Gli autovelox fissi rappresentano uno degli strumenti più diffusi e discussi per il controllo della velocità sulle strade italiane. Nel corso degli anni, la normativa relativa al loro utilizzo è stata oggetto di frequenti modifiche e sentenze giurisprudenziali, culminando con innovazioni sostanziali introdotte dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’11 aprile 2024, pienamente applicato anche nel 2025.
Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni nel 2025, la posizione e la funzionalità degli autovelox fissi sono stati oggetto di una regolamentazione ancora più stringente. Il decreto dell’11 aprile 2024 ha stabilito, tra le altre cose, il divieto di installazione di autovelox in aree urbane con limite inferiore a 50 km/h, garantendo che la collocazione degli strumenti rispetti criteri di effettiva sicurezza stradale. I Comuni devono ora ottenere il nulla osta del Prefetto per installare nuovi dispositivi, dimostrando la presenza di criticità documentate legate alla velocità.
Altra novità di rilievo riguarda l’obbligo di preavviso e visibilità della segnalazione: la presenza degli autovelox deve essere annunciata con cartelli chiari e leggibili ed è fissata una distanza minima di avviso differenziata per tipologia di strada. Nelle strade extraurbane almeno 1.000 metri prima, nelle urbane a scorrimento almeno 200 metri, mentre sulle altre strade il preavviso deve essere dato con almeno 75 metri. Inoltre, la distanza massima tra il cartello di avviso e l’autovelox non può superare i 4 km.
È inoltre stata introdotta una limitazione alle multe multiple nello stesso tratto: in caso di più violazioni nello stesso tratto entro un’ora, il conducente riceverà una sola sanzione, maggiorata di un terzo se più conveniente. Queste innovazioni pongono maggiore chiarezza sull’utilità dei box autovelox e promuovono un approccio orientato alla sicurezza più che alla sanzione sistematica.
L’annosa questione sulla costante operatività degli autovelox fissi ha trovato una risposta chiara nelle attuali disposizioni: non tutti i box che vediamo dislocati ai lati delle strade italiane contengono necessariamente un apparecchio attivo. Molte di queste installazioni sono utilizzate per la rotazione periodica degli strumenti di rilevazione affinché l’effetto deterrente sia mantenuto senza costi eccessivi per l’ente locale. Provare dall’esterno se l’apparecchio sia acceso o meno non è sempre possibile. Tuttavia, alcune indagini empiriche riportano che box abbandonati e maltenuti sono frequentemente privi di dispositivi funzionanti oppure questi risultano disattivati per manutenzione o guasti.
L’unico metodo ufficiale per conoscere la presenza di autovelox funzionanti nella giornata o nel tratto interessato consiste nella consultazione del sito della Polizia di Stato che periodicamente pubblica i punti di installazione attiva per il giorno successivo. Tuttavia, la lista può non essere esaustiva e per gli apparecchi fissi non vige l’obbligo di pubblicizzazione online.
Gli autovelox fissi utilizzano diversi sistemi per la rilevazione della velocità: il più comune prevede l’attraversamento di due fotocellule laser o sensori posti sull’asfalto. Il timer si avvia al passaggio del muso del veicolo sulla prima fotocellula e si arresta superata la seconda. Il calcolo algoritmico consente di determinare la velocità media e, in caso di superamento del limite, viene scattata una fotografia della targa immediatamente inviata alle Forze dell’Ordine per la registrazione dell’infrazione.
I dispositivi di ultima generazione sono progettati per lavorare su più corsie differenziando i veicoli e sono dotati di telecamere grandangolari e teleobiettivi per la massima identificazione. Gli strumenti devono essere dotati di omologazione ministeriale (non solo approvazione), come previsto dall’articolo 142 del Codice della Strada; una recente sentenza della Corte di Cassazione ha infatti sancito la nullità delle sanzioni elevate con dispositivi non omologati. A questo si aggiunge l’obbligo dell'aggiornamento annuale della taratura, pena annullamento della sanzione.
La segnalazione preventiva degli autovelox, sia fissi che mobili, rappresenta uno dei cardini del sistema italiano. Il dispositivo deve essere preceduto da cartelli ben visibili, chiaramente indicanti la presenza di controllo elettronico della velocità. La distanza minima per la segnalazione, aggiornata dal decreto 2024, varia come segue:
La segnaletica può essere fissa o temporanea e deve essere mantenuta in ottimo stato di visibilità e lettura. La mancanza di adeguata segnalazione, come più volte ribadito dalla giurisprudenza (es. Corte di Cassazione n. 20327/2018; Ordinanza 4002/2025), comporta la nullità della multa. È inoltre obbligatorio per le Forze dell’Ordine riportare nel verbale sia la presenza dei cartelli che il luogo preciso di posizionamento. In presenza di intersezioni tra il cartello e la postazione, la segnalazione va ripetuta anche sulle strade laterali.
Dal punto di vista normativo, l’efficacia delle sanzioni scaturite da accertamenti elettronici dipende dalla rispondenza del dispositivo ai requisiti previsti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questo viene accertato tramite specifica omologazione, chiaramente indicata nei verbali di contestazione. Un dispositivo privo di omologazione oppure solo “approvato” dà diritto all’annullamento della sanzione come stabilito dal recente orientamento della Cassazione e dal mancato recepimento di alcune sanatorie tentate nel 2024, rimaste inattuate al 2025.
Molte sanzioni comminate tramite autovelox possono essere oggetto di ricorso. Le motivazioni più frequenti di annullamento sono:
Per contestare una sanzione è necessario non aver provveduto al pagamento (nemmeno in forma ridotta) e agire entro 60 giorni dal ricevimento al Prefetto oppure entro 30 giorni al Giudice di Pace. L’esito del ricorso può essere influenzato dalla presentazione di documentazione tecnica e normativa aggiornata.
La normativa (art. 345 Regolamento CdS) prevede una tolleranza del 5% o almeno 5 km/h da sottrarre al valore rilevato dall'apparecchio, tutela normativa volta a prevenire sanzioni ingiustificate dovute a potenziali errori di misura. La regolare taratura e manutenzione dell’apparato, certificata e menzionata sul verbale, è un diritto inalienabile per chi intenda procedere a ricorso.
Tipologia strada | Distanza minima segnaletica-autovelox |
Autostrada, extraurbana principale | 1.000 metri |
Strada urbana a scorrimento | 200 metri |
Altre strade | 75 metri |
Distanza massima (tutte le strade) | 4.000 metri |
Causa possibile di annullamento multa | Approfondimento |
Nessun cartello di preavviso o segnaletica non visibile | Nullità accertata da diverse sentenze |
Dispositivo non omologato o mancata taratura annuale | Nullità ex art. 142 CdS e giurisprudenza Cassazione |
Dati verbale incompleti o errati | Annullamento possibile su ricorso documentato |
Gli autovelox mobili vengono installati temporaneamente dalle pattuglie, sono utilizzati tanto in ambito urbano quanto extraurbano e sono sempre presidiati dagli operatori. Pur essendo soggetti anch’essi all’obbligo di preavviso tramite cartelli mobili, per questi dispositivi la distanza minima di segnalazione è generalmente minore rispetto agli autovelox fissi e dipende dalla tipologia della strada. L’omologazione e la taratura sono requisiti obbligatori anche per queste apparecchiature, e le violazioni in merito consentono l’annullamento della sanzione. Gli autovelox mobili, inoltre, devono sempre operare nella massima trasparenza e non possono essere nascosti in posizioni che rendano difficoltosa la loro individuazione (secondo l’Ordinanza 4007/2025 della Cassazione).