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Le multe degli autovelox rimangono sempre a rischio di nullità anche con il Registro obbligatorio dal 30 novembre

di Chiara Compagnucci pubblicato il
Multe autovelox nulle

Con l'introduzione del registro nazionale degli autovelox, le multe restano a rischio di nullità tra norme, sentenze e novità. Criticità, omologazioni e impatti per automobilisti ed enti locali.

L’introduzione di un registro nazionale degli autovelox, voluto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha rivoluzionato le procedure di installazione e utilizzo degli strumenti di controllo elettronico della velocità. A partire dal 30 novembre, tutti i dispositivi devono essere registrati in un nuovo archivio digitale, pena il rischio che le sanzioni non siano valide.

L’incertezza è legata alla mancata regolarizzazione dei dispositivi, con numerosi comuni ed enti chiamati a rispettare stringenti adempimenti per evitare che le contravvenzioni risultino prive di efficacia. I primi effetti si manifestano in un’ondata di ricorsi e sentenze contro le sanzioni considerate irregolari, mentre aumentano i dubbi sulla legittimità dell’uso di apparecchiature non correttamente censite.

Il registro nazionale degli autovelox: cosa prevede la nuova normativa

Nell’ambito del Decreto Infrastrutture 2025 e del provvedimento direttoriale 305/2025, è stato avviato un vero e proprio “censimento” degli autovelox attivi sulle strade italiane. Comuni, Province e Forze dell’Ordine hanno l’obbligo di inserire nella piattaforma digitale nazionale i dettagli di ogni dispositivo utilizzato per il rilevamento delle infrazioni di velocità. I dati da comunicare includono marca, modello, ubicazione, matricola e documentazione tecnica di omologazione o approvazione:

  • Il termine per completare la registrazione è stato fissato al 30 novembre.
  • Decorso tale termine, le multe elevate con apparecchi non presenti nell’archivio potranno essere dichiarate nulle.
  • I dati raccolti saranno accessibili pubblicamente attraverso il Portale dell’Automobilista.
Si tratta di un intervento normativo che mira a garantire maggiore trasparenza nell’utilizzo degli strumenti e a prevenire abusi, ma che impone agli enti locali un importante adeguamento tecnologico e burocratico. Il rischio di sanzioni inefficaci per dispositivi non censiti rappresenta un tema di dibattito tra amministratori e associazioni di consumatori, preoccupati che la nuova normativa porti a una moltiplicazione dei contenziosi e a ricadute sui bilanci pubblici.

Omologazione e approvazione degli autovelox: differenze giuridiche e implicazioni

Accanto al tema dell’archivio e della registrazione, resta aperta la questione, oggetto di dibattito giuridico, tra omologazione e approvazione ministeriale degli autovelox. Secondo l’art. 142, comma 6, del Codice della Strada, solo le apparecchiature «debitamente omologate» costituiscono elemento probatorio per sanzionare il superamento dei limiti di velocità. Tuttavia, nella prassi, molte amministrazioni hanno impiegato strumenti “approvati” dal Ministero dei Trasporti senza la completa omologazione tecnica. Le differenze sono sostanziali:

  • Omologazione: consiste in un processo approfondito di test e valutazione in laboratorio, mirato a garantire la riproducibilità in serie e l’affidabilità delle misurazioni.
  • Approvazione: si fonda su un iter amministrativo semplificato che certifica la conformità formale del prototipo alle finalità di legge, senza prevedere necessariamente le verifiche tecniche approfondite dell’omologazione.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 10505/2024, ha sancito che l’omologazione costituisce requisito indispensabile e non surrogabile dalla semplice approvazione. Nonostante ciò, una recente circolare del Ministero degli Interni ha invitato i prefetti a respingere i ricorsi fondati su questa distinzione formale, sostenendo la sostanziale equivalenza dei due processi. Questo scenario ha generato incertezza normativa e sovrapposizioni tra giurisprudenza e prassi amministrativa, con il rischio di moltiplicare i casi di multa nulla per Autovelox archivio non conforme alle previsioni di legge.

