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Terza Sanatoria, quali abusi edilizi si possono sanare e quali no in base a normative e molteplici sentenze chiarificatrici

di Marianna Quatraro pubblicato il

Regolarizzare alcune tipologie di abusi edilizi con la Terza Sanatoria: quali sono, gli esclusi e come fare

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Nel panorama normativo italiano, il tema degli abusi edilizi rappresenta un ambito complesso, soggetto a costanti interpretazioni giurisprudenziali e a successivi interventi legislativi. In questo contesto, la cosiddetta Terza Sanatoria, disciplinata dal Decreto Legge 269/2003, si inserisce come strumento di regolarizzazione per una specifica tipologia di illeciti.

Rispetto ai provvedimenti precedenti, la terza sanatoria introduce, infatti, principi più restrittivi, soprattutto nelle aree sottoposte a particolari vincoli ambientali e paesaggistici, rispondendo alla necessità di tutelare sia il patrimonio urbanistico sia l'integrità territoriale. 

Cosa prevede la terza sanatoria edilizia: normativa e principi generali

La terza sanatoria permette di regolarizzazione gli abusi edilizi commessi entro una data prefissata. 

I principi cardine della terza sanatoria possono essere sintetizzati come segue:

  • Distinzione tra abusi sanabili e insanabili: la legge elenca in modo tassativo quali tipologie di opere possono beneficiare della regolarizzazione, escludendo categoricamente quelle in zone vincolate o che contravvengano alle norme urbanistiche fondamentali.
  • Doppia conformità: per ottenere la sanatoria si richiede che l’opera risultasse conforme sia alle normative urbanistiche in vigore al momento della realizzazione sia a quelle vigenti al momento della domanda.
  • Sanzioni e oblazioni: la regolarizzazione degli abusi passa attraverso il pagamento di un’oblazione, calcolata sull’entità dell’abuso, e degli oneri concessori normalmente previsti.
Le ulteriori innovazioni sono caratterizzate da restrizioni molto forti in caso di immobili situati in aree soggette a vincolo idrogeologico, ambientale o paesaggistico. Come ribadito più volte anche dalla giurisprudenza di legittimità e amministrativa, solamente interventi minori, quali restauro e manutenzione straordinaria, possono essere oggetto di regolarizzazione in tali zone.

Quali abusi edilizi si possono sanare: casi e condizioni secondo la legge e le sentenze

La possibilità di regolarizzare abusi edilizi dipende dalla conformità delle opere alle prescrizioni di legge e dalla loro incidenza sul territorio. La Terza sanatoria permette di regolarizzare abusi in presenza delle seguenti condizioni:

  • Opere realizzate senza titolo abilitativo, ma conformi alle normative urbanistiche vigenti sia al momento della costruzione sia alla data di presentazione della domanda.
  • Interventi di natura minore in zone vincolate: esclusivamente restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, purché autorizzati dalle autorità competenti, come le Soprintendenze per aree vincolate.
  • Modifiche interne o ampliamenti contenuti, sempre nel rispetto delle distanze minime, dei parametri igienico-sanitari e delle prescrizioni antisismiche.
La giurisprudenza ha chiarito, inoltre, che la sanatoria è ammissibile solo quando il vincolo ambientale o paesaggistico sia sopraggiunto dopo la realizzazione dell’opera e, in ogni caso, in assenza di incremento di volumetria o superficie. La Corte di Cassazione (sent. n. 26660/2025) e il Consiglio di Stato (sent. n. 8801/2024) hanno ribadito che in presenza di vincoli preesistenti è esclusa la regolarizzazione per nuove costruzioni o ampliamenti sostanziali.

Dunque, gli abusi edilizi sanabili con la terza sanatoria riguardano principalmente difformità documentali, piccoli interventi, ridefinizioni interne o interventi su immobili già esistenti, sempre nel solco delle prescrizioni di legge e solamente laddove ricorrano tutte le condizioni richieste, fra cui la doppia conformità.

