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Se lavoro a Natale e Santo Stefano quanto guadagno di più? Calcoli ed esempi in busta paga

di Marcello Tansini pubblicato il
lavorare il 24-25 dicembre 2025 aumento

Lavorare a Natale e Santo Stefano, il 25-26 dicembre, comporta regole e differenze retributive rispetto agli altri giorni festivi. Vediamo le normative, eccezioni per categorie specifiche, esempi di calcolo e tutela dei diritti in busta paga.

In Italia, Natale e Santo Stefano, ovvero il 25-26 dicembre,  sono da sempre considerate tra le più significative ricorrenze festive, sia dal punto di vista religioso che civile. Per i lavoratori, ciò implica diritti specifici: la normativa nazionale prevede per queste giornate la possibilità di astensione dal lavoro e tutele retributive particolari. La disciplina risponde a principi definiti dalla legge 260/1949, che assicura il riconoscimento economico delle festività anche ai lavoratori assenti dal servizio. Tuttavia, il quadro regolamentare si arricchisce grazie ai contratti collettivi nazionali che, nei vari settori, definiscono modalità e percentuali di maggiorazione per chi presta attività lavorativa nei giorni festivi. Competenze, norme e prassi consolidano la tutela del lavoratore, offrendo un equilibrio tra esigenze produttive e diritto al riposo.

Le festività di Natale e Santo Stefano: disciplina e differenza rispetto ad altre festività italiane

La regolamentazione italiana in materia di festività civili e religiose trova il proprio pilastro nella Legge 260/1949, norma che elenca i giorni riconosciuti a livello nazionale come festivi obbligatori. Natale (25 dicembre) e Santo Stefano (26 dicembre) sono inclusi tra i cosiddetti “giorni rossi” del calendario lavorativo ed assumono un trattamento retributivo speciale: il diritto all’astensione dal lavoro senza perdita di retribuzione viene garantito a tutti i dipendenti, sia con contratto mensilizzato sia con paga oraria.

Risulta utile ricordare le principali festività individuate dalla normativa nazionale:

  • 1° gennaio (Capodanno)
  • 6 gennaio (Epifania)
  • Pasqua e Lunedì dell’Angelo
  • 25 aprile (Liberazione)
  • 1° maggio (Festa dei lavoratori)
  • 2 giugno (Festa della Repubblica)
  • 15 agosto (Assunzione)
  • 1° novembre (Ognissanti)
  • 8 dicembre (Immacolata)
  • 25 dicembre (Natale)
  • 26 dicembre (Santo Stefano)
  • Solennità del Patrono (variabile secondo il luogo di lavoro)
Alcune ricorrenze, pur avendo storicamente assunto rilievo religioso o nazionale, sono state oggetto di “soppressione” normativa: San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini e Santi Pietro e Paolo non sono più computate tra le festività obbligatorie, ma veicolano, grazie ai diversi CCNL, la concessione di ore di permesso retribuito compensativo.

Basta una condizione: la presenza di accordo tra datore di lavoro e lavoratore per eventuale svolgimento di mansioni nel giorno festivo. Le differenze tra festività sono poi marcate anche dal trattamento riservato alle domeniche: essere chiamati al servizio nella giornata festiva infrasettimanale, come Natale e Santo Stefano, comporta una compensazione superiore rispetto a quella del lavoro domenicale ordinario.

Come si retribuisce il 25 e 26 dicembre: assenza dal lavoro e presenza in servizio

La retribuzione legata a queste due giornate dipende primariamente dal fatto che si lavori o meno. Per chi si astiene completamente, la festività viene pienamente riconosciuta nella busta paga: per i dipendenti con retribuzione mensile non vi è alcuna trattenuta, mentre per gli orari e i lavoratori non mensilizzati la quota è generalmente calcolata secondo frazioni dell’orario settimanale (di norma, 1/6 o 1/5 per settimana corta).

Per i dipendenti che vengono invece chiamati a prestare servizio in queste ricorrenze, si applicano maggiorazioni percentuali sul compenso base, fissate in misura variabile all’interno dei diversi contratti collettivi nazionali:

  • CCNL Commercio Terziario: +30% sulla quota oraria
  • CCNL Vigilanza privata: +40%
  • CCNL Turismo e Pubblici Esercizi: +20%
Laddove non vi sia accordo per il lavoro festivo, resta garantito il pieno diritto all’astensione. L’addetto potrebbe comunque optare per lo svolgimento del turno: in questo caso, la prestazione potrà essere compensata in due modi: maggiorazione retributiva immediata, oppure concessione del riposo compensativo in altra giornata da concordare.

Si noti infine che il pagamento della festività è garantito per intero anche in presenza di assenze giustificate come ferie, permessi retribuiti, malattia certificata, maternità, infortunio o periodi di congedo parentale. Sono escluse le sole domeniche e alcune ipotesi di sospensione dal lavoro a zero ore (ad es. in cassa integrazione), condizioni per le quali la festività non goduta può comportare modalità di retribuzione diverse.

