Affidare l’auto in officina si è trasformato in un conto da 7mila euro per un’avvocata di Trieste. L’Audi sarebbe stata usata dal meccanico: ora la proprietaria deve fare i conti con multe, patente sospesa e tempi per contestarle.
Un guasto, l’Audi consegnata in officina e, dopo circa due settimane, la prima contravvenzione. È la sequenza che avrebbe coinvolto una donna di Trieste, proprietaria dell’auto, secondo la ricostruzione pubblicata dal quotidiano Il Piccolo. Le sanzioni sarebbero poi aumentate fino a raggiungere circa 7mila euro. La vicenda, riferita al presunto uso della vettura da parte del titolare dell’officina, solleva questioni diverse: chi era alla guida, a chi vengono notificati i verbali e come si può contestare una multa quando il proprietario non era presente.
La donna avrebbe portato l’Audi in un’officina triestina per far riparare un guasto. La macchina, secondo quanto riportato dal giornale locale, sarebbe rimasta nella disponibilità dell’attività mentre veniva svolto l’intervento. In seguito, però, il titolare l’avrebbe utilizzata per i propri spostamenti, senza che la proprietaria ne fosse al corrente o avesse autorizzato quell’uso: un elemento che dovrà essere valutato sulla base degli atti e delle circostanze documentabili.
La prima comunicazione di una violazione sarebbe arrivata all’incirca due settimane dopo la consegna del veicolo. Per la proprietaria, quella notifica avrebbe rappresentato il primo indizio che l’auto era stata condotta fuori dall’officina. Le successive contestazioni, sempre secondo la ricostruzione giornalistica, avrebbero riguardato altri episodi avvenuti mentre la vettura si trovava ancora sotto la custodia del meccanico.
La distinzione tra consegna per una riparazione e disponibilità per uso personale è rilevante. Affidare le chiavi a un’officina per un intervento non equivale, di per sé, ad autorizzare il dipendente o il titolare a utilizzare l’auto per fini privati. Per ricostruire i fatti possono essere utili, se disponibili, la scheda di accettazione, gli accordi sul ritiro, le comunicazioni con l’officina e le date indicate nei verbali.
Le multe riferite all’Audi sarebbero state più di una e il loro importo complessivo avrebbe raggiunto circa 7mila euro. La cifra indicata nelle ricostruzioni non consente, da sola, di conoscere il dettaglio: non sono precisati il numero dei verbali, le singole violazioni, le date, gli importi originari o l’eventuale presenza di maggiorazioni. Per questo non si può dedurre che tutte le sanzioni siano identiche o che siano già definitive.
La notizia attribuisce inoltre al titolare dell’officina l’uso della vettura nonostante la patente sospesa. Se confermata, la circostanza aggiungerebbe un profilo distinto rispetto alle multe: la sospensione riguarda la posizione del conducente e non coincide con l’intestazione amministrativa del veicolo. Le conseguenze dipendono dalla ragione e dalla durata del provvedimento, oltre che dall’accertamento concreto della guida durante il periodo di sospensione.
È importante non confondere la posizione della proprietaria con quella di chi, secondo il racconto, avrebbe guidato. Un verbale notificato all’intestataria dell’Audi non dimostra automaticamente che fosse lei al volante; allo stesso modo, l’attribuzione dell’uso al meccanico dovrà essere sostenuta da elementi verificabili. Le date delle infrazioni, la permanenza dell’auto in officina e le comunicazioni scambiate possono aiutare a ricostruire la cronologia.
Il caso ha un contesto cittadino in cui le sanzioni stradali sono frequenti, ma i dati generali non spiegano la singola vicenda. Nel primo semestre 2026 la Polizia Locale di Trieste ha accertato 3.942 violazioni, secondo un resoconto diffuso a luglio; quel dato riguarda l’attività complessiva e non consente di trarre conclusioni sulle multe dell’Audi. Per la somma di circa 7mila euro, il riferimento resta dunque la documentazione specifica dei verbali.
Quando un’infrazione viene rilevata da un dispositivo o comunque senza fermare immediatamente il veicolo, gli agenti possono non identificare sul posto chi era alla guida. Il verbale viene allora notificato, nei casi previsti, al proprietario risultante dai registri: è la persona collegata al mezzo e il primo destinatario formale degli atti, ma non per questo è necessariamente l’autore materiale della violazione.
Il Codice della strada disciplina la responsabilità del proprietario, con una presunzione che può essere superata indicando e documentando chi conduceva il veicolo. L’articolo 196 del decreto legislativo 285/1992 prevede, in via generale, la responsabilità solidale del proprietario con l’autore della violazione, salvo prova che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà. La concreta applicazione dipende dal tipo di infrazione e dalle circostanze: perciò la semplice affermazione di non essere stata alla guida non sostituisce gli adempimenti richiesti.
Ricevuta la notifica, occorre leggere con attenzione data e ora dell’episodio, luogo, norma contestata e modalità di accertamento. Questi dati vanno confrontati con la situazione dell’auto: per esempio, se risultava affidata all’officina nel giorno indicato. Una scheda di consegna o una comunicazione contemporanea agli eventi può contribuire alla ricostruzione, ma non determina automaticamente l’annullamento del verbale.
La notifica al proprietario serve anche ad attivare il procedimento per identificare il conducente quando la legge lo richiede. Se l’intestatario non era al volante, deve valutare la comunicazione dei dati nei termini e le eventuali procedure di contestazione. Sono passaggi distinti: pagare o impugnare il verbale e rispondere alla richiesta di identificazione possono avere scadenze e conseguenze autonome.
Il fatto che la proprietaria non avesse materialmente la macchina non va confuso con l’assenza di qualsiasi responsabilità amministrativa. La consegna a un’officina e l’eventuale uso non autorizzato sono circostanze da provare e sottoporre agli organi competenti. Per ciascun verbale, inoltre, possono cambiare gli elementi rilevanti e le possibilità di difesa.
Per le violazioni per le quali non è stato possibile identificare subito chi guidava, il proprietario può ricevere una richiesta di comunicare i dati del conducente. Il termine ordinario è di 60 giorni dalla notifica del verbale, secondo l’articolo 126-bis del Codice della strada. La comunicazione va effettuata con le modalità indicate nell’atto, facendo riferimento allo specifico episodio e ai dati richiesti.
Il Comune di Trieste ricorda che l’omessa comunicazione può comportare una sanzione amministrativa aggiuntiva. L’obbligo non viene meno solo perché il destinatario ritiene ingiusta la multa: la contestazione della violazione e l’invio dei dati sono adempimenti differenti. Occorre quindi controllare con precisione la data di ricezione, perché da quella decorre il termine, e conservare prova dell’invio.
Se la proprietaria sostiene di non poter indicare il conducente, la risposta non dovrebbe essere lasciata senza seguito. La normativa contempla la possibilità di giustificare l’impossibilità di fornire i dati, ma la valutazione spetta all’autorità e dipende dalla concretezza delle ragioni esposte. Nel caso descritto, la consegna dell’Audi all’officina potrebbe essere documentata con ricevute, schede di lavorazione, messaggi o altri elementi, senza che ciò garantisca automaticamente l’accoglimento della spiegazione.
La donna può esaminare ogni verbale separatamente e confrontare le informazioni riportate con la documentazione relativa alla riparazione. Per costruire una cronologia sono utili, se esistenti, la ricevuta di consegna, la scheda di accettazione dell’officina, gli accordi sui tempi di riconsegna, le comunicazioni con il titolare e le notifiche ricevute. Anche eventuali riscontri sulla presenza dell’auto in determinati luoghi possono essere pertinenti, ma vanno acquisiti e valutati secondo le regole applicabili.
Le contestazioni al Codice della strada possono essere presentate, nei casi e nei termini previsti, al Prefetto oppure al Giudice di pace. La scelta va valutata sulla base del contenuto dell’atto e delle prove disponibili: le procedure, i termini e gli effetti non sono identici. Il pagamento della sanzione può incidere sulla possibilità di impugnarla, perciò è opportuno verificare con attenzione le indicazioni riportate nel verbale e rivolgersi a un professionista quando la situazione è complessa.
Un ricorso dovrebbe individuare con precisione quali aspetti si contestano: per esempio, eventuali errori di notifica o di identificazione, oppure la circostanza documentata che il mezzo fosse affidato all’officina. Non basta sostenere in modo generico di non aver guidato; occorre collegare i fatti alle singole date e allegare gli elementi disponibili. La valutazione finale spetta all’autorità competente, che può accogliere o respingere le ragioni presentate.
Alberto Pelletti è un esperto del settore motori con oltre 18 anni di esperienza nel campo dell’analisi automotive. Opera a Torino come consulente per aziende e privati, collaborando con realtà attive nel settore automobilistico. Le sue competenze spaziano dalla valutazione delle flotte aziendali all’ottimizzazione dei costi di gestione dei veicoli. Grazie alla sua lunga esperienza, ha sviluppa...