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Spese sostenute per figli dopo la separazione, la Cassazione conferma il diritto al rimborso dal genitore inadempiente

di Marcello Tansini pubblicato il
Diritto al rimborso dal genitore inademp

Rimborso spese per figli dopo la separazione: scopri regole, diritti e azioni in caso di inadempienza del genitore, secondo la Cassazione.

La Cassazione ribadisce il diritto al rimborso delle spese sostenute per i figli dopo la separazione, distinguendo tra spese ordinarie e straordinarie, criteri di ripartizione e tutela in caso di inadempienza.

Il tema della suddivisione delle spese sostenute per figli dopo la separazione è tornato al centro dell'attenzione grazie a una recente pronuncia della Corte d'Appello di Ancona. L'interpretazione proposta da questo collegio giudicante introduce una rilevante novità per tutti quei genitori che, in seguito alla cessazione della convivenza, si trovano a sostenere da soli i costi necessari al mantenimento della prole. Una sentenza "che farà scuola" ribadisce la possibilità di richiedere il rimborso anche in assenza di una previa richiesta formale o di un'autorizzazione giudiziale, purché sia dimostrato che le spese siano state effettivamente affrontate nell'interesse della crescita e del benessere dei figli. Si offre così una maggiore tutela a chi anticipa oneri spesso gravosi, rafforzando l'importanza della collaborazione genitoriale per garantire ai minori la continuità dei loro diritti.

Il principio della contribuzione alle spese dei figli dopo la separazione

L'ordinamento italiano sancisce, attraverso l'art. 337-ter Codice Civile, l'obbligo per entrambi i genitori di contribuire alle necessità materiali, educative e morali dei figli, anche dopo la separazione. La corresponsione di somme per il mantenimento non si esaurisce nel versamento dell'assegno mensile: richiama infatti i principi di proporzionalità e adeguatezza, collegati alle rispettive capacità patrimoniali dei genitori. Il diritto minorile privilegia il superiore interesse del minore, che deve essere esente dai contraccolpi economici della separazione stessa.

Il contributo rimane dovuto fino a raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio, anche se maggiorenne.

La giurisprudenza valuta non solo i redditi, ma anche il patrimonio e l'effettiva capacità lavorativa di ciascun genitore.

L'obbligo di mantenimento comprende sia le spese ordinarie (legate alla quotidianità), sia quelle straordinarie (legate a eventi non prevedibili o di particolare rilevanza).

Ribadire il principio della solidarietà genitoriale risulta pertanto centrale per comprendere l'evoluzione delle decisioni giudiziarie, spostando l'attenzione sull'effettiva necessità di coprire i bisogni dei minori, senza creare squilibri o disparità tra i genitori separati.

Distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie

La gestione delle finanze familiari dopo la cessazione della convivenza comporta la necessità di distinguere chiaramente le spese ordinarie da quelle straordinarie. Questa separazione non è solo teorica, ma ha significative ricadute sia sull'ammontare dell'assegno di mantenimento sia sulle modalità con cui possono essere chiesti eventuali rimborsi. E allora:

  • Spese ordinarie: comprendono vitto, alloggio, abbigliamento, cancelleria scolastica, trasporti pubblici, attività ricreative di base, cure e medicinali per patologie comuni, e contribuiscono a formare l'assegno mensile disposto dal giudice.
  • Spese straordinarie: riguardano eventi imprevisti o di entità tale da esulare dalla quotidianità: spese mediche urgenti, interventi chirurgici, occhiali o protesi, corsi di specializzazione, viaggi studio, attrezzature sportive specifiche, master e vacanze studio.
La principale difficoltà risiede nella corretta qualificazione della spesa, poiché spesso sorgono contestazioni tra i genitori. Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha stilato linee guida contenenti un elenco esemplificativo delle tipologie di spesa comprese nell'una o nell'altra categoria, supportando sia i professionisti sia le famiglie nella prevenzione dei conflitti.
È rilevante ricordare che alcune tipologie di spesa straordinaria prevedono, salvo eccezioni o diversa pattuizione in sede giudiziale, un preventivo accordo tra i genitori, in particolare per voci di costo di maggiore entità o riferite a scelte educative impegnative. Tuttavia, la giurisprudenza recente, anche secondo la Corte d'Appello di Ancona, sottolinea che, quando la natura della spesa risponde all'interesse oggettivo del figlio, è possibile richiedere il rimborso anche in assenza di previa informazione o consenso, purché la spesa sia debitamente documentata. In pratica:

Esempi di spese ordinarie

Esempi di spese straordinarie

Alimentazione, abbigliamento

Visite specialistiche non previste

Libri di scuola elementare

Libri universitari

Medicinali da banco

Protesi ortodontiche

Attività sportive di base

Corsi agonistici, campi estivi

Le regole giurisprudenziali e i criteri per la ripartizione delle spese

La giurisprudenza ha nel tempo consolidato una serie di criteri, in parte assimilabili alle linee guida del CNF e ai protocolli dei Tribunali territoriali. Per la ripartizione delle spese, il principio di base è quello della pro quota (solitamente 50% ciascun genitore), salvo diversa pattuizione dettata dalle condizioni economiche o da accordi omologati dal giudice.