Ricorsi, sentenze e orientamento della Cassazione sulle multe degli autovelox

Il contenzioso sulle sanzioni per eccesso di velocità rilevate da dispositivi non regolarmente registrati o privi di omologazione è in forte aumento. Negli ultimi anni, i tribunali e la Corte di Cassazione hanno più volte stabilito che la mancanza di omologazione rende la multa impugnabile e spesso nulla, come avvenuto per numerosi dispositivi installati in varie città. Il principio espresso dalla Suprema Corte ribadisce che l'accertamento tramite strumentazione non omologata viola l’art. 142 del CdS, pregiudicando la validità giuridica della sanzione.

Alcune sentenze hanno evidenziato come l’archivio nazionale, pur aumentando la trasparenza, non cancella l’obbligo per le amministrazioni di fornire la dimostrazione di conformità tecnica degli strumenti. Sul fronte amministrativo, diverse circolari ministeriali hanno tentato di affermare la piena liceità delle apparecchiature approvate, ma la giurisprudenza continua a privilegiare la tutela dell’automobilista, creando un terreno di scontro ancora aperto. In molti casi, i giudici di pace e le commissioni tributarie hanno accolto i ricorsi degli automobilisti, annullando sanzioni generate da apparecchi sprovvisti delle documentazioni obbligatorie.

La conseguenza immediata è un incremento notevole dei procedimenti in corso e una giurisprudenza che, seppur con qualche divergenza locale, riconosce il principio del diritto alla nullità delle multe elevate da autovelox irregolari.

Le conseguenze pratiche per gli automobilisti e per le amministrazioni locali

L’introduzione dell’obbligo di registrazione nell’archivio nazionale comporta effetti tangibili sia per i conducenti sia per gli enti gestori degli strumenti di rilevamento. Per i cittadini multati, la possibilità di verificare la presenza del dispositivo nel registro consente di contestare agevolmente la regolarità della sanzione; qualora l’autovelox non risulti censito o non sia in regola con le procedure di omologazione, cresce la probabilità di ottenere l’annullamento del verbale. Anche per gli enti locali l’impatto può essere considerevole:

  • Nei comuni con forte ricorso alle sanzioni autovelox, l’irregolarità della procedura può determinare mancati introiti e costi legati a cause perse in tribunale.
  • Gli errori formali o ritardi nella trasmissione dei dati rischiano di bloccare le politiche di sicurezza stradale ed esporre a responsabilità amministrative e, potenzialmente, danni erariali.
  • La gestione del nuovo archivio richiede investimenti in formazione ed efficientamento dei processi burocratici, soprattutto per le amministrazioni minori.
Secondo alcune stime, una quota rilevante delle multe rischia di diventare inefficace, avviando una stagione di ricorsi che potrebbe congestionare ulteriormente il sistema giudiziario amministrativo.

Il ruolo del Portale dell’Automobilista e la trasparenza sui dispositivi

L’istituzione del Portale dell’Automobilista rappresenta la principale innovazione per la trasparenza e la verifica dei dispositivi rilevatori di velocità. Questo strumento permette a chiunque di consultare l’elenco completo degli autovelox regolarmente registrati e di verificarne online i principali dati tecnici:

  • Localizzazione e data di installazione dei sistemi attivi
  • Marca, modello e matricola
  • Stato di registrazione e, quando disponibile, documentazione di omologazione o approvazione
Tale apertura verso l’accessibilità pubblica ha come obiettivo di rafforzare la fiducia dei cittadini nella correttezza delle sanzioni. Contestualmente, la piattaforma garantisce che tutte le amministrazioni coinvolte siano responsabilizzate nel mantenere aggiornate le proprie dotazioni, contribuendo a eliminare zone d’ombra e potenziali abusi che in passato hanno dato luogo a multe non valide. La presenza di strumenti trasparenti per l’informazione e la verifica accresce la conformità ai principi di affidabilità e legalità richiesti dalle recenti linee guida nazionali e internazionali.