Abusi edilizi non sanabili con la terza sanatoria: vincoli, limiti e divieti

Gli abusi non sanabili con la terza sanatoria sono invece i seguenti:

  • Nuove costruzioni in aree vincolate: questi interventi sono sempre esclusi dalla sanatoria, sia in presenza di vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici o di inedificabilità, indipendentemente dalla conformità agli strumenti urbanistici.
  • Incremento di volumetria e superficie: qualsiasi opera che abbia determinato un aumento della cubatura in zone soggette a vincolo non può ottenere il condono.
  • Opere difformi dagli strumenti urbanistici: quando la costruzione, anche se realizzata in assenza del titolo abilitativo, non è conforme alle prescrizioni urbanistiche né al momento della realizzazione, né al momento della domanda di regolarizzazione.
  • Interventi in aree di proprietà pubblica: è esclusa ogni possibilità di sanatoria per edifici realizzati su suolo pubblico senza titolo.
  • Difformità che violano normative igienico-sanitarie o di sicurezza: la legge vieta la sanatoria in presenza di abusi che compromettano la salute pubblica o l’incolumità delle persone.
La non sanabilità si estende anche agli abusi su immobili sottoposti a vincolo di inedificabilità preesistente, anche se formalmente conformi agli strumenti urbanistici: non è possibile ottenere la regolarizzazione per nuove costruzioni o innovazioni che comportino ampliamenti in tali contesti. Sono esclusi anche tutti gli interventi realizzati in totale difformità dal titolo edilizio in aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, quali parchi naturali, beni culturali, riserve, e zone con specifici vincoli idrogeologici. 

Procedura per la concessione edilizia in sanatoria: iter, requisiti e documenti

L’iter per usufruire della Terza sanatoria prevede precise fasi e una documentazione puntuale. La procedura può essere così schematizzata:

  • Verifica di sanabilità: viene effettuata una valutazione preliminare da parte di un tecnico abilitato, che deve accertare la sussistenza di tutti i requisiti di legge, inclusa la doppia conformità.
  • Presentazione della domanda: la richiesta va inoltrata all’Ufficio Tecnico Comunale, completa di relazione tecnica asseverata, planimetrie aggiornate, attestazioni catastali e ricevute di pagamento delle oblazioni e degli oneri previsti.
  • Acquisizione di pareri e autorizzazioni: nei casi di immobili in aree vincolate, devono essere richiesti i pareri delle autorità competenti, come la Soprintendenza, che valuta la compatibilità dell’abuso con i vincoli specifici dell’area.
  • Istruttoria comunale: il Comune valuta la domanda entro termini definiti; in caso di silenzio, la richiesta si considera respinta.
Documento Descrizione
Relazione tecnica Analisi conforme alla normativa urbanistica
Elaborati grafici Planimetrie e sezioni dettagliate
Certificati catastali Verifica dei dati dell’immobile
Ricevute oblazioni/onorari Pagamenti dovuti per la regolarizzazione
Pareri delle autorità Solo in presenza di vincoli speciali
Un elemento di rilievo è rappresentato dalla tempistica: in assenza di provvedimenti espliciti del Comune entro i termini, può formarsi silenzio-diniego. In caso di rigetto, resta la possibilità di ricorso amministrativo al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La precisione nella documentazione è essenziale per evitare rigetti e sanzioni aggiuntive.

Cosa succede agli abusi edilizi non sanabili: sanzioni, demolizioni e conseguenze

Nel caso di accertata non sanabilità di un abuso edilizio, la legge prevede una serie di conseguenze amministrative ed economiche rilevanti sia per i proprietari sia per eventuali eredi:

  • Demolizione delle opere abusive: è la sanzione principale e consiste nell’obbligo di rimozione delle opere non regolarizzabili, con il ripristino dello stato dei luoghi originario. Se il proprietario non interviene, il Comune può procedere d’ufficio con recupero delle spese.
  • Sanzioni amministrative: si applicano multe variabili, calcolate in relazione al valore dell’abuso e alla sua incidenza urbanistica, oltre a costi aggiuntivi per il mancato ripristino.
  • Blocchi nelle transazioni immobiliari: immobili non regolarizzati risultano di difficile alienazione, non possono essere venduti o ipotecati fino al ripristino della legalità.
  • Responsabilità penali: in caso di abusi in aree particolarmente tutelate o che implichino rischio per la pubblica incolumità, scatta la segnalazione all’autorità giudiziaria.
  • Obbligo sanzionatorio per gli eredi: anche chi eredita un immobile abusivo è tenuto a regolarizzare o subisce le stesse conseguenze patrimoniali e amministrative del dante causa.





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Marianna Quatraro

Laureata in Lingue e Letterature Straniere e Scienze dalla Comunicazione, giornalista pubblicista dal 2008, collaboratrice presso testate locali e nazionali, con ottime competenze linguistiche straniere, specializzata in campo letterario ed economico, collabora con la testata online Businessonline trattando in particolar modo il mondo delle pensioni, argomento di cui si occupa ormai da circa 20 an...