La disciplina dei fringe benefit sulle auto aziendali ad uso promiscuo sta cambiando: tra norme aggiornate, nuovi criteri di calcolo e chiarimenti fiscali, ecco come evolve il trattamento per imprese e lavoratori nel 2024-2025.
Negli ultimi anni, l’assetto normativo riguardante i benefit per dipendenti, con particolare riferimento ai veicoli, ha subito rilevanti trasformazioni all’interno della disciplina fiscale italiana. L’aggiornamento più recente, introdotto con la Legge di Bilancio 2025 e successivamente chiarito dalla circolare n. 10/E dell’Agenzia delle Entrate, ha fornito interpretazioni puntuali e soluzioni a diversi dubbi in materia di tassazione del reddito derivante dall’assegnazione delle auto aziendali ad uso promiscuo. Storicamente, la concessione dei veicoli rientra fra i cosiddetti fringe benefit, elementi aggiuntivi alla retribuzione monetaria finalizzati a incentivare la fidelizzazione del personale e ad ottimizzare la gestione delle risorse. Oggi, la tematica è fortemente intrecciata a questioni ambientali e di transizione ecologica, che incidono su modalità e regole di tassazione nella determinazione del reddito di lavoro dipendente legato all’uso misto dei veicoli gestiti dall’azienda.
I fringe benefit sono componenti retributive integrative, riconosciute dal datore di lavoro oltre allo stipendio principale. Per la disciplina, si fa riferimento agli articoli 51 e 52 del D.P.R. 917/1986, secondo cui tali elementi concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente. Il veicolo aziendale in uso promiscuo – cioè utilizzabile sia per esigenze lavorative, sia per fini personali – rappresenta uno dei casi più diffusi. Il valore di cui il dipendente beneficia non è dato dalla somma dei costi realmente sostenuti, ma da un sistema forfettario: convenzionalmente è stimata una percorrenza annua di 15.000 km, calcolata secondo il costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI. La percentuale di questa base imponibile che concorre alla tassazione dipende dalla normativa vigente e dalla tipologia di veicolo.
Il regime di tassazione delle auto aziendali ad uso promiscuo ha subito un’evoluzione coerente con gli indirizzi comunitari e la crescente attenzione alla sostenibilità. Dal 1° luglio 2020, la disciplina (articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR, come riformulato dalla Legge n. 160/2019) ha introdotto aliquote differenziate a seconda delle emissioni di CO2. Questo assetto prevedeva:
Il contesto normativo ha subito ulteriori innovazioni con la Legge di Bilancio 2025, disciplinata dall’art. 1, comma 48 della L. 207/2024. Dal 1° gennaio 2025, per i veicoli nuovi concessi in uso promiscuo ai dipendenti, la percentuale su cui calcolare il fringe benefit passerà indicativamente al 50% della percorrenza convenzionale secondo ACI, con percentuali ridotte al 20% per le auto ibride plug-in e al 10% per le vetture elettriche. Questa revisione introduce un criterio legato alla tipologia di alimentazione, superando definitivamente la sola valutazione delle emissioni.
L’applicazione del nuovo regime è subordinata al rispetto di tre condizioni:
I veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo ai dipendenti entro il 30 giugno 2025 continueranno a beneficiare del regime previgente. La cosiddetta «clausola di salvaguardia» consente dunque una transizione graduale e garantisce certezza a datori di lavoro e lavoratori in merito alla pianificazione degli acquisti e dell’assegnazione delle auto.
Il calcolo del reddito imponibile legato ai benefit aziendali prevede l’utilizzo delle tabelle ACI disponibili annualmente. Il valore forfettario annuo della percorrenza (15.000 km) viene moltiplicato per il costo chilometrico del modello assegnato; sul risultato si applica la percentuale prevista dalla legge:
Tipo di veicolo/regime | Percentuale imponibile* |
Emissioni CO2 fino a 60 g/km (vecchio regime/transitorio) | 25% |
Emissioni CO2 61–160 g/km (vecchio regime/transitorio) | 30% |
Emissioni CO2 161–190 g/km (vecchio regime/transitorio) | 50% |
Emissioni CO2 oltre 190 g/km (vecchio regime/transitorio) | 60% |
Elettrica (dal 2025, nuovo regime) | 10% |
Ibrida plug-in (dal 2025, nuovo regime) | 20% |
Altri veicoli (dal 2025, nuovo regime) | 50% |
*Le percentuali variano in base alla disciplina transitoria e alle condizioni di immatricolazione/assegnazione.
Ad esempio, per una vettura del segmento medio con costo chilometrico ACI ipotetico di €0,45/km (uso annuale), il valore imponibile sarà calcolato così:
L’adozione delle nuove norme porta a risvolti pratici rilevanti sulla deducibilità dei costi aziendali e sulla struttura contributiva a carico del lavoratore. Dal punto di vista dell’impresa, i costi sono deducibili in misura variabile secondo la tipologia d’uso e la natura del bene concessa (autoveicoli in uso promiscuo, esclusivamente strumentali all’attività, utilizzati da agenti/rappresentanti, etc). Il dipendente, invece, vede aumentata la componente retributiva oggetto di tassazione IRPEF e contributiva, secondo i nuovi parametri. Ogni accordo sull’assegnazione delle auto deve essere formalizzato per iscritto, contenere clausole su optional, responsabilità per sanzioni, gestione in caso di sospensione del lavoro e disciplina del riaddebito al lavoratore di eventuali spese extra. Il valore del benefit si somma alle altre voci che concorrono al limite annuo di esenzione (fino a €1.000, o €2.000 in caso di figli a carico), oltre il quale si applica la tassazione integrale.