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Bicicletta, dove non si può lasciare e parcheggiare perché si prendono multe. E importi e sanzioni previste

di Chiara Compagnucci pubblicato il
Importi e sanzioni previste

Dove parcheggiare la bicicletta senza rischiare multe? Un viaggio tra regole nazionali, sentenze recenti, divieti condominiali e sanzioni: cosa dice la normativa, come variano le regole.

Il rischio di incorrere in sanzioni amministrative non riguarda solo gli automobilisti: anche chi utilizza mezzi a due ruote deve conoscere limiti e divieti in materia di sosta. Recenti sentenze e regolamenti comunali hanno rafforzato il quadro di riferimento, stabilendo precisi obblighi per gli utenti delle due ruote, in particolare nei luoghi pubblici e negli spazi condominiali.

L'attenzione cresce soprattutto nei centri storici e nelle città turistiche, dove l'elevata presenza di biciclette ha portato gli enti locali ad adottare misure più restrittive per evitare disordine e intralci alla viabilità. Conoscere le principali norme e le possibili sanzioni evita controversie, garantendo un uso corretto e responsabile della bicicletta.

Dove è vietato lasciare la bicicletta: normativa nazionale e sentenze recenti

Esistono limiti precisi su dove è possibile e dove non è possibile lasciare i mezzi a due ruote. L'argomento è stato chiarito in Italia, specialmente dopo una serie di ricorsi e decisioni giudiziarie culminati nella sentenza del Consiglio di Stato. In particolare, i divieti più stringenti sono:

  • sui marciapiedi, quando si ostacola il passaggio di pedoni, persone con disabilità, o si intralcia una via di fuga;
  • legando la bicicletta a infrastrutture pubbliche non adibite a questo scopo come lampioni, pali della segnaletica, ringhiere, cestini dei rifiuti e panchine;
  • in aree riservate ad altri veicoli o a categorie protette (come parcheggi per disabili o spazi per donne in gravidanza);
  • in zone dove espliciti regolamenti comunali prevedono il divieto di sosta fuori dagli stalli segnalati o rastrelliere dedicate.
Le fonti principali restano il Codice della Strada e le normative regolamentari locali. Il Consiglio di Stato, con una recente sentenza relativa a Cagliari, ha confermato la legittimità di multe e rimozione delle biciclette lasciate dove non consentito. La motivazione principale risiede nella salvaguardia del “decoro urbano”, definito come il rispetto delle aree collettive. Tale criterio può essere adottato da tutte le amministrazioni, che possono prevedere sanzioni da 75 fino a 800 euro in base all'importanza dell'infrazione e della zona.

Il Codice della Strada considera le biciclette alla stregua di altri veicoli e stabilisce che non debbano mai costituire intralcio alla circolazione o ostruzione di passaggi. La difficoltà di identificazione - le bici non hanno targa - non esclude comunque la responsabilità del proprietario, che può essere individuato tramite successive verifiche o tramite la rimozione forzata del mezzo da parte dell'autorità locale. Non in tutte le città le regole sono uguali: a Milano, ad esempio, è consentita la sosta anche a lato strada dove non espressamente vietato, mentre in altri comuni lo stop fuori dagli stalli dedicati è sempre sanzionabile.

Sanzioni e multe previste per il parcheggio irregolare delle biciclette

Le sanzioni cui si va incontro per parcheggio non consentito di una bici variano in base alla gravità dell'infrazione e al regolamento adottato dall'ente locale. Non si tratta solo di multe amministrative, ma anche della rimozione forzata del mezzo. Un quadro riassuntivo delle principali sanzioni prevede:

Infrazione

Sanzione prevista

Parcheggio su infrastrutture pubbliche non dedicate (come pali, lampioni, cestini)

Da 75 a 800 euro

Sosta su marciapiedi o zone pedonali ostruendo il passaggio

A partire da 41 euro (Codice della Strada art. 158, comma 1)

Rimozione forzata per motivi di sicurezza o decoro

Oneri di recupero oltre alla sanzione

Tali importi dipendono dalle disposizioni di ciascun comune, che può introdurre specifiche graduazioni legate all'area urbana interessata. La rimozione del mezzo, in particolare, comporta un costo aggiuntivo che sovente supera il valore della bicicletta stessa, disincentivando il ritiro da parte del proprietario. Anche la recidiva o il comportamento reiterato può aggravare la sanzione.

La responsabilità in caso di danni causati da una bicicletta lasciata irregolarmente - ad esempio, se procura lesioni a una persona - può comportare conseguenze oltre l'aspetto amministrativo, con la richiesta di risarcimento danni o profilarsi di responsabilità civili e penali. È quindi indispensabile prestare attenzione sia alle regole nazionali che alle ordinanze specifiche emanate dalle autorità locali, consultando ove necessario il sito istituzionale del proprio comune di residenza.

Parcheggiare la bici in condominio: regole, divieti e rischi

Lasciare la propria bici in uno stabile condominiale può diventare oggetto di controversie tra residenti e cause di sanzioni. Il Codice Civile disciplina l'uso delle parti comuni, imponendo il rispetto della destinazione d'uso e della sicurezza degli spazi condivisi. Secondo l'articolo 1102, ciascun condomino può fruire delle aree comuni, senza che tale uso impedisca agli altri lo stesso diritto e senza modificarne la destinazione.

