L’assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici si rivolge a una platea sempre più ampia di persone che si occupano della cura della casa. La copertura assicurativa è tuttora spesso ignorata da molti, nonostante sia prevista da precise disposizioni normative e rappresenti un’importante tutela sociale ed economica per chi svolge attività domestiche in modo abituale, senza vincolo di subordinazione. Alla luce delle più recenti novità legislative, diviene essenziale comprendere chi è obbligato a stipulare l’assicurazione, quali sono i rischi coperti, le modalità di pagamento e le conseguenze per chi omette questa importante tutela.
L’assicurazione obbligatoria riguarda chiunque, uomo o donna, svolga in modo esclusivo e gratuito attività di cura dell’ambiente domestico e dei componenti della famiglia, senza vincolo di subordinazione, tra i 18 e i 67 anni. Marito, moglie e figli che si occupano regolarmente delle pulizie e della gestione della casa rientrano nell’obbligo assicurativo. Rientrano altresì:
La copertura interessa anche chi vive da solo, purché svolga attività di cura della propria abitazione. Sono esclusi invece gli under 18, gli over 67, gli studenti titolari di borsa di studio e coloro già coperti da altra polizza previdenziale per lavoro svolto.
L’iscrizione all’assicurazione si effettua presentando la relativa domanda attraverso il portale telematico Inail o presso gli sportelli fisici. In seguito, l’Inail genera un avviso di pagamento che, una volta saldato, attiva la tutela assicurativa. È necessario rinnovare il versamento annualmente per mantenere la continuità della copertura.
L’assicurazione Inail per chi svolge attività domestiche copre gli infortuni che avvengono all’interno della dimora del nucleo familiare e delle sue pertinenze (soffitte, garage, giardini, balconi, scale condominiali). La copertura si estende anche alle residenze temporanee situate in Italia utilizzate durante le vacanze. Sono considerati incidenti domestici ad esempio: cadute, ustioni, intossicazioni, ferite provocate da oggetti di uso quotidiano, sforzi fisici e contatti con agenti chimici.
Sono esclusi dalla tutela gli incidenti che si verificano fuori dal territorio nazionale o in luoghi non riconducibili all’ambiente domestico dell’assicurato. Aggiornamenti normativi hanno confermato la copertura anche alle parti comuni condominiali e alle residenze temporanee in Italia.
Il premio annuale per l’assicurazione obbligatoria Inail è di 24 euro per il 2025. Non è possibile suddividere tale importo in rate. Il versamento va effettuato una sola volta entro il 31 gennaio di ciascun anno, e garantisce la copertura dalla stessa data. L’importo è deducibile fiscalmente. Il pagamento può essere effettuato tramite PagoPA, presso uffici postali, banche, tabaccai e mediante il portale online dell’Inail.
Si ricorda che il calcolo dei limiti reddituali deve tenere conto dei redditi dichiarati a fini Irpef, non dei valori riportati nell’Isee.
Non adempiere all’obbligo assicurativo comporta una sanzione amministrativa pari al premio annuale (24 euro), proporzionata alla durata della trasgressione, fino a un massimo dell’importo dovuto per ciascun anno di omissione. In caso di mancata iscrizione per più anni, sono dovuti anche gli arretrati e un’ulteriore somma aggiuntiva fino a 12 euro. L’inosservanza dell’obbligo espone inoltre al rischio di mancata tutela in caso di infortunio domestico.
Come recentemente ribadito anche da sentenze della Corte Costituzionale, la copertura assicurativa è valida soltanto per gli infortuni che avvengono nell’ambiente domestico della dimora abituale dell’assicurato e dei conviventi (secondo quanto definito dall’art. 4 del DPR 223/1989). Sono esclusi gli incidenti che occorrono in altre abitazioni, anche di familiari, laddove non vi sia abituale convivenza.
Dal 1° luglio 2025, in attuazione del DM n. 85/2025, tutti gli indennizzi per danno biologico erogati dall’Inail sono aggiornati con un coefficiente di rivalutazione dello 0,8% in base agli indici Istat, garantendo che il valore reale della prestazione si mantenga in linea con l’inflazione.
Questa novità coinvolge sia gli indennizzi una tantum sia le rendite vitalizie erogate alle vittime di infortuni domestici, rafforzando la tutela effettiva degli assicurati.
Per approfondimenti sulle modalità di iscrizione e pagamento della polizza INAIL, si rimanda alla Risorsa ufficiale dell’Istituto.
Per ulteriori dettagli sull’ambito normativo e casi pratici, si rimanda ai riferimenti normativi: Legge 3 dicembre 1999, n. 493, art. 6 D.Lgs. 565/1996 e relative circolari Inail.