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Un animale selvatico entra in casa e causa danni: chi paga e a chi va presentata la richiesta di risarcimento

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di Marianna Quatraro pubblicato il

Quando un animale selvatico invade la casa o la strada, i danni possono essere ingenti e inaspettati. Tra responsabilità di enti, assicurazioni, iter di risarcimento e insidie burocratiche, il quadro è complesso e spesso fonte di dubbi

Fattori come la progressiva espansione urbana e la crescita delle popolazioni di alcune specie, in particolare cinghiali, caprioli e volpi, hanno favorito la comparsa di animali selvatici non soltanto in campagna, ma anche in prossimità di case, aziende agricole e perfino all’interno di abitazioni. Parallelamente, gli incidenti in strada causati da attraversamenti improvvisi di questi animali risultano sempre più frequenti, tanto da rappresentare una criticità di sicurezza e sociale di rilievo nazionale. Il tema non riguarda più solo il rischio agricolo o la difesa degli ecosistemi, ma tocca da vicino anche i privati cittadini che possono subire danni materiali ai propri beni o, peggio, subire lesioni personali. 

Danni causati da animali selvatici: quando e come si verificano

Le fattispecie dannose riconducibili alla presenza di animali selvatici sono molteplici e spesso sottovalutate fino al momento in cui non si verifica l’evento. Tra i casi più comuni si annoverano:

  • Incursioni all’interno di cortili o abitazioni
  • Danni a veicoli per urti improvvisi in strada
  • Distruzione o contaminazione di raccolti, giardini e orti
  • Eventi che coinvolgono animali domestici e da allevamento
I danni possono riguardare elementi materiali quali veicoli, abitazioni, recinzioni oppure avere conseguenze sulla salute delle persone (ad esempio lesioni in seguito a impatti stradali o contatti in ambiente domestico). In Italia, cinghiali e caprioli sono fra le specie che più frequentemente provocano sinistri automobilistici, mentre caprioli, daini e cervi sono coinvolti specie nelle aree protette e appenniniche. Non mancano casi di volpi, istrici, lepri e altri animali di media-piccola taglia. Spesso la dinamica degli eventi è improvvisa: un animale attraversa la carreggiata, entra in giardino o si introduce in casa alla ricerca di cibo. Tali situazioni possono verificarsi in ogni periodo dell’anno, con picchi in primavera ed estate, stagioni di maggiore attività e riproduzione della fauna.

Chi è responsabile e chi deve risarcire: Regione, altri enti e casi speciali

La responsabilità per i danni causati da animali selvatici trova disciplina prevalentemente nell’art. 2052 del Codice Civile. Secondo la giurisprudenza più recente, come evidenziato dalle sentenze della Corte di Cassazione (n. 7969/2020, n. 21330/2023, n. 21427/2025), il responsabile principale è la Regione in quanto custode del patrimonio faunistico presente sul proprio territorio. Le Regioni sono infatti titolari della funzione di gestione, programmazione e tutela della fauna selvatica (L. 157/1992), anche quando, operativamente, la gestione venga demandata a Province o enti terzi come parchi naturali.

  • Sinistri stradali: la responsabilità ricade principalmente sulla Regione, anche se l’incidente avviene su una strada gestita da altri enti (ad es. ANAS), salvo casi particolari come determinato dalla normativa o dalle deleghe attive.
  • Ambito domestico e aree agricole: la Regione è solitamente responsabile, a meno che si possa identificare una responsabilità concorrente o esclusiva in capo a enti locali che hanno omesso misure preventive.
  • Animali randagi e abbandonati: in caso di danni causati da un animale randagio, la responsabilità ricade sull’ente locale (Comune o ASL) incaricato della gestione e custodia; se l’animale è un domestico appena abbandonato, responsabile è il precedente proprietario, salvo che la situazione non configuri un caso di randagismo.
Non tutti i casi sono però imputabili alla stessa amministrazione: il gestore di un tratto autostradale può essere chiamato in causa, soprattutto se la presenza di animali selvatici in carreggiata sia riconducibile a difetti di recinzione o segnaletica assente. Solo nei casi di incidenti su autostrada, la responsabilità può essere attribuita unicamente al gestore dell’infrastruttura.
La Regione, in qualità di ente responsabile, potrà eventualmente rivalersi su altri soggetti, ma la richiesta di risarcimento va sempre indirizzata inizialmente a essa.

Ruolo delle assicurazioni: cosa coprono e cosa no

La copertura assicurativa ordinaria, ovvero la classica RC Auto, non include generalmente i danni subiti per la presenza di animali selvatici. Infatti, senza una garanzia specifica (animali selvatici, eventi naturali, kasko), il sinistro causato da impatto con fauna non è risarcibile tramite la polizza obbligatoria. Solo le assicurazioni che prevedono una clausola accessoria dedicata renderanno possibile l’indennizzo diretto da parte della compagnia.

