L'indennità di accompagnamento è concessa nel caso di riconoscimento della invalidità civile. Nel caso in cui l'Inps, a cui spetta la parola finale, dovesse respingerlo, il richiedente può presentare ricorso al giudice. Occorre però presentarsi attrezzati ovvero con tutta la documentazione necessaria. Più precisamente occorre avviare l'accertamento tecnico preventivo per la verifica delle condizioni dell'invalidità e quindi il diritto a fruire della prestazione economica. Bisogna anche rispettare termini ben precisi.
Per quanto le maglie per l'accesso all'indennità di accompagnamento siano più larghe rispetto ad altri strumenti per il sostegno al reddito, è sempre possibile che la domanda di accesso venga respinto.
Non sono infatti previsti requisiti anagrafici o di redditi poiché questa prestazione economica è corrisposta in favore di mutilati o invalidi totali per cui è accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Con quest'ultima definizione rientrano tutte quelle attività considerate ovvie e normali. Mangiare e bere, ad esempio, ma anche camminare, vestirsi o assumere un farmaco prescritto dal medico. Vale la pena segnalare che l'indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento del lavoro ed è concessa anche ai minorati che hanno presentato richiesta dopo i 65 anni.
Ed compatibile e cumulabile con la pensione di inabilità e con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali. Analizziamo quindi cosa prevedono le disposizioni in vigore in relazione a:
I requisiti richiesti per accedere all'indennità di accompagnamento e per cui un eventuale ricorso contro il respingimento della domanda è destinato a cadere nel vuoto sono 5. Innanzitutto il riconoscimento al 100% (totale inabilità) per affezioni fisiche o psichiche.
Dopodiché, come abbiamo accennato, l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero di compiere gli atti quotidiani della vita e la necessità di un'assistenza continua. Quindi cittadinanza italiana oppure l'iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza nel caso di cittadini stranieri comunitari iscritti o il permesso di soggiorno di almeno un anno dei cittadini stranieri extracomunitari.
Richiesta poi la residenza abituale e stabile in Italia. Infine, solo per chi ha più di 65 anni di età, l'accesso al indennità di accompagnamento è legato a difficoltà persistenti allo svolgimento di compiti e funzioni proprie dell'età.
La prestazione economica è negata se il richiedente è ricoverato senza costi in un istituto per oltre 30 giorni o se percepisce una indennità simile per invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio.
Il dettaglio che fa la differenza è piuttosto un altro. L'indennità di accompagnamento è concessa nel caso di riconoscimento della invalidità civile. Nel caso in cui l'Inps, a cui spetta la parola finale, dovesse respingerlo, il richiedente può presentare ricorso al giudice.
Occorre però presentarsi attrezzati ovvero con tutta la documentazione necessaria. Più precisamente occorre avviare l'accertamento tecnico preventivo per la verifica delle condizioni dell'invalidità e quindi il diritto a fruire della prestazione economica.
Bisogna anche rispettare termini ben precisi poiché il ricorso è ammesso entro 6 mesi dalla notifica del verbale sanitario, dopodiché è concessa solo la presentazione di una nuova domanda di accesso all'indennità.
C'è però un caso particolare da segnalare ed è quello in cui nel certificato medico introduttivo manchi il segno di spunta sulle condizioni per beneficiare dell'indennità di accompagnamento ("persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure "persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita") ovvero il segno di spunta sulla sussistenza di tali condizioni sia negativo.
Lo è perché è stato oggetto di una importante pronuncia della Corte di Cassazione a cui è seguito l'adeguamento dell'Inps. Come precisato dall'Istituto di previdenza con un'apposita circolare, è adesso sufficiente la semplice presentazione della domanda di invalidità civile con allegata la certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti.