L’attribuzione della Tari – tassa comunale sui rifiuti – in presenza di un usufrutto sulla casa genera dubbi diffusi tra proprietari e usufruttuari, specie considerando alcune modifiche normative recenti e alcune agevolazioni. La distinzione fra chi usufruisce fisicamente dell’immobile e chi ne detiene la mera proprietà incide direttamente sull’obbligo di pagamento dell’imposta, determinando specifiche responsabilità tributarie.
L’usufrutto è un diritto reale disciplinato dagli articoli 981 e seguenti del codice civile, che consente ad un soggetto (usufruttuario) di godere e utilizzare un bene immobile altrui, traendone i frutti, per una durata determinata dal contratto o coincidente con la vita dell’usufruttuario. Il proprietario mantiene la nuda proprietà, con possibilità di recuperare il pieno possesso del bene al termine dell’usufrutto. Le modalità di costituzione dell’usufrutto richiedono sempre un atto scritto, in forma pubblica o privata autenticata, risultando nullo qualsiasi accordo verbale.
Il diritto di usufrutto, in caso di abitazione, attribuisce all’usufruttuario la gestione esclusiva dell’immobile: ciò implica il dovere di sostenere anche gli oneri ordinari e le spese per il godimento dell’immobile, tra cui le imposte e le utenze legate all’abitazione.
Dal punto di vista fiscale, la normativa di riferimento individua chiaramente chi è tenuto al pagamento della Tari. Ai sensi dell’articolo 1, comma 641, della Legge 147/2013 e dei regolamenti comunali, la responsabilità del pagamento grava su chiunque occupi, possegga o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. In presenza di usufrutto sulla casa, l’obbligo della Tari spetta all’usufruttuario e non al nudo proprietario.
La logica tributaria si basa sul principio "chi inquina paga": la tassa sui rifiuti è dovuta dal soggetto che, di fatto, produce e gestisce i rifiuti domestici. L’usufruttuario è quindi considerato il legittimo detentore e utilizzatore dell’immobile e, come tale, soggetto passivo del tributo, salvo il caso in cui a sua volta conceda l’immobile in locazione: in tal caso l’imposta spetta al conduttore se il contratto supera i sei mesi.
È utile chiarire la distinzione tra le obbligazioni fiscali e gestionali che intercorrono tra nudo proprietario e usufruttuario:
Questa regola trova applicazione sia nei casi di donazione con riserva di usufrutto sia nel trasferimento della nuda proprietà tramite altri atti.
Il calcolo del tributo segue le stesse modalità previste per tutte le utenze domestiche. La tariffa si compone di due parti:
- Quota fissa: determinata dai metri quadrati della superficie calpestabile dell’alloggio, secondo quanto stabilito dal regolamento comunale.
- Quota variabile: calcolata in relazione al numero dei residenti o degli occupanti, alla quantità potenziale o effettiva di rifiuti prodotti e al livello di servizio reso.
La proporzione e l’importo delle due componenti possono variare in base al Comune, alle relative delibere tariffarie e alle caratteristiche dell’immobile. Alcuni Comuni, in regime di tariffazione puntuale (TARIP), applicano anche sistemi basati sul peso o numero di conferimenti dei rifiuti. Nel 2025 la ripartizione della Tari resta vincolata a questi criteri, con la possibilità per gli enti locali di aggiornare scadenze e coefficienti di ripartizione entro giugno.
Si segnala che alla quota calcolata si aggiunge solitamente una maggiorazione provinciale pari al 5% del tributo, ai sensi dell’articolo 19 del D. Lgs. n. 504/1992, destinata alla tutela ambientale.
Esempio pratico (simulazione 2025):
Supponendo una superficie di 100 mq, 3 residenti e una tariffa comunale di 1,20 €/mq quota fissa e 170 € quota variabile per 3 componenti:
Per una simulazione puntuale è necessario consultare l’avviso comunale oppure utilizzare i simulatori online disponibili su molti siti istituzionali o servizi di consulenza tributaria.
In base alla normativa vigente e ai regolamenti comunali, è possibile accedere a esenzioni o riduzioni della Tari se ricorrono specifiche condizioni:
Le richieste di esenzione o riduzione devono essere presentate entro il termine fissato (di norma 30 giugno dell’anno successivo), corredate da appositi documenti.
In caso di inadempimento del pagamento, l’usufruttuario risponde fiscalmente dei debiti Tari. Il Comune può avviare procedure esecutive fino al pignoramento del diritto di usufrutto, come previsto dall’art. 555 c.p.c. In presenza di più usufruttuari, la responsabilità si estende in solido. L’usufruttuario, qualora abbia pagato in misura maggiore, può rivalersi internamente sugli altri.
Il mancato pagamento comporta inoltre l’applicazione di sanzioni, interessi di mora crescenti e la possibile iscrizione a ruolo esattoriale.