  • Garanzie accessorie: alcune polizze aggiuntive prevedono il rimborso dei danni causati dalla collisione con selvatici. Tali garanzie possono essere abbinate a formule kasko o a pacchetti eventi speciali, ma non tutte le compagnie le offrono e possono esistere limiti e franchigie.
  • Danni fisici: il problema degli infortuni personali in seguito a collisione con animali selvatici è spesso scoperto, a meno che non siano presenti specifiche tutele (es: infortuni al conducente).
  • Esclusioni: la compagnia difficilmente indennizza se il comportamento del guidatore è stato imprudente o se la dinamica non viene provata con precisione; ugualmente, incidenti fuori da strade pubbliche e su percorsi privati, o omessa denuncia alle forze dell’ordine, comportano il diniego della copertura.
Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada in Italia non copre le vittime di sinistri con fauna selvatica. La via assicurativa, quindi, resta limitata a chi ha predisposto coperture aggiuntive o a chi agisce contro la Regione.

Procedura per la richiesta di risarcimento: documenti, prove e iter da seguire

Chi desidera ottenere il risarcimento dei danni subiti deve attenersi a step chiari e documentare nel dettaglio l’accaduto. È fondamentale:

  • Mettere in sicurezza sé stessi e i presenti; segnalare l’accaduto e chiamare le forze dell’ordine per il sopralluogo
  • Documentare la scena: fotografie dei danni, delle tracce, eventuale carcassa/animale presente, contesto e condizioni
  • Ottenere un verbale: il rapporto della Polizia o Carabinieri rappresenta una prova oggettiva insostituibile. In assenza, raccogliere testimonianze e identificativi dei presenti
  • Conservare le prove materiali: pezzi danneggiati, tracce biologiche
  • Richiedere perizia e stima: allegare preventivo, fattura o relazione tecnica dettagliata del danno
L’iter amministrativo richiede la presentazione della domanda secondo le indicazioni proprie della Regione in cui è avvenuto il fatto. In molte realtà è prevista la modulistica ufficiale, da compilare e inviare con tutti gli allegati necessari (documenti del danneggiato, relazione sinistro, foto, preventivi).

Tabella esemplificativa:

Prova richiesta

Descrizione

Verbale autorità

Rapporto di rilevazione dell’incidente

Foto luogo e danni

Scatti dettagliati, anche dell’animale o delle sue tracce

Testimoni e dati

Contatti completi di eventuali testimoni

Preventivo e fatture

Documentazione economica dei danni subiti

Documenti personali e del veicolo/abitazione

Patente, carta di circolazione e polizza assicurativa

Attenzione: procedura, scadenze e modalità sono regolamentate in autonomia da ciascuna Regione o ente delegato. È quindi essenziale consultare il sito istituzionale o i riferimenti dell’ente preposto prima di inviare la pratica.

Onere della prova, caso fortuito e riparto delle responsabilità

L’attuale orientamento giurisprudenziale, specie della Corte di Cassazione, stabilisce che l’onere della prova grava in primo luogo sul danneggiato. Questi deve dimostrare:

  • che il danno derivi da un animale selvatico appartenente a specie protetta o comunque rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato
  • la dinamica puntuale dell’evento, attraverso verbali, foto, relazioni tecniche
  • il nesso di causalità fra presenza dell’animale e danno subito
  • l’adozione di condotta di guida prudente, se trattasi di sinistro stradale
Solo successivamente la Regione (o ente competente) può andare esente da responsabilità fornendo prova del cosiddetto caso fortuito: eventi esterni, imprevedibili e inevitabili (ad esempio, l’animale che attraversa in modo anomalo e improvviso senza che possano essere adottate misure di prevenzione). La mera diligenza dell’ente non basta a escludere la responsabilità se l’evento non è completamente fuori dal controllo gestionale. In caso di impossibilità per entrambe le parti di superare la presunzione a proprio carico (artt. 2052 e 2054 c.c.), la responsabilità può essere ripartita, solitamente in egual misura.

Il valore della prova oggettiva e immediata è quindi determinante nella possibilità di vedere accolto il proprio diritto all’indennizzo o al risarcimento.Quando un animale selvatico invade la casa o la strada, i danni possono essere ingenti e inaspettati. Tra responsabilità di enti, assicurazioni, iter di risarcimento e insidie burocratiche, il quadro è complesso e spesso fonte di dubbi.






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Marianna Quatraro

Laureata in Lingue e Letterature Straniere e Scienze dalla Comunicazione, giornalista pubblicista dal 2008, collaboratrice presso testate locali e nazionali, con ottime competenze linguistiche straniere, specializzata in campo letterario ed economico, collabora con la testata online Businessonline trattando in particolar modo il mondo delle pensioni, argomento di cui si occupa ormai da circa 20 an...