No: stando a quanto previsto dalla legge lasciare la casa coniugale prima della separazione comporta la violazione dell’obbligo di coabitazione, cosa che, in sede di separazione, può comportare una pronuncia di addebito. Si può andare via di casa prima della separazione solo se è in atto una grave crisi o nei casi di comportamenti violenti da parte dell’altro coniuge.
Se si vive in un rapporto di matrimonio ormai giunto al capolinea è bene sapere che vi sono delle decisioni che sarebbe consigliabile non prendere per rispetto della legge e dei propri stessi interessi una volta concluso definitivamente il matrimonio. E’ il caso della decisione di andare via di casa prima della separazione.
E’ bene sapere, infatti, che stando a quanto previsto dalla legge, pur se il rapporto è logoro e in alcuni casi non più facilmente, o completamente, gestibile, non si può andar via di casa prima della separazione perché con questa decisione di violerebbe l’obbligo di coabitazione previsto dal vincolo matrimoniale e, in sede stessa di separazione, il coniuge che ha abbandonato anzitempo il tetto coniugale potrebbe subire una pronuncia di addebito e ricadrebbe su di lui la colpa per la fine del matrimonio.
Questa decisione, anche nei casi di ragione morale, fa perdere al coniuge il diritto a percepire l’assegno di mantenimento, i diritti successori e anche quelli previdenziali. Si tratta di una cosa che una volta pronunciata la separazione prima e il divorzio poi non avviene.
Esistono, infatti, importanti differenze tra separazione e divorzio: la separazione non pone legalmente fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospende gli effetti nell’attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio, e può essere legale (consensuale o giudiziale) o di fatto, cioè conseguente all’allontanamento di uno dei coniugi per volontà di uno dei due coniugi o per accordo tra entrambe, ma senza l’intervento di un Giudice.
Il divorzio, invece, sancisce lo scioglimento definitivo del matrimonio o la cessazione degli effetti civili e la fine di tutti i vincoli previsti del matrimonio, sia sul piano personale, come uso del cognome del marito, sia sul piano patrimoniale (con il divorzio si esce di fatto dall’asse ereditario dell’altro coniuge, cosa che invece sussiste ancora nel periodo della separazione, cioè tra separazione e divorzio ufficiale).
L’unica condizione che permette di andare via di casa prima della pronuncia della separazione è che sussistano motivi che rendono impossibile il proseguimento della convivenza, come una una forte e grave crisi già in corso, o se l’altro coniuge si rende colpevole di atteggiamenti violenti e pericolosi, o se si verificano frequenti litigi domestici tra un coniuge e la suocera convivente, situazione che ha nel tempo può portare a tensioni sempre crescenti e ad una progressiva fine dei rapporti sessuali tra i coniugi, o, ancora, nei casi di accesa conflittualità tra i coniugi e che potrebbe comportare danni psichici ai figli.
E’ bene però precisare che, nonostante eventuale pronuncia di addebito e perdita di diversi diritti, il coniuge che abbandona la casa coniugale prima della separazione non commette reato.
Stando infatti, a quanto previsto dalla legge, se la moglie va via di casa non è reato perché la legge penale, prevede la reclusione fino a 1 anno o una multa da 103 a 1.032 euro per l’abbandono del domicilio domestico quando deriva da una violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale, per cui l’allontanamento dalla cosa coniugale non è punibile in sé ma solo se comporta il mancato rispetto dell’obbligo di assistenza familiare, come nel caso in cui un marito decide di andar via e sua moglie non ha uno stipendio adeguato per mantenersi e mantenere la famiglia da sola.
Non è reato l’allontanamento dalla casa coniugale della moglie che, per esempio, subisce violenze fisiche o psicologiche o che sente la continua invadenza di altri familiari nelle scelte della coppia(mobbing familiare). Se, però, la moglie va via di casa con il figlio deve obbligatoriamente indicare indirizzo e recapito telefonico dove essere contatta in caso di situazioni di urgenza.
Il marito deve sempre il diritto di incontrare i figli e passare del tempo con loro, a meno che un giudice non decida diversamente.
E’ possibile inviare al coniuge una lettera per informarlo della volontà di separarsi. La bozza lettera di separazione. La lettera di separazione permette di ridurre i tempi per una separazione consensuale e dopo il suo invio i coniugi possono separarsi in modo pacifico trovando un accordo (separazione consensuale) o in maniera conflittuale (separazione giudiziale) che prevede un processo civile con numerose udienze, maggiori costi e la conseguenze accettazione delle decisioni del giudice chiamato ad esprimersi.
La lettera per separazione, come fac simile, deve essere spedita tramite raccomandata A/R, ed è importante perché può essere utilizzata per evitare l’addebito della separazione se uno dei due coniugi vuole andar via di casa prima della separazione vera e propria perché esasperato dal rapporto.
Il coniuge destinatario della lettera di separazione consensuale può non rispondere o dichiarare il suo disappunto e in tal caso il coniuge mittente può proporre delle nuove condizioni di separazione per arrivare a un accordo consensuale o decidere di depositare il ricorso di separazione giudiziale.
Le condizioni di separazione sono definite condizioni che i coniugi decidono se accettare o meno per un accordo di separazione e che riguardano principalmente alimenti, custodia dei figli, affidamento della casa coniugale, suddivisione dei beni in comunione, come un conto corrente per esempio.