Usare ogni giorno la propria auto per lavoro dà diritto al rimborso anche senza autorizzazione firmata. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 24114 del 27 luglio 2026.
Quante volte un lavoratore si trova a usare la propria vettura per raggiungere un cantiere, un deposito o un cliente, senza che l’azienda abbia mai messo nulla per iscritto? Succede spesso, e altrettanto spesso il datore di lavoro rifiuta il rimborso dicendo: “Non ti avevamo autorizzato”. Una pronuncia recente della Suprema Corte cambia le carte in tavola e rafforza in modo concreto la posizione dei dipendenti.
Un dipendente che usa ogni giorno la propria vettura per esigenze di servizio, senza aver mai ottenuto un’autorizzazione firmata, non perde il diritto al rimborso. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24114 del 27 luglio 2026. La decisione ha respinto il ricorso di una società di igiene ambientale, condannata a pagare 2.644,42 euro a un proprio operatore.
La vicenda riguarda un dipendente di una società del settore dei servizi ambientali. Nel suo contratto individuale la sede di lavoro coincideva con il territorio di un determinato Comune. I mezzi destinati alla raccolta dei rifiuti, però, erano custoditi in un deposito situato in un altro Comune calabrese, a Maierato.
Ogni giorno l’operatore doveva recarsi lì per l’appello e per ritirare il veicolo di servizio. Non essendoci un mezzo messo a disposizione dall’azienda per quel tragitto, utilizzava la propria automobile. Per anni ha seguito questa prassi, senza che la società sollevasse obiezioni o gli chiedesse di fare diversamente.
Quando il lavoratore ha chiesto la restituzione delle spese, l’azienda ha opposto un rifiuto. La questione è finita in tribunale e, dopo i primi due gradi di giudizio favorevoli al dipendente, è arrivata davanti ai giudici di legittimità.
Nel ricorso in Corte di Cassazione la società ha sostenuto, tra le altre cose, che il lavoratore non era mai stato espressamente autorizzato a usare la propria auto. Ha inoltre richiamato la distinzione prevista dal contratto collettivo tra luogo e sede di lavoro, cercando di dimostrare che quegli spostamenti non rientrassero nelle ipotesi di rimborso.
La clausola contrattuale di riferimento riconosce il rimborso, commisurato alle tariffe ACI, al dipendente che utilizza la propria autovettura per ragioni di servizio, previa autorizzazione dell’azienda oppure aderendo a una richiesta della stessa. Secondo la società, in assenza di un via libera formale, il diritto non poteva nascere.
La Suprema Corte ha però confermato la lettura dei giudici di merito. La Corte d’Appello aveva accertato che l’uso dell’auto personale si era protratto quotidianamente e senza alcuna contestazione da parte del datore di lavoro. Questo comportamento è stato ritenuto idoneo a dimostrare un assenso tacito dell’azienda.
Il cuore della pronuncia è semplice da enunciare. L’autorizzazione del datore di lavoro non deve necessariamente essere scritta. Può emergere dai fatti concreti: se l’azienda sa che il dipendente usa ogni giorno il proprio mezzo per esigenze di servizio e lo tollera per mesi o per anni, quel silenzio equivale a un consenso.
In pratica, il rimborso spetta quando ricorrono due elementi:
Sarebbe un errore leggere questa ordinanza come un via libera generalizzato. Non qualsiasi utilizzo dell’auto privata deciso autonomamente dal dipendente fa scattare il diritto al rimborso. Se l’azienda mette a disposizione mezzi o soluzioni adeguate e il lavoratore preferisce comunque usare la propria vettura, la richiesta può essere respinta.
La giurisprudenza in materia è infatti articolata. In altre occasioni la Cassazione ha negato il rimborso a lavoratori che avevano scelto di utilizzare l’auto personale pur avendo a disposizione alternative fornite dal datore, o in assenza di una richiesta aziendale. Il punto decisivo resta sempre la necessità dell’uso del mezzo proprio e il coinvolgimento, anche solo tacito, del datore di lavoro.
Nel caso esaminato, la differenza l’ha fatta la combinazione di tre fattori: il carattere quotidiano dell’uso, la sua necessità per raggiungere il deposito e l’assenza di contestazioni per un lungo periodo.
Il rimborso per l’uso dell’auto personale viene di norma calcolato sulla base delle tariffe ACI, cioè i costi chilometrici pubblicati dall’Automobile Club d’Italia, che tengono conto di carburante, usura, manutenzione e altri oneri legati al veicolo. Molti contratti collettivi nazionali richiamano espressamente queste tabelle.
Il calcolo è piuttosto lineare: si moltiplicano i chilometri percorsi per l’importo al chilometro indicato nella tariffa applicabile al proprio veicolo. Per fare un esempio puramente indicativo, con una tariffa di 0,45 euro al chilometro e 300 chilometri percorsi per esigenze di servizio, il rimborso sarebbe di 135 euro. Nel caso deciso dalla Cassazione, le somme maturate nel tempo hanno raggiunto i 2.644,42 euro.
Per questo è importante tenere traccia degli spostamenti: date, percorsi, chilometri e motivo del viaggio. Più la documentazione è precisa, più semplice sarà dimostrare l’entità del credito.
La sentenza n. 24114/2026 offre diversi spunti pratici per chi si trova in una situazione analoga:
1. La mancanza di un documento firmato non è una barriera insormontabile. Se l’azienda era a conoscenza dell’uso dell’auto e non ha mai manifestato dissenso, il consenso può essere ricostruito dai comportamenti.
2. Conviene raccogliere prove. Messaggi, email, ordini di servizio, turni di lavoro, testimonianze di colleghi e qualunque elemento che dimostri la richiesta o la tolleranza dell’azienda possono fare la differenza in un eventuale giudizio.
3. Va verificato il contratto collettivo. La clausola sul rimborso varia da settore a settore. Prima di avviare qualsiasi richiesta è utile leggere cosa prevede il CCNL applicato, anche per individuare le tariffe di riferimento.
4. Meglio non aspettare troppo. I crediti di lavoro sono soggetti a termini di prescrizione, che decorrono secondo regole precise. Un confronto tempestivo con un sindacato o con un avvocato giuslavorista aiuta a non perdere diritti.
La pronuncia è un monito anche per i datori di lavoro. Lasciare che i dipendenti usino ogni giorno il proprio mezzo, senza regolare la situazione, espone a contenziosi e a condanne economiche che possono accumularsi nel tempo.
Le imprese dovrebbero quindi:
Come si dimostra il consenso tacito dell’azienda?
Attraverso elementi come la ripetitività dell’uso, l’assenza di contestazioni, ordini di servizio, comunicazioni interne e dichiarazioni di colleghi o responsabili.
Chi stabilisce l’importo del rimborso?
Di solito lo definisce il contratto collettivo, che spesso rinvia alle tariffe ACI. In mancanza di previsioni specifiche, si valutano le regole del contratto individuale e i principi generali sul rimborso delle spese sostenute nell’interesse del datore.
Posso chiedere il rimborso anche per il tragitto casa e lavoro?
In linea generale no: il percorso verso la sede ordinaria di lavoro resta a carico del dipendente. Il caso deciso dalla Cassazione riguardava invece spostamenti imposti dall’organizzazione del servizio, verso un deposito collocato fuori dal Comune indicato come sede di lavoro.
Conviene rivolgersi a un professionista?
Sì, soprattutto per verificare la clausola del CCNL applicabile, quantificare il credito e valutare i termini di prescrizione.
La Dott.ssa Marianna Bassetti è una consulente esperta in ambito lavoro con oltre 10 anni di esperienza nel settore delle risorse umane. Laureata presso l’Università degli Studi di Milano in Giurisprudenza, attualmente opera a Milano e si è specializzata nell’analisi delle dinamiche lavorative dal punto di vista dei dipendenti, con particolare attenzione ai contratti collettivi e alle indennità...