Il parcheggio delle due ruote su pianerottoli, androni o scale è quindi generalmente vietato, sia per motivi di sicurezza (libertà delle vie di fuga, rispetto delle norme antincendio) che per il decoro degli spazi. Anche il regolamento condominiale può contenere prescrizioni più rigide, fino a proibire il semplice attraversamento delle aree comuni con la bicicletta, indicare spazi specifici per il parcheggio o stabilire divieti assoluti.

Molteplici sono i rischi collegati a comportamenti non conformi: da segnalazioni all'amministratore, multe interne (se previste dal regolamento), fino a richieste di risarcimento danni civili. Il rispetto delle norme condominiali non solo previene contestazioni, ma garantisce la convivenza tra residenti, riducendo anche i rischi assicurativi e le possibili implicazioni penali in caso di danni a cose o persone.

Quando non disponibili aree dedicate, le soluzioni possono essere individuate mediante deliberazione assembleare, che può decidere di istituire rastrelliere o spazi temporanei per biciclette a uso condiviso, secondo quanto stabilito dalla maggioranza dei millesimi di proprietà.

Le aree condominiali comuni: pianerottoli, androni e scale

Queste aree rappresentano vie di passaggio e di fuga e come tali non possono essere trasformate in spazi per parcheggio privato. La giurisprudenza italiana, con diverse pronunce - tra cui l'ordinanza 16934/2023 della Corte di Cassazione - ha confermato che l'uso delle parti comuni va limitato a quanto previsto dalla loro destinazione. Il Codice Civile e la normativa antincendio (D.M. 3 agosto 2015) impongono di lasciare sgombre le vie di esodo. Oggetti come biciclette, scatoloni e altri ingombri possono non solo ostruire il transito, ma generare rischi in caso di emergenza e rappresentare motivo di sanzione.

Nel caso di infrazioni segnalate, l'amministratore di condominio può richiedere la rimozione del mezzo e, se previsto dal regolamento, comminare una sanzione fino a 200 euro per singolo episodio (articolo 70 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile), che può salire fino a 800 euro in caso di recidiva. Le assicurazioni condominiali, nella maggioranza dei casi, non coprono i danni derivanti da uso improprio degli spazi comuni: il responsabile potrebbe quindi essere chiamato a risarcire personalmente eventuali danni causati dalla presenza della bicicletta.

Il ruolo del regolamento condominiale e le possibili eccezioni

Il regolamento interno di uno stabile riveste un ruolo chiave nella gestione della sosta delle biciclette. In caso di regolamento assembleare, l'assemblea può designare aree specifiche per il parcheggio, oppure esplicitare zone in cui è consentito temporaneamente lasciare i mezzi a due ruote. In presenza di regolamento contrattuale le limitazioni possono essere ancora più stringenti, vietando del tutto il transito o la sosta negli spazi comuni senza alcuna eccezione.

Eventuali modifiche per istituire nuove aree di sosta richiedono l'approvazione secondo le regole dell'articolo 1136 Codice Civile (maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 500 millesimi, oppure unanimità per il regolamento contrattuale). Un'altra possibilità è la realizzazione o l'ampliamento di rastrelliere in cortile, che non rappresentando un'innovazione sostanziale può essere deliberata a maggioranza semplice. Solo raramente - e di norma per esigenze temporanee - sono previste eccezioni, ad esempio durante lavori condominiali o per necessità straordinarie. È sempre plausibile chiedere all'amministratore un parere in caso di dubbi specifici.

Casi particolari: i divieti nei servizi di bike sharing e nelle città turistiche

Le regole in materia di parcheggio si fanno ancora più stringenti quando si utilizzano servizi di mobilità condivisa, soprattutto nelle città turistiche ad alta densità di visitatori come Venezia. I gestori di bike sharing, attraverso regolamenti interni e tracciamento GPS, delimitano zone dove la sosta è ammessa e impongono costi aggiuntivi, o penali, per chi parcheggia fuori dagli stalli segnalati. Negli spazi pubblici veneziani, ad esempio, lasciare la bici in una No Parking Zone o fuori dalle aree consentite comporta costi extra fino a 10 euro a corsa oltre ai costi di servizio. È inoltre vietato accedere con biciclette private nel centro storico di alcune città, salvo disposizioni diverse indicate dai regolamenti comunali.

I sistemi digitali avvisano l'utente prima della conclusione della corsa in area irregolare, addebitando comunque la sanzione ove previsto. Anche nelle altre città italiane con bike sharing, la sosta è concessa solo in rastrelliere o stalli appositi, e l'introduzione di misure stringenti mira a tutelare il decoro urbano e prevenire abbandoni ingiustificati dei mezzi. Tale attenzione alle regole rispecchia una visione di sostenibilità che coinvolge enti locali, fornitori di servizi e cittadini, con l'obiettivo di bilanciare le esigenze di mobilità e la tutela degli spazi collettivi.