Le tabelle ACI per il rimborso chilometrico 2025 sono ormai disponibili, rappresentando uno strumento essenziale per chi utilizza la propria auto per motivi lavorativi. Questo sistema di calcolo è indispensabile per determinare con precisione il compenso spettante a chi adopera il proprio veicolo per conto dell'azienda per cui lavora.
In sostanza, ad ogni marca e modello di automobile corrisponde un valore specifico che va moltiplicato per il numero di chilometri percorsi durante l'attività lavorativa. Le tabelle comprendono tutti i principali costruttori automobilistici presenti sul mercato e considerano le diverse tipologie di alimentazione, dai motori termici agli elettrici, sia per veicoli in produzione che fuori produzione.
Tabelle ACI 2025
Le tabelle ACI 2025 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale numero 304 del 30 dicembre 2024, nel supplemento ordinario n. 42. Come avviene ogni anno, questi documenti ufficiali forniscono i parametri per calcolare sia il rimborso chilometrico per l'uso delle auto personali a scopo lavorativo, sia per determinare il valore dei fringe benefit relativi alle auto aziendali concesse in uso promiscuo.
La pubblicazione delle tabelle è avvenuta in linea con la consueta tempistica di fine anno, permettendo così alle aziende e ai professionisti di avere a disposizione i dati aggiornati per l'inizio del nuovo anno fiscale.
Quest'anno le tabelle presentano una novità significativa nella loro struttura: sono state suddivise in 16 gruppi distinti rispetto ai 12 delle tabelle del 2024, offrendo un maggiore dettaglio nella classificazione dei veicoli. Le categorie principali comprendono:
- Autoveicoli a benzina in produzione
- Autoveicoli a gasolio in produzione
- Autoveicoli a benzina-GPL in produzione
- Autoveicoli ibridi, ibrido-benzina in produzione (sia Mild hybrid benzina sia Full Hybrid benzina)
- Autoveicoli ibridi, ibrido-gasolio in produzione
- Autoveicoli ibridi plug-in in produzione
- Autoveicoli elettrici in produzione
- Autoveicoli a benzina fuori produzione
- Autoveicoli a gasolio fuori produzione
- Autoveicoli a gas, benzina-GPL, benzina-metano e metano esclusivo fuori produzione
- Autoveicoli ibrido-benzina fuori produzione
- Autoveicoli ibrido-gasolio fuori produzione
- Autoveicoli ibridi plug-in fuori produzione
- Autoveicoli elettrici fuori produzione
- Motoveicoli (ciclomotori, ciclomotori elettrici, microcar, motocicli e motocicli elettrici)
- Autocaravan
Come calcolare il rimborso chilometrico con le tabelle ACI 2025
Il calcolo del rimborso chilometrico mediante le tabelle ACI è un processo relativamente semplice. Per determinare l'importo spettante al dipendente che utilizza il proprio veicolo per trasferte di lavoro, è necessario seguire questi passaggi:
- Identificare nelle tabelle ACI il modello specifico del veicolo utilizzato, considerando marca, modello e tipo di alimentazione
- Individuare il costo chilometrico corrispondente nella terza colonna delle tabelle
- Moltiplicare tale valore per il numero di chilometri effettivamente percorsi durante la trasferta di lavoro
Ad esempio, se un dipendente percorre 500 km con una Ford Puma Hybrid, con un costo chilometrico di 0,5819 €/km secondo le tabelle ACI 2025, il rimborso sarà: 0,5819 € × 500 km = 290,95 €.
Analogamente, per un tragitto di 50 km con un'Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo 200CV a benzina, che ha un costo chilometrico di 0,7488 €/km, il rimborso ammonterà a: 0,7488 € × 50 km = 37,44 €.
Aspetti fiscali del rimborso chilometrico
Il trattamento fiscale del rimborso chilometrico è un aspetto fondamentale da considerare, sia per il dipendente che per l'azienda. Ecco i principali elementi da tenere presente:
Per il dipendente
La Circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E del 1997 stabilisce che:
- Per trasferte extracomunali (fuori dal comune in cui è situata la sede di lavoro): il rimborso chilometrico calcolato secondo le tabelle ACI non è soggetto a tassazione, quindi non concorre a formare il reddito imponibile del dipendente.
- Per trasferte intracomunali (all'interno del comune della sede di lavoro): il rimborso chilometrico è soggetto a tassazione ordinaria, concorrendo a formare il reddito del lavoratore.
La Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 92/E/2015 ha inoltre chiarito due aspetti importanti:
- Se la distanza percorsa dal dipendente dalla propria residenza al luogo della trasferta è inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di lavoro, il rimborso non è imponibile.
- Se la distanza è maggiore, è imponibile solo la differenza tra il rimborso effettivamente erogato e quello che sarebbe stato calcolato partendo dalla sede di lavoro.
Per l'azienda
Dal punto di vista dell'azienda, il trattamento fiscale è regolato dall'art. 33 del decreto-legge 23/2/1995 n. 41 (convertito con legge 22/3/1995 n. 85), che stabilisce limiti precisi alla deducibilità:
- Il rimborso chilometrico è interamente deducibile come costo d'impresa solo se relativo a veicoli con potenza non superiore a 17 cavalli fiscali per le auto a benzina, o 20 cavalli fiscali per quelle diesel.
- Per veicoli di potenza superiore, la deduzione deve essere proporzionalmente ridotta, considerando come riferimento il costo chilometrico di un veicolo equivalente che rispetti i limiti di potenza stabiliti.
Inoltre, per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, i costi sono deducibili nella misura del 70%, senza limiti sul costo di acquisizione del veicolo.
Differenza tra rimborso chilometrico e fringe benefit
È importante distinguere tra il rimborso chilometrico e il fringe benefit, poiché si tratta di due concetti diversi che utilizzano entrambi le tabelle ACI, ma con finalità e calcoli differenti:
Il rimborso chilometrico è un indennizzo corrisposto al dipendente che utilizza il proprio veicolo per trasferte di lavoro. Non costituisce reddito imponibile per il lavoratore se calcolato secondo le tabelle ACI e relativo a trasferte extracomunali.
Il fringe benefit, invece, rappresenta la valorizzazione economica del beneficio derivante dall'uso promiscuo (sia per lavoro che per uso personale) di un'auto aziendale. Questo valore costituisce reddito imponibile per il dipendente.
Per calcolare il fringe benefit:
- Si prende il costo chilometrico del veicolo dalle tabelle ACI
- Lo si moltiplica per una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui
- Al risultato si applica la percentuale corrispondente al tipo di alimentazione (10%, 20% o 50%)
- L'importo ottenuto viene suddiviso per 12 mesi per determinare il valore mensile da inserire in busta paga
La principale novità del fringe benefit 2025
Consultando le nuove tabelle ACI 2025 pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, emerge un'importante novità riguardante il fringe benefit. I documenti contengono due liste differenti: la prima relativa al fringe benefit applicabile fino al 30 giugno 2025, e la seconda con gli importi da applicare dal 1° luglio 2025. Questa distinzione deriva dalle disposizioni contenute nella manovra finanziaria approvata dal governo, che prevede l'entrata in vigore di una tassazione differente per le auto aziendali nella seconda parte dell'anno.
Conseguentemente, le tabelle per ciascuna tipologia di veicolo sono state sdoppiate per riflettere questa modifica normativa. Si prevede che dal 2026, a meno di ulteriori interventi legislativi, le tabelle torneranno ad essere unificate.
Nuova tassazione per i veicoli aziendali dal 2025
L'elemento più rilevante introdotto per il 2025 riguarda il cambiamento nel sistema di calcolo del fringe benefit. Fino al 2024, la percentuale per determinare il fringe benefit era basata sulle emissioni di CO2 del veicolo, secondo questa scala:
- 25% per veicoli con valori di emissione di CO2 inferiori a 60 g/km
- 30% per veicoli con emissioni di CO2 superiori a 60 g/km ma entro 160 g/km
- 50% per veicoli con emissioni di CO2 superiori a 160 g/km ma entro i 190 g/km
- 60% per veicoli con emissioni di CO2 oltre 190 g/km
Dal 1° gennaio 2025, invece, il calcolo del fringe benefit si basa esclusivamente sul tipo di alimentazione del veicolo:
- Auto elettriche (BEV): tassazione al 10% del costo chilometrico annuo
- Auto ibride plug-in (PHEV): tassazione al 20% del costo chilometrico annuo
- Altre tipologie (benzina, diesel, mild hybrid, full hybrid, GPL, metano): tassazione al 50% del costo chilometrico annuo
Questa modifica rappresenta un incentivo significativo per l'adozione di veicoli a basso impatto ambientale, favorendo in particolare i veicoli elettrici e ibridi plug-in attraverso una tassazione agevolata.