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Che cosa sono i piani individuali pensionistici? Spiegazione e significato 2025

Cosa sono i Piani Individuali Pensionistici (PIP), il loro significato e come funzionano nel 2025 per costruire una pensione integrativa su misura

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Che cosa sono i piani individuali pensio

I Piani Individuali Pensionistici (PIP) rappresentano oggi uno degli strumenti più diffusi nel panorama della previdenza complementare in Italia, pensati per chi desidera costruirsi una pensione integrativa privata al fine di mantenere una certa stabilità economica durante il periodo di quiescenza. L’interesse verso soluzioni di risparmio previdenziale come i PIP è in costante crescita, anche a fronte di scenari demografici e macroeconomici che rendono sempre più incerto il valore futuro dell’assegno pensionistico pubblico. 

Piani Individuali Pensionistici: definizione, funzionamento e significato

Un Piano Individuale Pensionistico è una forma di previdenza integrativa privata, costituita tramite contratti assicurativi e finalizzata a creare una rendita aggiuntiva a quella erogata dallo Stato (INPS). L’adesione è sempre individuale e può avvenire indipendentemente dallo status lavorativo: lavoratori dipendenti, autonomi, liberi professionisti e anche non occupati possono sottoscrivere un PIP o iscrivere familiari fiscalmente a carico.

I PIP sono gestiti da compagnie assicurative, che amministrano il capitale versato dagli aderenti investendolo in gestione separata (ramo I), in fondi interni e OICR (ramo III), o tramite una combinazione di entrambe le tecniche (forme miste). Ogni aderente può scegliere la linea di investimento sulla base del proprio orizzonte temporale e della propensione al rischio: linee garantite, obbligazionarie, bilanciate e azionarie.

Le rivalutazioni della posizione individuale dipendono sia dall’andamento degli investimenti sia dalla durata e dall’entità dei contributi periodici versati.

Il quadro normativo di riferimento e la vigilanza

I PIP sono disciplinati dal D. Lgs. 252/2005 che regola tutte le forme di previdenza complementare in Italia. In aggiunta, si applicano le disposizioni della legge 335/1995 e le norme vigenti in materia assicurativa. La COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione), insieme a IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), garantiscono la trasparenza, la sicurezza e il corretto funzionamento del sistema, vigilando sia sugli intermediari assicurativi sia sui prodotti offerti.

Di particolare rilievo sono le norme che prevedono la separazione patrimoniale tra le risorse versate nei PIP e il patrimonio della compagnia assicurativa, a tutela dei diritti degli iscritti. Inoltre, la gestione di un PIP prevede la redazione di documenti specifici, come il “Regolamento”, la “Scheda dei costi” e la “Comunicazione periodica”: tutti disponibili, secondo le prescrizioni COVIP, per informare in modo chiaro e trasparente l’aderente.

Chi può aderire e modalità di iscrizione ai Piani Individuali Pensionistici

L’iscrizione a un PIP è aperta a:

  • lavoratori subordinati del settore privato e pubblico;
  • autonomi e liberi professionisti;
  • disoccupati o soggetti privi di reddito fisso;
  • familiari fiscalmente a carico dell’aderente.

L’adesione è su base volontaria e personale. L’iscrizione può avvenire attraverso tre canali:

  • piattaforme online della compagnia assicurativa;
  • filiali fisiche o sedi delle società;
  • reti di consulenza e intermediazione assicurativa.

Nel 2025 la digitalizzazione dei processi consente iscrizione, gestione e monitoraggio delle posizioni anche tramite aree riservate online, semplificando l’esperienza utente e l’accesso ai servizi.

Tipologie di PIP e linee di investimento

Esistono principalmente tre tipologie di PIP:

  • Ramo I (gestioni separate): investimenti prudenti, spesso con garanzie sul capitale;
  • Ramo III (fondi interni/OICR): investimenti più dinamici, con potenziale di rendimento superiore;
  • Piani misti: integrazione delle due modalità per una maggiore diversificazione.

Ciascun iscritto può selezionare la strategia di investimento più adatta al proprio profilo attraverso comparti obbligazionari, bilanciati o azionari, valutando costi, ISC (Indicatore Sintetico di Costo) e rischi connessi.