L'attribuzione della quota di spesa segue due parametri: la capacità reddituale e il patrimonio di ciascun genitore.

La suddivisione delle spese straordinarie può essere parametrata su percentuali differenti nei casi in cui emerga un divario evidente nelle condizioni economiche delle parti (ad esempio 70/30 o 60/40).

Ogni protocollo di Tribunale dettaglia le voci considerate e le modalità di comunicazione tra le parti, comprese scadenze e forme (e-mail, PEC, raccomandate, messaggistica tracciabile).

Un aspetto ricorrente nei contenziosi è la necessità di accertare che la spesa sostenuta sia ragionevole, proporzionata al tenore di vita familiare e utile al minore. Le sentenze della Corte di Cassazione (es. Cass. Civ., Sez. III, n. 22522/2025) richiedono sempre maggiore trasparenza e precisione nella dimostrazione della spesa. Nei casi dubbi, il giudice valuta:

  • la congruità e necessità della spesa sostenuta
  • la legittimità della richiesta di rimborso alla luce degli accordi pregressi o delle sentenze di separazione
  • la correttezza nell'informare l'altro genitore, laddove previsto
Il diritto al rimborso delle spese anticipate da un solo genitore si fonda su presupposti formali e sostanziali precisi. Secondo la Corte d'Appello di Ancona, anche nel caso in cui non sia stata presentata una preventiva richiesta o informazione, permane la possibilità di ottenere il rimborso, a patto che le spese sostenute rispondano all'interesse effettivo del figlio e siano puntualmente comprovate.

L'onere probatorio grava sul genitore che avanza la richiesta di rimborso:

  • Deve esibire idonea documentazione fiscale (ricevute, scontrini, fatture, bonifici, prescrizioni mediche) che attesti sia la natura che l'entità dell'esborso.
  • Serve una ricostruzione ragionata delle spese sostenute nel tempo, organizzata per categoria ed eventuale periodicità.
  • Laddove richiesto, occorre anche la prova della necessità o urgenza della spesa (soprattutto per le spese mediche e scolastiche non ordinarie).
Le nuove indicazioni della Cassazione, accolte dal giudizio della Corte marchigiana, puntano su un approccio rigoroso: la semplice elencazione delle spese non è più sufficiente; occorre fornire un solido supporto documentale sin dalla fase iniziale della richiesta. Questo rigore probatorio garantisce sia il diritto di difesa del genitore obbligato al rimborso sia una maggiore trasparenza dei rapporti patrimoniali post-separazione.

La documentazione deve essere prodotta tempestivamente e nel rispetto delle modalità previste nei protocolli di separazione. L'assenza o la genericità del materiale esibito consente l'opposizione da parte dell'altro genitore.

L'inadempienza di un genitore: azioni e tutela del diritto al rimborso

Se uno dei genitori si sottrae al pagamento della quota di propria competenza, il sistema processuale integra strumenti di tutela sia in via giudiziale sia stragiudiziale. La giurisprudenza, con la sentenza della Corte d'Appello di Ancona e altre recenti decisioni della Cassazione, ribadisce che l'inadempienza non può pregiudicare il diritto del genitore ad essere rimborsato per le spese effettivamente sostenute e documentate.

Il percorso consigliato prevede una richiesta scritta e tracciabile all'altro genitore, anche via PEC o raccomandata.

Trascorso un termine (di solito 20 o 30 giorni) senza risposta o in caso di rifiuto ingiustificato, può essere attivato un procedimento di ingiunzione presso il Tribunale competente.

Il giudice valuterà la fondatezza della richiesta e, in caso di accoglimento, potrà disporre anche il pignoramento di stipendi o conti correnti a tutela del genitore creditore.

Nell'ipotesi in cui il rimborso richiesto non sia contestato nel merito ma si manifestino problematiche di natura amministrativa (es. irreperibilità del genitore), sono previste procedure specifiche di notifica e successive azioni esecutive, come previsto dagli articoli 474 e ss. Codice di Procedura Civile.

Conseguenze pratiche e indicazioni operative per i genitori separati

L'esperienza mostra che la prevenzione dei conflitti è favorita da una gestione trasparente delle spese e da canali di comunicazione funzionali tra i genitori. La sentenza della Corte d'Appello di Ancona, così come gli ultimi interventi giurisprudenziali, richiedono ai genitori una maggiore attenzione in fase di organizzazione delle spese e conservazione dei documenti.

Le indicazioni delle recenti sentenze mirano a ridurre la litigiosità futura e a garantire che le spese per i figli restino un terreno di equa corresponsabilità. Un approccio organizzato, rispettoso degli accordi e supportato da una solida base documentale consente di evitare fraintendimenti e offrire ai minori la stabilità di cui necessitano, nonostante la fine della convivenza familiare.

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