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A quali disoccupati e in che casi spetta indennità malattia? Spiegazioni e chiarimenti INPS per il 2025

Quali sono casi e condizioni che permettono anche ai disoccupati di percepire l’indennità di malattia nel 2025

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
A quali disoccupati e in che casi spetta

L’indennità di malattia rappresenta una tutela previdenziale economica finalizzata a coprire il reddito perso a causa dell’incapacità temporanea al lavoro per motivi di salute. Sebbene sia ampiamente riconosciuta per i lavoratori dipendenti, sussistono casi specifici in cui può essere riconosciuta anche a chi si trova in stato di disoccupazione. 

Quando la disoccupazione dà diritto all’indennità di malattia: requisiti e categoria di beneficiari

L’indennità di malattia viene concessa in via ordinaria ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ai lavoratori agricoli, agli apprendisti, agli iscritti alla gestione separata INPS, ai lavoratori dello spettacolo e marittimi, nonché a soggetti con particolari condizioni di salute quali chi si sottopone a dialisi, i talassemici e gli individui coinvolti in programmi terapeutici per dipendenze (circolare INPS 28 gennaio 1981, n. 14).

Per quanto concerne i lavoratori disoccupati, la prestazione è riconosciuta se l’evento morboso si verifica entro 60 giorni (due mesi) dalla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro. Tale finestra, detta anche "periodo di copertura assicurativa", consente a chi è rimasto senza lavoro di accedere all’indennità soltanto se precedentemente assunto con contratto di lavoro dipendente.

La misura dell’indennità spettante ai disoccupati è ridotta a due terzi rispetto a quanto normalmente previsto per chi è ancora titolare di un rapporto di lavoro (generalmente 50% della retribuzione media giornaliera dal quarto al ventesimo giorno, e 66,66% dal ventunesimo al 180° giorno). In caso di ricovero ospedaliero, le giornate idonee sono tutte le comprese nel periodo di degenza, fino a un massimo di 180 giorni annuali. Ulteriori requisiti specifici si applicano ai lavoratori agricoli, ai marittimi e agli appartenenti alla gestione separata, i quali devono possedere determinati periodi contributivi e condizioni reddituali.

Esclusioni e limiti: quando l’indennità non spetta ai disoccupati

L’indennità di malattia è esclusa per coloro che risultano disoccupati ma non hanno mai svolto attività lavorativa dipendente assoggettata a contribuzione, o siano titolari di rapporti di lavoro autonomo, familiari o dirigenziali coperti da tutele differenti. Inoltre, il diritto è precluso quando tra la cessazione del rapporto e l’insorgenza della malattia siano trascorsi oltre 60 giorni.

Un altro caso di esclusione riguarda i titolari di trattamento di disoccupazione NASpI. Nel caso in cui il beneficiario di NASpI si ammali, non riceve cumulativamente la doppia prestazione. La NASpI viene sospesa o interrotta solamente in determinate condizioni, come la percezione contestuale di altre forme di indennità derivanti da ricovero o prestazioni INPS/INAIL. Si precisa, infatti, che durante la malattia il percettore NASpI deve comunicarlo mediante modulo NASpI-Com, affinché la prestazione venga sospesa e, in alcune circostanze specifiche, allungata in proporzione al periodo di malattia. Questa comunicazione è obbligatoria anche qualora il disoccupato malato sia convocato dal Centro per l’Impiego per offerte di lavoro o partecipazione a percorsi formativi.

Adempimenti, invio del certificato di malattia e controllo INPS

Il riconoscimento dell’indennità di malattia in stato di disoccupazione avviene unicamente previa trasmissione del certificato di malattia da parte del medico curante. Tale documento deve essere inviato telematicamente direttamente all’INPS entro i termini fissati (due giorni dalla data di rilascio del certificato). Il lavoratore dovrà verificare la correttezza dei dati anagrafici e del domicilio dichiarato (per reperibilità in caso di controllo domiciliare). Se il certificato viene redatto cartaceamente per impossibilità dell’invio telematico, è necessario che sia trasmesso all’INPS entro i medesimi termini, pena la decadenza dal diritto alla prestazione.

Il rispetto delle fasce di reperibilità, attualmente previste dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00 per tutti i giorni di prognosi (compresi sabati, domeniche e festivi), resta obbligatorio. Sono previste esclusioni dall’obbligo di reperibilità esclusivamente in presenza di gravi patologie, riconoscimento di causa di servizio con menomazioni particolari (DPR n. 834/1981) o invalidità superiore al 67%. In caso di assenza non giustificata nelle fasce orarie imposte, l’INPS applica sanzioni crescenti fino all’esclusione totale dall’indennità.

Indennità di malattia per disoccupati: misura, durata ed esempi di calcolo

La durata massima dell’indennità di malattia per i disoccupati è di 180 giorni nell’anno solare e decorre a partire dal quarto giorno di malattia, con i primi tre giorni generalmente a carico del datore di lavoro se il contratto lo prevede. L’importo della prestazione è ridotto ai due terzi rispetto al lavoratore attivo: se l’indennità originaria sarebbe stata pari al 50% della retribuzione media giornaliera, il disoccupato riceverà circa il 33,33%; se l’indennità ordinaria è 66,66% dal 21° giorno, il disoccupato percepisce circa il 44,44%. In caso di ricovero ospedaliero, sono indennizzabili tutte le giornate fino al massimo consentito.

Periodo di malattia Percentuale per disoccupati
4°–20° giorno 33,33% della retribuzione media giornaliera
21°–180° giorno 44,44% della retribuzione media giornaliera

Compatibilità, cumulabilità e casistiche particolari

L’indennità di malattia disoccupati non è cumulabile con la NASpI e altri trattamenti diretti di disoccupazione. In presenza di malattia sopravvenuta durante l’utilizzo di NASpI, la prestazione di disoccupazione viene sospesa e può essere prolungata in caso di ricovero o malattie gravi, secondo quanto previsto dall’INPS. È invece compatibile con l’Assegno Ordinario di Invalidità e con altri trattamenti, come specificato dalle istruzioni operative INPS.

Soggetti con patologie croniche, neoplastiche o degenerative possono – se riconosciuti temporaneamente inabili al lavoro al 100% – richiedere equiparazione delle giornate di trattamento domiciliare alle giornate di degenza ospedaliera. Anche le dimissioni protette e le situazioni di ciclo terapeutico ricorrente sono ammesse purché debitamente documentate e comunicate secondo i protocolli INPS.

Adempimenti e sanzioni: cosa deve fare il disoccupato per non perdere il diritto

Il lavoratore disoccupato che intenda accedere all’indennità deve:

  • Richiedere il certificato medico di malattia al proprio medico curante e assicurarsi dell’invio telematico all’INPS;
  • Verificare i dati anagrafici e di domicilio (importante per i controlli di reperibilità INPS);
  • Consegnare un’eventuale copia cartacea del certificato, se richiesto, entro 2 giorni dal rilascio;
  • Comunicare tempestivamente ogni evento che impedisca la fruizione di altre prestazioni (ad esempio, per la sospensione della NASpI);
  • Rispondere alle convocazioni del Centro per l’Impiego, salvo impedimenti debitamente giustificati dalla documentazione medica;
  • Mantenere la reperibilità negli orari e nelle modalità previste dalla normativa vigente.

Il mancato rispetto delle scadenze e degli obblighi indicati comporta decadenza dal diritto alla prestazione e, in caso di controlli negativi, può portare a recupero delle somme indebitamente percepite e sanzioni amministrative.

FAQ, domande e risposte sull’indennità di malattia per disoccupati

  • Un disoccupato che si ammala dopo 61 giorni dal termine del contratto ha diritto all’indennità? No, il diritto si estingue dopo 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
  • Un beneficiario di NASpI che si ammala continuerà a ricevere l’indennità? No, la NASpI viene sospesa – non cumulata – salvo casi di ricovero o altre prestazioni; va effettuata tempestiva comunicazione a INPS e CPI.
  • Qual è la misura dell’indennità per lavoratori agricoli o appartenenti a categorie speciali? Variano in base alla normativa di settore, requisiti contributivi e numero di giornate lavorate nel periodo di riferimento.
  • Cosa succede se il certificato non viene inviato entro i termini? La mancata o tardiva trasmissione comporta la perdita del diritto alle giornate di indennità non coperte.
  • È ammessa la cumulabilità con assegno di invalidità? Sì, secondo quanto previsto dalle direttive INPS.

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