e rispetto della persona.
L'esigenza dell'impresa di garantire il regolare svolgimento delle attività e prevenire comportamenti scorretti non legittima l'adozione di stratagemmi ingannevoli. In ambito lavorativo, il controllo deve essere sempre proporzionato e giustificato dalle effettive esigenze aziendali, senza mai perdere di vista il rispetto della dignità individuale. L'uso di trappole - ovvero situazioni artefatte mirate a far emergere un illecito che altrimenti non si sarebbe verificato - configura una violazione sostanziale delle regole di correttezza, traducendosi in un abuso del diritto da parte dell'azienda o del datore di lavoro.
Le sentenze ribadiscono che la legittimità del controllo si fonda unicamente su principi di necessità, proporzionalità e trasparenza, mentre ogni deviazione verso pratiche ingannevoli configura oggettivamente un abuso, con il rischio che le decisioni aziendali - licenziamenti inclusi - siano dichiarate prive di efficacia vincolante. Tale orientamento trova riscontro nel diritto vivente e nelle raccomandazioni degli organismi di vigilanza del lavoro.
L'introduzione di agenti provocatori, cioè soggetti incaricati di sollecitare il dipendente a compiere attività illecite per poi raccogliere prove utilizzabili in un procedimento disciplinare o penale, è considerata una delle forme più gravi di abuso del potere di controllo. La dottrina e la prassi giudiziaria ne stigmatizzano l'uso per le seguenti ragioni:
Il datore può svolgere attività di controllo solo nei limiti previsti dall'articolo 4 della Legge 300/1970 (giustificazione con esigenze organizzative, produttive e di sicurezza, informazione preventiva dei lavoratori e rispetto delle procedure sindacali). Nessuna normativa concede il beneficio di generare artificialmente l'illecito, pena la nullità delle prove raccolte e la conseguente illegittimità dei procedimenti attivati.
Il ricorrere a agenti provocatori introduce insidie e rischi anche per quanto concerne le possibili ritorsioni, i danni reputazionali e la perdita di fiducia da parte del personale, con effetti negativi e duraturi sul clima aziendale. Si sottolinea inoltre che l'organizzazione non può fare affidamento su proprietà di dati (documenti e registrazioni) acquisiti mediante raggiri, poiché questi ultimi sono inutilizzabili sia in sede interna, sia di fronte all'autorità giudiziaria.
L'accertamento di un comportamento illecito da parte del dipendente non può avvalersi di elementi probatori raccolti in violazione della buona fede, pena l'invalidità del conseguente licenziamento. La giurisprudenza ribadisce che la prova formata tramite trappole o agenti provocatori è inammissibile, configurando una forma di illecito processuale che inquina l'intero iter disciplinare:
La responsabilità datoriale si traduce nella perdita di ogni tutela giuridica sulle decisioni connesse, lasciando aperta la strada a sanzioni pecuniarie e al ripristino del rapporto nei confronti del dipendente ingiustamente allontanato.