Negli ultimi anni, la diffusione delle telecamere per il controllo stradale ha sollevato interrogativi riguardo all'equilibrio tra sicurezza urbana e tutela dei diritti dei cittadini. L'attenzione resta alta su come l'uso delle tecnologie di videosorveglianza possa incidere sulle libertà individuali, specie nei casi in cui la privacy rischia di essere compromessa dalla registrazione sistematica di immagini e suoni nei luoghi pubblici e sulle strade.
In Italia, la disciplina relativa all'impiego di questi dispositivi, dalle telecamere per il monitoraggio del traffico agli autovelox fino alle dashcam private, è dettagliatamente regolamentata dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, che ha stabilito principi, limiti e garanzie per salvaguardare i diritti dei soggetti ripresi.
Le regole del Garante per l'installazione e l'utilizzo
Quando si affronta il tema dell'installazione e gestione delle telecamere in ambito urbano e stradale, il Garante per la Privacy ha individuato una serie di regole precise volte a evitare abusi e garantire la conformità al quadro normativo nazionale e comunitario. La prima linea guida richiede che lo scopo delle riprese sia chiaro, legittimo e proporzionato, in modo che la videosorveglianza venga usata solo laddove le finalità di sicurezza o tutela del patrimonio non possano essere raggiunte tramite altri mezzi meno invasivi.
La normativa pone particolare rilievo su:
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Necessità: la videosorveglianza viene consentita solo quando risulta realmente indispensabile e non ulteriormente sostituibile da altri strumenti di controllo;
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Proporzionalità: si autorizza il ricorso alle telecamere come misura residuale, dopo aver comprovato l'insufficienza delle alternative;
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Finalità specifica: l'utilizzo dei sistemi deve essere legato esclusivamente a funzioni per cui le autorità sono deputate, evitando usi ulteriori;
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Obbligo di notifica e trasparenza nei confronti dei cittadini tramite informativa ben visibile;
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Limitazione dei dati raccolti: devono essere trattate solo immagini strettamente necessarie, riducendo l'angolo di ripresa ed evitando dettagli superflui;
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Definizione dei tempi precisi di conservazione, cancellando i dati non appena le finalità per cui sono stati raccolti siano esaurite;
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Autorizzazione e designazione degli incaricati che possono visionare i dati e gestione degli accessi;
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Vietata la diffusione e comunicazione a terzi dei dati raccolti per motivi diversi da quelli autorizzati.
Le installazioni a fini personali, ad esempio per il controllo delle abitazioni, sono escluse dalla disciplina solo se limitano le riprese alle proprie aree di pertinenza, evitando di coinvolgere spazi pubblici o di terzi. Il mancato rispetto di questi
principi comporta il rischio di sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, anche penali. Gli strumenti automatizzati come autovelox e tutor, utilizzati per
l'accertamento di violazioni al Codice della Strada, devono inoltre prevedere segnaletica adeguata e rispettare le direttive sulla taratura e sulla gestione trasparente delle immagini.
Videosorveglianza stradale, privacy e annullamento sanzioni
L'interazione tra il controllo stradale elettronico e la privacy personale è stata oggetto di numerosi interventi regolativi e giurisprudenziali, specialmente nei casi in cui l'attività di videosorveglianza risulta sproporzionata o carente sotto il profilo della trasparenza. Quando, ad esempio, telecamere e sistemi di controllo elettronici vengono installati su tratte autostradali o urbane senza una preventiva informazione chiara agli utenti, o vengono raccolti dati oltre quanto necessario, le sanzioni emesse possono essere annullate per violazione del diritto alla riservatezza. Alcuni principi fondamentali su cui si basano tali annullamenti comprendono:
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Obbligo di informare gli utenti sulla presenza dei dispositivi di rilevazione;
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Limiti nella conservazione delle immagini, che non possono essere mantenute oltre il termine necessario per la contestazione o la verifica della violazione;
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Esclusione di utilizzi impropri delle riprese, pena l'inutilizzabilità delle prove in giudizio e la necessità di bloccare o distruggere i dati.
Un caso significativo riguarda le telecamere adottate dalle società autostradali per il
monitoraggio del traffico e il calcolo del pedaggio. In una vicenda, il Garante, dopo una prima valutazione negativa per la raccolta massiva di immagini e dati, ha autorizzato il sistema solo a condizione che i dati venissero trattati con tempistiche di cancellazione chiare e che le informazioni agli utenti fossero di immediata disponibilità anche di notte e tramite il sito web delle concessionarie. La gestione impropria di questi aspetti ha spesso determinato, in passato, l'annullamento delle sanzioni elevate tramite strumenti di videosorveglianza.
