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Incidente con conducente non proprietario, come funziona il risarcimento assicurativo

Affrontare un incidente con un conducente non proprietario presenta dinamiche particolari: responsabilità, risarcimento assicurativo, limiti delle polizze, rivalsa delle compagnie e procedure da seguire tra norme e casi pratici.

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
Incidente con conducente non proprietari

La circolazione stradale in Italia prevede frequentemente situazioni in cui il veicolo non è condotto dal proprietario, ma da un terzo autorizzato tramite prestito, comodato o rapporti lavorativi. In tali circostanze, la questione della responsabilità e del risarcimento assicurativo acquisisce particolare rilevanza e complessità, tanto per chi subisce il danno quanto per chi lo provoca. L'articolato contesto normativo mira a garantire la tutela dei soggetti danneggiati, valorizzando principi di solidarietà e di effettività dell'indennizzo. La presenza di un conducente non proprietario solleva interrogativi cruciali: quali sono i criteri per stabilire chi deve risarcire i danni? A chi spetta la richiesta di risarcimento in caso di sinistro?

Il meccanismo coinvolge sia la figura del proprietario sia quella del conducente e si intreccia strettamente con le regole della Responsabilità Civile Auto (RCA) e i limiti imposti dalle polizze assicurative. Lo scopo di questa trattazione è chiarire i principali aspetti della responsabilità, dei rapporti assicurativi e delle procedure di indennizzo, offrendo una panoramica strutturata che consideri anche le più recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali. La trattazione analizzerà i casi pratici, i profili di rivalsa, i vincoli contrattuali e le modalità di richiesta del risarcimento, così da fornire un quadro completo per chi, suo malgrado, si trova coinvolto in incidenti stradali dove il guidatore non è il titolare del veicolo.

Responsabilità civile tra proprietario e conducente: quadro normativo e casi pratici

L'ordinamento italiano disciplina la responsabilità per i danni prodotti dalla circolazione dei veicoli all'art. 2054 del Codice Civile. Il conducente è obbligato a risarcire il danno a persone o cose, salvo possa dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo. Tuttavia, il proprietario del veicolo, anche se assente al momento del sinistro, è responsabile in solido con chi guida, a meno che non provi che l'uso del mezzo è avvenuto contro la sua volontà. La responsabilità solidale trova applicazione in diversi scenari:

  • Prestito del veicolo: Se l'auto è data in prestito, sia il proprietario sia il conducente rispondono verso i terzi per i danni causati;

  • Furto e utilizzo non autorizzato: Se il mezzo è stato sottratto senza consenso, la responsabilità grava esclusivamente sull'autore della sottrazione, purché il proprietario dimostri di aver adottato tutte le misure idonee a impedirne l'uso;

  • Difetto di manutenzione: I danni derivanti da vizi di fabbricazione o mancata revisione ricadono anche sul proprietario, come ribadito dalla Cassazione n. 27903/2024;

  • Conducenti professionali o aziendali: Le stesse regole si applicano anche nel caso di auto aziendali o locazioni finanziarie, con responsabilità estesa ai locatari o agli utilizzatori.

La responsabilità penale, invece, rimane personale e grava esclusivamente su chi si trova fisicamente alla guida durante la commissione di reati, come lesioni colpose o altre violazioni gravi. Dal punto di vista pratico, se la vittima intende ottenere un risarcimento per danni materiali o fisici legati a un incidente con conducente non proprietario, può agire sia contro il proprietario sia contro il conducente, secondo il principio della solidarietà passiva. In giudizio, la citazione è necessaria sia alla compagnia assicurativa sia al titolare del veicolo. Certi casi particolari, come la mancata revisione, determinano una responsabilità condivisa tra conducente e proprietario, con suddivisione proporzionale del risarcimento.

Funzionamento dell'assicurazione RCA e diritto al risarcimento: a quale compagnia rivolgersi

L'RCA rappresenta il principale strumento di tutela per chi subisce danni da circolazione stradale. La garanzia si estende indipendentemente dal fatto che il conducente sia o meno il proprietario, purché il veicolo sia assicurato secondo la legge. Chi subisce un danno deve rivolgersi alla compagnia assicuratrice del veicolo che ha causato il sinistro. Nel quadro dell'indennizzo diretto introdotto dal D.P.R. 254/2006, i danneggiati possono anche rivolgersi alla propria assicurazione in presenza di specifici presupposti (collisione tra due veicoli identificati e assicurati in Italia, danni materiali e/o lesioni lievi). Nei casi in cui il mezzo responsabile non sia assicurato o sia impossibile identificarlo, il risarcimento è garantito dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, amministrato da Consap.

La copertura è operante per danni causati a terzi, inclusi pedoni, altri utenti della strada e passeggeri del veicolo responsabile. I passeggeri sono sempre equiparati a terzi e vengono risarciti comunque, mentre il conducente colpevole può ottenere indennizzo solo se è stata stipulata apposita estensione infortuni. Il proprietario del mezzo è considerato assicurato anche quando non è al volante, eccetto nell'ipotesi di utilizzo contro la volontà documentata. In caso di incidente con conducente non proprietario:

  • Chi subisce il danno si rivolge alla compagnia dell'auto responsabile per ottenere il risarcimento (o alla propria compagnia nei casi di indennizzo diretto previsti dalla normativa interna);

  • Se il veicolo è privo di assicurazione o non identificabile, saranno avviate le pratiche tramite il Fondo di Garanzia;

  • La citazione giudiziale, se necessaria, coinvolge sempre compagnia e proprietario.

La scelta della compagnia da citare dipende quindi dalla responsabilità e dalla regolamentazione dell'evento lesivo.