Esempi di calcolo della maggiorazione in busta paga per i diversi contratti collettivi

Esaminando alcuni contratti collettivi nazionali, emerge che la retribuzione aggiuntiva per lavoro nelle giornate festive viene determinata in percentuale sulla paga base:

Contratto Maggiorazione festivo
Commercio Terziario 30%
Vigilanza privata (non armata) 40%
Turismo – Pubblici esercizi 20%

Un esempio concreto: un lavoratore con paga oraria pari a 10 euro, in un’azienda del Terziario che presta servizio il 25 dicembre, riceverà per ogni ora lavorata:

  • 10 euro (retribuzione ordinaria)
  • + 3 euro (maggiorazione del 30%)
Per i lavoratori mensilizzati, la festività è già pagata all’interno della quota mensile: quindi, se non lavorano, non ricevono supplementi rispetto allo stipendio. Se invece lavorano, acquisiscono la relativa maggiorazione. In caso di riposo compensativo concesso, la percentuale prevista dal contratto si applica solo sulle ore effettivamente lavorate nella giornata festiva.

La normativa sottolinea che le percentuali sono fissate dai singoli CCNL e, in assenza di accordi integrativi, restano i riferimenti minimo-legali previsti dalla Legge 260/1949.

Cosa succede se Natale o Santo Stefano cadono di sabato, domenica o durante ferie e permessi

Il trattamento varia a seconda della giornata settimanale in cui cade la festività:

  • Se la ricorrenza cade di domenica, essa è considerata "non goduta" e produce il diritto a un compenso aggiuntivo rispetto alla normale retribuzione. In questo caso si aggiunge 1/26 della paga mensile per chi è mensilizzato o 1/6 di quella settimanale per i lavoratori retribuiti a ore.
  • Quando coincide con il sabato e questo non rappresenta una giornata lavorativa, l’assenza di attività lavorativa non genera retribuzione extra. Il sabato viene infatti considerato feriale non lavorativo per chi svolge un orario dal lunedì al venerdì.
  • Durante ferie, permessi retribuiti o assenze per malattia, la festività resta regolarmente pagata: non vengono sottratti giorni di ferie o permesso dal conteggio totale, ed il dipendente percepisce regolarmente quanto spettante.
In alcune realtà, come la cassa integrazione (CIG) o sospensioni extra ordinarie, la retribuzione della festività resta in capo all’azienda se il dipendente è sospeso da meno di due settimane oppure se percepisce già paga mensilizzata. Per contratti diversi e specifici accordi, possono evidenziarsi eccezioni.

Particolarità per categorie specifiche: turnisti, sanità, commercio, colf e badanti

Nei settori dove il servizio deve essere garantito in modo continuativo, la disciplina delle festività implica specificità da considerare:

  • Per turnisti (ospedali, trasporti, sicurezza), lavorare durante le ricorrenze festive è regolato da contratti con maggiorazioni automatiche; la percentuale riconosciuta viene applicata a tutte le ore lavorate nei giorni di Natale e Santo Stefano.
  • Nel commercio, la decisione sulla presenza in servizio nei giorni festivi può dipendere dal singolo datore di lavoro, ma deve sempre rispecchiare le indicazioni del contratto collettivo, con l’obbligo di maggiorazione almeno nella misura minima prevista.
  • Per il personale domestico, tra cui colf e badanti, le festività sono riconosciute nel rispetto dell’orario standard: se la giornata coincide con una giornata lavorativa, la retribuzione rimane quella abituale. In caso di paga oraria, la quota spettante è calcolata in base a 1/6 dell’orario settimanale, a prescindere dal giorno della settimana in cui cade la festività.
L’applicazione delle specifiche regole di settore garantisce la piena tutela del diritto al riposo e alla giusta retribuzione anche alle categorie soggette a orari di lavoro atipici o flessibili.

Accordi, riposo compensativo e trattamento straordinario: focus sulle maggiorazioni previste

Tendenzialmente non sussiste obbligo di prestare servizio nei giorni di Natale e Santo Stefano; l’eventuale lavoro in tali date avviene sulla base di intese esplicite tra il dipendente e il datore di lavoro o in presenza dell’apposita clausola contrattuale. Nei casi in cui la prestazione venga svolta, la gestione della giornata può avvenire attraverso:

  • Pagamento di una maggiorazione per straordinario festivo, che può superare il 50% e arrivare anche fino al 65% della retribuzione oraria base in assenza di riposo compensativo.
  • Riposo compensativo attribuito in una diversa giornata: in tal caso al lavoratore spetta solo la maggiorazione ordinaria per lavoro festivo come da CCNL.
Questa flessibilità assicura che ogni addetto riceva un trattamento equo, rispettoso della maggiore penosità della prestazione in giornate che, per tradizione e legge, dovrebbero essere dedicate al riposo. La disciplina sulle maggiorazioni si estende anche ai casi in cui, per esigenze aziendali o straordinarie, debba comunque essere assicurata la copertura di servizi e produzione, rafforzando così la tutela economica del lavoro festivo.