Le direttive ministeriali e le sentenze della Corte Costituzionale richiedono inoltre che dispositivi come autovelox e tutor siano tarati periodicamente e posizionati nei punti regolamentati, pena l'illegittimità delle multe. Tutto ciò si inserisce in una cornice in cui il diritto alla sicurezza viene continuamente bilanciato con quello alla privacy, imponendo trasparenza, minimizzazione dei dati e rispetto delle finalità per ogni trattamento.
Accesso alle immagini tra impianti pubblici e privati
La questione relativa alla possibilità di ottenere le registrazioni video provenienti da telecamere di sorveglianza su strada comporta differenze marcate fra impianti pubblici e privati. Gli impianti pubblici, installati da enti locali o polizia municipale per finalità di sicurezza e controllo del traffico, sono regolati dal principio del diritto di accesso agli atti amministrativi. Chiunque, coinvolto in incidenti o contenziosi, può presentare richiesta di visione e copia delle immagini, a patto che esista un interesse concreto in relazione ai fatti registrati. La giurisprudenza conferma che il Comune non può opporsi in presenza di un fondato motivo, pur restando attenta a garantire l'anonimizzazione dei soggetti estranei all'evento ripreso.
Per gli impianti privati, come quelli delle attività commerciali o delle abitazioni, le regole diventano molto più restrittive:
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Le telecamere possono riprendere esclusivamente aree di propria pertinenza, pena l'illegittimità del sistema;
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È necessario affiggere cartelli ben visibili che informino della presenza di videosorveglianza;
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I tempi di conservazione delle immagini solitamente non superano le 24-48 ore, salvo accertate ragioni di sicurezza;
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L'accesso alle immagini da parte di privati non è consentito, salvo ordine dell'Autorità giudiziaria o delle forze dell'ordine intervenute per indagini;
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L'articolo 15 del GDPR riconosce il diritto di accesso ai dati personali, ma nei fatti questo diritto trova limiti stringenti quanto può minacciare la riservatezza di altri soggetti ripresi.
La prassi più diffusa impone che solo le autorità inquirenti possano ottenere materiale registrato da sistemi privati, per garantire il rispetto delle norme sulla protezione dei dati e la tutela dei diritti di terzi non coinvolti direttamente. Accade invece spesso che la richiesta, presentata da un privato per la ricostruzione della dinamica di un sinistro, venga legittimamente respinta: resta centrale il principio che
la tutela della privacy prevale sull'interesse individuale, salvo diversa determinazione delle forze dell'ordine o della magistratura.
Utilizzo delle dashcam e implicazioni penali: limiti e rischi
L'impiego di telecamere a bordo veicolo (dashcam) è progressivamente aumentato, soprattutto per acquisire documentazione in caso di incidenti o contenziosi assicurativi. Tuttavia, dal punto di vista del rispetto della riservatezza e delle possibili tipizzazioni penali, esistono limiti e rischi che spesso i titolari di questi dispositivi sottovalutano:
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Le telecamere possono registrare solo spazi privati personale (ad esempio, l'abitacolo del proprio veicolo), senza estendere l'angolo di ripresa verso la strada urbana o altre auto se non per brevissimo tempo e per comprovata esigenza (incidenti o tentati atti vandalici);
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L'attivazione della dashcam a vettura spenta e in sosta desta dubbi di liceità perché comporta la videosorveglianza di aree pubbliche senza l'effettiva presenza del proprietario;
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Le riprese effettuate da dispositivi installati e lasciati a funzionare autonomamente si avvicinano al concetto di sorveglianza occulta e possono integrare violazioni sia della normativa privacy che delle disposizioni penali di cui agli artt. 615 bis e 617 bis del codice penale;
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La pubblicazione o diffusione di materiali raccolti senza consenso è sempre vietata e può integrare l'ipotesi di diffamazione qualora siano riconoscibili soggetti senza il loro permesso;
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L'autorizzazione all'utilizzo di sistemi che registrano anche su suolo pubblico richiede generalmente, a differenza delle aree ad uso domestico, permessi specifici delle autorità competenti e una preventiva informazione degli interessati;
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È esclusa l'usabilità giudiziaria delle riprese effettuate in violazione dei principi previsti dalla disciplina privacy, salvo casi particolari in sede di querela, per i quali la competenza ricade sul pubblico ministero che ne valuta la rilevanza.
Alberto Pelletti è un esperto del settore motori con oltre 18 anni di esperienza nel campo dell’analisi automotive. Opera a Torino come consulente per aziende e privati, collaborando con realtà attive nel settore automobilistico. Le sue competenze spaziano dalla valutazione delle flotte aziendali all’ottimizzazione dei costi di gestione dei veicoli. Grazie alla sua lunga esperienza, ha sviluppa...