La normativa garantisce all’aderente la facoltà di modificare nel tempo la linea di investimento scelta, trasferire la propria posizione ad altro fondo e intervenire sulla periodicità e l’importo dei versamenti, fornendo flessibilità per rispondere a cambiamenti personali e di mercato.

Prestazioni, anticipazioni e riscatto

L’erogazione dei benefici avviene con diverse modalità al momento della maturazione dei requisiti:

  • Rendita vitalizia: pensione integrativa per tutta la vita, eventualmente reversibile a favore di beneficiari designati;
  • Quota capitale fino al 50%; il resto in rendita, oppure liquidazione totale nel caso in cui la conversione in rendita del 70% del montante fornisca meno del 50% dell’assegno sociale;
  • Anticipazioni e riscatti anticipati: previste dalla legge per spese sanitarie gravi (fino a 75%), acquisto/ristrutturazione della prima casa (fino a 30% dopo almeno 8 anni di iscrizione), altre esigenze personali (sempre dopo 8 anni), e per casi di invalidità permanente, decesso o prolungata disoccupazione (per questi casi, riscattabile anche l’intero montante).

Il Regolamento e il Prospetto Informativo illustrano dettagliatamente tutte le condizioni di anticipazione, riscatto totale o parziale e modalità di erogazione della prestazione.

Fiscalità e vantaggi dei Piani Individuali Pensionistici nel 2025

I PIP sono particolarmente apprezzati anche per le rilevanti agevolazioni fiscali:

  • I contributi versati sono deducibili dal reddito IRPEF fino a un massimo di 5.164,57 euro l’anno;
  • I rendimenti finanziari maturati godono di una tassazione agevolata al 20% anziché al 26% prevista sugli altri strumenti finanziari;
  • Le prestazioni (rendita o capitale) sono soggette a una tassazione decrescente dal 15% al 9% in base agli anni di partecipazione allo strumento (riduzione complessiva per ogni anno oltre il quindicesimo, fino a un massimo di vent’anni);
  • Anticipazioni e riscatti per motivi sanitari hanno una fiscalità agevolata. In altri casi stabiliti dalla legge, l’aliquota applicata può arrivare al 23%.

Le norme in vigore nel 2025 confermano la deducibilità anche quando il PIP è intestato a un minore fiscalmente a carico o versato a favore di un familiare (entro i limiti di legge). Non sono soggetti a pignoramento e non rientrano nell’asse ereditario ordinario, garantendo una tutela ulteriore al sottoscrittore e ai suoi congiunti.

Simulazione, monitoraggio e comunicazioni periodiche

A ogni aderente è fornita la simulazione della futura pensione integrativa attraverso strumenti come "La mia pensione complementare" o applicazioni dedicate delle compagnie o dell’INPS. Le comunicazioni annuali espongono:

  • ammontare contributi e la posizione maturata;
  • rendimenti effettivamente conseguiti nel rendimento annuale;
  • costi sostenuti;
  • andamento nel tempo della posizione individuale.

Tale trasparenza, richiesta dalla normativa vigente, rafforza l'affidabilità degli strumenti previdenziali offerti e la possibilità di intervento tempestivo in caso di necessità di modifica del piano personale.

PIP per minori e specificità per i figli a carico

È possibile aprire un Piano Individuale Pensionistico anche per minori o figli a carico, beneficiando di tutte le garanzie dello strumento e delle agevolazioni fiscali legate alla deducibilità dei contributi. Al raggiungimento della maggiore età, il beneficiario assume pieno controllo del piano e acquisisce la facoltà di modificarne o riscattarne la posizione secondo le regole generali.

PIP, fondi pensione aperti e fondi negoziali: principali differenze

Rispetto ad altre forme di previdenza complementare, i PIP si differenziano perché:

  • sono sempre individuali e proposti da compagnie assicurative;
  • non sono legati a specifiche categorie professionali né a contratti collettivi;
  • offrono ampia scelta sulle modalità di investimento e sui beneficiari delle prestazioni;
  • possono essere finanziati anche dal TFR (per i privati);
  • sono impignorabili e insequestrabili, caratteristica che può non essere garantita da altri strumenti.

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