Il decreto che stabilisce i criteri per l'assegnazione del Fondo di efficienza per i servizi istituzionali (Fesi) per i servizi resi dal personale delle Forze Armate nel 2023, determinando anche gli importi dei compensi, è stato emanato il 3 giugno 2024, con successive modifiche apportate il 21 giugno 2024. A essere coinvolti sono Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Guardia Di Finanza, Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana, Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, Corpo militare del sovrano militare ordine di Malta ausiliario dell'Esercito Italiano, Corpo delle infermiere volontarie dell'ACISMOM (quiescente), Ordinariato militare.
I preparativi per il pagamento dei compensi finanziati dal Fesi sono completati. I pagamento avverrà nel mese di luglio 2024, insieme allo stipendio. Questo tempismo punta ad assicurare che il personale riceva le compensazioni in modo puntuale e trasparente, riconoscendo e valorizzando l'impegno profuso durante l'anno precedente. Analizziamo i dettagli:
Fesi, tutte le novità approvate per il 2024
I compensi per il personale dell'Esercito Italiano
Il decreto Fesi definisce le regole per l'assegnazione delle somme relative ai servizi resi nel corso del 2023. Questo decreto, in linea con i provvedimenti precedenti, mantiene la maggior parte delle disposizioni già in vigore, garantendo così continuità e trasparenza nelle modalità di distribuzione dei fondi.
Una modifica rispetto agli anni passati riguarda la mancata previsione della maggiorazione per il lavoro notturno. In precedenza, questa maggiorazione, sebbene minima (pari al 5%), riconosceva un contributo aggiuntivo per coloro che svolgevano turni notturni. Quest'anno, però, questa specifica integrazione non è stata inclusa, mentre tutti gli altri criteri di assegnazione sono rimasti invariati. Il Fesi viene alimentato da diverse risorse economiche:
risparmi di spesa e di gestione;
disposizioni normative specifiche;
quota operativa e addestrativa;
stanziamenti per la specificità delle Forze Armate;
avanzi di risorse precedenti;
finanziamenti aggiuntivi.
Il decreto Fesi 2023 fornisce istruzioni dettagliate sulle modalità di assegnazione delle somme, specificando i criteri di valutazione e includendo tabelle con gli importi previsti. Gli esperti dell'Associazione Sindacale Professionisti Militari Italiani hanno elaborato una tabella riassuntiva con tutti gli importi, al fine di rendere più chiaro il processo di quantificazione delle somme spettanti.
Il compenso giornaliero lordo per la produttività collettiva del personale dell'Esercito Italiano nel 2023 viene stabilito in base all'Articolo 5, comma 6 del Decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2007, n. 171, con successive modifiche. Questo compenso varia in funzione della qualifica del personale e della durata dell'area di interposizione di comando.
Le aree di interposizione di comando sono suddivise in tre zone: la Zona 1 comprende periodi da 31 a 89 giorni, la Zona 2 va da 90 a 179 giorni e la Zona 3 si riferisce a periodi superiori a 180 giorni. Ogni qualifica all'interno dell'Esercito ha un compenso giornaliero specifico che si adatta alla zona di interposizione.
Ad esempio, un Capitano riceve 6,83 euro al giorno nella Zona 1, 6,03 euro al giorno nella Zona 2 e 5,56 euro al giorno nella Zona 3. Un Tenente percepisce 6,03 euro al giorno nella Zona 1, 5,44 euro al giorno nella Zona 2 e 5,06 euro al giorno nella Zona 3. Per un Sottotenente con almeno 25 anni di servizio, il compenso è di 5,67 euro al giorno nella Zona 1, 5,12 euro al giorno nella Zona 2 e 4,78 euro al giorno nella Zona 3. Un Primo Maresciallo Capo con oltre 10 anni di servizio riceve 5,28 euro al giorno nella Zona 1, 4,78 euro al giorno nella Zona 2 e 4,48 euro al giorno nella Zona 3.
Le maggiorazioni del compenso sono applicate in base a specifiche condizioni e possono variare. Ad esempio, una maggiorazione del 6% è cumulabile con altre maggiorazioni, mentre una maggiorazione del 20% è cumulabile solo con determinate altre maggiorazioni. Le maggiorazioni del 30% e del 50% non sono cumulabili tra di loro.
Il calcolo delle ore accresciute Fesi prevede che il totale delle giornate utili venga ripartito per 260 giorni lavorativi. L'importo maggiorato per quota viene poi moltiplicato per le giornate utili, ottenendo così il totale dei corrispondenti.