Meccanismi di rivalsa assicurativa: quando e su chi ricadono le conseguenze economiche

La rivalsa assicurativa è uno strumento centrale nella gestione dei sinistri con conducenti terzi: consente alla compagnia, dopo aver risarcito il danneggiato, di recuperare dall'assicurato o dal conducente le somme versate, se risultano accertate violazioni delle condizioni di polizza (ad esempio guida in stato di ebbrezza, patente scaduta, esclusioni previste dal contratto). La recente ordinanza della Cassazione n. 11172/2025 ha cristallizzato un principio chiaro: la compagnia può agire in rivalsa sia verso il proprietario sia verso il conducente, a condizione che quest'ultimo abbia utilizzato il veicolo con il consenso del titolare. La rivalsa si applica su:

Per i soggetti non proprietari ma autorizzati all'uso (usufruttuario, acquirente con riserva, leasing), la responsabilità assicurativa e la rivalsa si estendono anche a questi se la violazione è personale. Nei rapporti interni, il diritto di rivalsa riguarda il recupero delle somme corrisposte ai terzi; nei rapporti esterni, il danneggiato non subisce alcuna limitazione nell'ottenere il pieno ristoro dei danni. L'azione di rivalsa non può essere esercitata in pregiudizio delle vittime, ma esclusivamente verso il soggetto inadempiente. L'estensione del concetto di "assicurato" include chiunque metta il veicolo in circolazione con autorizzazione. In situazioni di polizza annullata per dichiarazioni mendaci, il danneggiato viene comunque risarcito, ma la rivalsa può essere esercitata verso il proprietario o contraente infedele, in conformità al principio europeo ribadito dalla Corte di Giustizia UE.

La stipula di un contratto assicurativo RCA può prevedere clausole e limiti che incidono sull'operatività della copertura quando al volante vi è una persona diversa dal titolare della polizza. È frequente che vengano inserite restrizioni per età, esperienza di guida, numero di conducenti autorizzati (“guida esclusiva” o “libera”) o particolari condizioni soggettive. I principali vincoli da considerare includono:

  • Esclusioni per "guida non autorizzata": la compagnia può rivalersi dopo il risarcimento se la polizza limita la guida al solo proprietario o a una ristretta cerchia di soggetti;

  • Mancato aggiornamento delle condizioni: l'utilizzo del veicolo oltre 30 giorni da parte di un non familiare convivente richiede contratto di comodato registrato e comunicazione all'ufficio competente;

  • Polizze con franchigia elevata o scoperto per conducenti diversi.

Massimali, franchigie e clausole di rivalsa sono particolarmente rilevanti in ambito aziendale o per auto date in leasing:

  • In caso di auto aziendale, è necessario verificare le condizioni di polizza per l'eventuale ricaduta delle responsabilità sul datore di lavoro o sull'utilizzatore;

  • I contratti stipulati con formula “guida esclusiva” possono prevedere la perdita di copertura se il conducente non rispetta i requisiti pattuiti.

Le polizze aggiuntive, quali quelle a copertura degli infortuni del conducente, permettono di risarcire anche chi guida il veicolo di altri e resta ferito, superando il limite normativo per cui il responsabile non sarebbe considerato terzo rispetto alla RCA obbligatoria (art. 129 Cod. Ass. Private).

Procedura di richiesta risarcimento e raccolta delle prove dopo un sinistro

Un iter corretto nella richiesta di indennizzo è essenziale per garantire l'effettività del risarcimento, soprattutto quando alla guida c'è un soggetto diverso dal proprietario. Dopo il sinistro, occorre:

  • Compilare dettagliatamente il modulo di constatazione amichevole (CAI/CID);

  • Acquisire fotografie, testimonianze e ogni documento utile per ricostruire la dinamica;

  • Chiamare le autorità per verbalizzazione e rilascio di atti ufficiali, quando la contestazione è complessa o i danni sono gravi;

  • Raccogliere dati anagrafici e assicurativi di tutti i soggetti coinvolti;

  • Per lesioni personali, recarsi tempestivamente al pronto soccorso;

  • In caso di coinvolgimento di più veicoli o di responsabilità non chiara, ogni dato testimonial e ogni indicazione oggettiva può risultare determinante.

La richiesta va inoltrata alla compagnia assicuratrice del veicolo responsabile (salvo utilizzo dell'indennizzo diretto), allegando tutta la documentazione per dimostrare la sussistenza del diritto. Per i sinistri senza collisione, la ricostruzione probatoria dettagliata è ancor più decisiva: sarà necessario dimostrare il nesso causale tra la condotta del veicolo e il danno subito.

Gli incidenti stradali possono verificarsi anche in assenza di impatto fisico diretto tra i veicoli. In queste ipotesi (ad esempio veicolo che taglia improvvisamente la strada a un altro, costringendo a sterzare), il diritto al risarcimento è comunque riconosciuto ex art. 2054 Cod. Civile. Per il riconoscimento del risarcimento dopo sinistro senza collisione è fondamentale:

  • Dimostrare concretamente il nesso tra la condotta dell'altro veicolo e il danno subito;

  • Raccogliere prove testimoniali, foto, verbali delle forze dell'ordine;

  • Coinvolgere il Fondo di Garanzia se il veicolo responsabile non viene identificato.

Nelle situazioni che coinvolgono più veicoli (ad esempio tamponamento a catena provocato dalla manovra improvvida di terzi) la responsabilità si estende a tutti i conducenti che hanno concorso a provocare l'evento, con risarcimento proporzionato alle responsabilità accertate. Quando uno dei veicoli causa la turbativa senza subire danni diretti, la compagnia di questo risponde dell'intero danno, se sussiste un nesso causale provato.

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