L’indennità di malattia rappresenta una tutela previdenziale economica finalizzata a coprire il reddito perso a causa dell’incapacità temporanea al lavoro per motivi di salute. Sebbene sia ampiamente riconosciuta per i lavoratori dipendenti, sussistono casi specifici in cui può essere riconosciuta anche a chi si trova in stato di disoccupazione.
L’indennità di malattia viene concessa in via ordinaria ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ai lavoratori agricoli, agli apprendisti, agli iscritti alla gestione separata INPS, ai lavoratori dello spettacolo e marittimi, nonché a soggetti con particolari condizioni di salute quali chi si sottopone a dialisi, i talassemici e gli individui coinvolti in programmi terapeutici per dipendenze (circolare INPS 28 gennaio 1981, n. 14).
Per quanto concerne i lavoratori disoccupati, la prestazione è riconosciuta se l’evento morboso si verifica entro 60 giorni (due mesi) dalla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro. Tale finestra, detta anche "periodo di copertura assicurativa", consente a chi è rimasto senza lavoro di accedere all’indennità soltanto se precedentemente assunto con contratto di lavoro dipendente.
La misura dell’indennità spettante ai disoccupati è ridotta a due terzi rispetto a quanto normalmente previsto per chi è ancora titolare di un rapporto di lavoro (generalmente 50% della retribuzione media giornaliera dal quarto al ventesimo giorno, e 66,66% dal ventunesimo al 180° giorno). In caso di ricovero ospedaliero, le giornate idonee sono tutte le comprese nel periodo di degenza, fino a un massimo di 180 giorni annuali. Ulteriori requisiti specifici si applicano ai lavoratori agricoli, ai marittimi e agli appartenenti alla gestione separata, i quali devono possedere determinati periodi contributivi e condizioni reddituali.
L’indennità di malattia è esclusa per coloro che risultano disoccupati ma non hanno mai svolto attività lavorativa dipendente assoggettata a contribuzione, o siano titolari di rapporti di lavoro autonomo, familiari o dirigenziali coperti da tutele differenti. Inoltre, il diritto è precluso quando tra la cessazione del rapporto e l’insorgenza della malattia siano trascorsi oltre 60 giorni.
Un altro caso di esclusione riguarda i titolari di trattamento di disoccupazione NASpI. Nel caso in cui il beneficiario di NASpI si ammali, non riceve cumulativamente la doppia prestazione. La NASpI viene sospesa o interrotta solamente in determinate condizioni, come la percezione contestuale di altre forme di indennità derivanti da ricovero o prestazioni INPS/INAIL. Si precisa, infatti, che durante la malattia il percettore NASpI deve comunicarlo mediante modulo NASpI-Com, affinché la prestazione venga sospesa e, in alcune circostanze specifiche, allungata in proporzione al periodo di malattia. Questa comunicazione è obbligatoria anche qualora il disoccupato malato sia convocato dal Centro per l’Impiego per offerte di lavoro o partecipazione a percorsi formativi.
Il riconoscimento dell’indennità di malattia in stato di disoccupazione avviene unicamente previa trasmissione del certificato di malattia da parte del medico curante. Tale documento deve essere inviato telematicamente direttamente all’INPS entro i termini fissati (due giorni dalla data di rilascio del certificato). Il lavoratore dovrà verificare la correttezza dei dati anagrafici e del domicilio dichiarato (per reperibilità in caso di controllo domiciliare). Se il certificato viene redatto cartaceamente per impossibilità dell’invio telematico, è necessario che sia trasmesso all’INPS entro i medesimi termini, pena la decadenza dal diritto alla prestazione.
Il rispetto delle fasce di reperibilità, attualmente previste dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00 per tutti i giorni di prognosi (compresi sabati, domeniche e festivi), resta obbligatorio. Sono previste esclusioni dall’obbligo di reperibilità esclusivamente in presenza di gravi patologie, riconoscimento di causa di servizio con menomazioni particolari (DPR n. 834/1981) o invalidità superiore al 67%. In caso di assenza non giustificata nelle fasce orarie imposte, l’INPS applica sanzioni crescenti fino all’esclusione totale dall’indennità.
La durata massima dell’indennità di malattia per i disoccupati è di 180 giorni nell’anno solare e decorre a partire dal quarto giorno di malattia, con i primi tre giorni generalmente a carico del datore di lavoro se il contratto lo prevede. L’importo della prestazione è ridotto ai due terzi rispetto al lavoratore attivo: se l’indennità originaria sarebbe stata pari al 50% della retribuzione media giornaliera, il disoccupato riceverà circa il 33,33%; se l’indennità ordinaria è 66,66% dal 21° giorno, il disoccupato percepisce circa il 44,44%. In caso di ricovero ospedaliero, sono indennizzabili tutte le giornate fino al massimo consentito.
Periodo di malattia | Percentuale per disoccupati |
4°–20° giorno | 33,33% della retribuzione media giornaliera |
21°–180° giorno | 44,44% della retribuzione media giornaliera |
L’indennità di malattia disoccupati non è cumulabile con la NASpI e altri trattamenti diretti di disoccupazione. In presenza di malattia sopravvenuta durante l’utilizzo di NASpI, la prestazione di disoccupazione viene sospesa e può essere prolungata in caso di ricovero o malattie gravi, secondo quanto previsto dall’INPS. È invece compatibile con l’Assegno Ordinario di Invalidità e con altri trattamenti, come specificato dalle istruzioni operative INPS.
Soggetti con patologie croniche, neoplastiche o degenerative possono – se riconosciuti temporaneamente inabili al lavoro al 100% – richiedere equiparazione delle giornate di trattamento domiciliare alle giornate di degenza ospedaliera. Anche le dimissioni protette e le situazioni di ciclo terapeutico ricorrente sono ammesse purché debitamente documentate e comunicate secondo i protocolli INPS.
Il lavoratore disoccupato che intenda accedere all’indennità deve:
Il mancato rispetto delle scadenze e degli obblighi indicati comporta decadenza dal diritto alla prestazione e, in caso di controlli negativi, può portare a recupero delle somme indebitamente percepite e sanzioni amministrative.