Durante un periodo di assenza per malattia, il lavoratore subordinato, sia privato sia pubblico, è tenuto a essere reperibile presso l’indirizzo indicato nel certificato medico ai fini di eventuali visite fiscali di controllo. Tuttavia, può rendersi necessario cambiare domicilio di reperibilità. Ed è possibile farlo in diversi modo per i dipendenti privati e statali
Quando si verifica uno stato di incapacità lavorativa riconducibile a malattia, il dipendente deve comunicare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e inviare idonea certificazione sanitaria. Il medico curante trasmette il certificato di malattia in via telematica all’INPS, che provvede a informare il datore di lavoro. È previsto l’obbligo di indicare un indirizzo di reperibilità, diverso dalla residenza ove necessario, che sarà utilizzato per eventuali controlli medici domiciliari.
Le fasce orarie di reperibilità sono stabilite dalla normativa e prevedono che i lavoratori privati debbano essere presenti all’indirizzo indicato nelle seguenti fasce: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00. Per i dipendenti pubblici, si applicano le stesse fasce orarie. L’obbligo persiste anche nei giorni festivi e non lavorativi.
Il lavoratore ammalato può trovarsi nella necessità di modificare il domicilio di reperibilità rispetto a quanto dichiarato inizialmente. Questa situazione può avvenire, ad esempio, durante la degenza presso una seconda casa, un domicilio temporaneo per esigenze familiari, oppure in strutture sanitarie o presso parenti.
Per i lavoratori privati, il cambio dell’indirizzo va comunicato sia al datore di lavoro che all’INPS. Il nuovo servizio online INPS, accessibile tramite autenticazione (SPID, CIE o CNS), permette di comunicare celermente il cambiamento di domicilio. Entrando nella sezione “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” si può selezionare il certificato di malattia in corso ed effettuare la variazione. Il sistema fornisce una conferma della presa in carico della comunicazione e mantiene lo storico dei cambi di indirizzo.
Per i lavoratori pubblici, la normativa prescrive la comunicazione preventiva dell’indirizzo alternativo all’Amministrazione di appartenenza. Resta comunque possibile segnalare la variazione anche tramite il servizio INPS, che facilita la trasmissione dei dati necessari a garantire la tempestività degli accertamenti.
L’ordinamento prevede casistiche di esonero dall’obbligo di reperibilità:
Sono inoltre considerate assenze giustificabili quelle dovute a:
L’onere della prova della giustificatezza di quanto affermato resta a carico del lavoratore. La normativa è supportata dalle disposizioni del Codice Civile (art. 2110) e dalla legislazione previdenziale.
L’inosservanza degli obblighi di presenza all’indirizzo onde Consentire la visita di controllo comporta serie conseguenze economiche. Le sanzioni possono essere così riassunte:
È importante agire con tempestività e attenzione nell’aggiornamento dell’indirizzo e nella documentazione di eventuali impedimenti per evitare la decadenza dai diritti economici e disciplinari.
Il cambio di indirizzo non è uno strumento per giustificare ogni spostamento durante la malattia. Gli allontanamenti temporanei dal domicilio di reperibilità, per esempio per visite specialistiche o terapie urgenti, devono essere supportati da certificazioni tempestive e, in mancanza di un vero cambio di domicilio, non richiedono la variazione dell’indirizzo ma solo la presentazione di un giustificato motivo all’INPS e al datore di lavoro.
Sì, la normativa prevede la possibilità di cambiare l’indirizzo di reperibilità anche successivamente alla trasmissione del certificato medico, purché la comunicazione avvenga tempestivamente attraverso i canali idonei (portale INPS o, per i pubblici, Amministrazione di appartenenza).
La mancata reperibilità, se non debitamente giustificata, comporta le decurtazioni economiche indicate nelle normative vigenti e può esporre a sanzioni disciplinari fino al licenziamento.
No, la comunicazione tramite lo “Sportello per il cittadino” INPS soddisfa gli obblighi verso l’ente previdenziale, ma resta l’onere di informare secondo le regole interne il proprio datore di lavoro o amministrazione.