Secondo le norme in vigore possono essere sanati gli interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o diversamente da come erano stati progettati e autorizzati. La prima condizione è che lo faccia prima della sanzione e se l'intervento è conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione e della presentazione della domanda. In seconda battuta, l'intervento è sanabile se accompagnato al pagamento del contributo di costruzione in misura doppia. Nel caso particolare in cui l'intervento è stato realizzato in parziale difformità, il calcolo viene effettuato sulla parte di opera difforme dal permesso.
Non poteva che esserci una dettagliatissima normativa sugli abusi edilizi in Italia, quali sono quelli sanabili e come sanarli. Gli episodi di costruzioni innalzate senza permesso o comunque senza il rispetto de piano originario sono numerose.
E in effetti negli anni le norme sono cambiate e sono state aggiornate con l'obiettivo di rendere più forte il contrasto all'abusivismo edilizio. La strada scelta dal legislatore è stata quella di togliere importanza allo stato soggettivo dell'acquirente sulla conoscenza o meno dell'abuso posto in essere dal venditore.
Scelte a parte, la prima informazione di base da conoscere sulla sanatoria è che è possibile solo per gli abusi formali e solamente nel caso di maturazione del requisito della doppia conformità al tempo del compimento dell'abuso e al tempo della richiesta della sanatoria.
Ma soprattutto c'è un altro aspetto da non perdere di vista: non tutti gli abusi possono essere sanati in base alle normative e leggi 2022. Ed è proprio questo l'aspetto che vogliamo approfondire in questo articolo. Analizziamo quindi nel dettaglio
Quando si parla di abusi edilizi, il riferimento va innanzitutto agli interventi eseguiti in assenza o in difformità della segnalazione certificata di inizio attività ovvero del permesso di costruire facoltativo. Quindi agli interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici.
Dopodiché interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata alternativa. Sono quindi compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia cosiddetto pesante in assenza di permesso di costruire, ovvero della segnalazione certificata di inizio attività alternativa o in totale difformità.
Sono inclusi anche interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire ovvero della segnalazione certificata alternativa, in totale difformità o con variazioni essenziali. E infine la lottizzazione abusiva.
Secondo le norme in vigore possono essere sanati gli interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o diversamente da come erano stati progettati e autorizzati.
La prima condizione è che lo faccia prima della sanzione e se l'intervento è conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione e della presentazione della domanda. In seconda battuta, l'intervento è sanabile se accompagnato al pagamento del contributo di costruzione in misura doppia.
Nel caso particolare in cui l'intervento è stato realizzato in parziale difformità, il calcolo viene effettuato sulla parte di opera difforme dal permesso.
Per ottenere la sanatoria bisogna presentare la domanda fino alla scadenza del termine fissato nell'ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio comunale comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, di quello stabilito dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza e del termine per il ripristino dello stato originario dei luoghi di 90 giorni dall'ingiunzione.
A completamento del quadro normativo, il dirigente o il responsabile dell'ufficio comunale è chiamato a pronunciarsi positivamente o negativamente e a esprimere la motivazione entro 60 giorni, secondo il principio del rigetto in caso di silenzio.
Per quanto riguarda le sanzioni penali per abuso edilizio, è previsto l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio.
La stessa pena è prevista pure per interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.
Per i casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione nonostante l'ordine di sospensione scatta l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 euro a 51.645 euro. Infine, ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive.