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Indennità di accompagnamento 2025, cosa succede in caso di ricovero casa di riposo e rsa

di Chiara Compagnucci pubblicato il
aggiornato con informazioni attualizzate il

Indennità di accompagnamento 2025: cosa succede in caso di ricovero in casa di riposo o RSA. Regole, limiti e requisiti per non perdere il diritto al contributo

L'indennità di accompagnamento 2025 è un sostegno economico essenziale per le persone con disabilità grave. Questo contributo assistenziale si distingue da altre misure di supporto sociale per la relativa semplicità della procedura burocratica. I requisiti necessari per ottenere il beneficio economico, erogato per 12 mensilità e soggetto a rivalutazione annuale, sono chiaramente definiti e presentano poche ambiguità.

Lo stesso vale per le condizioni che possono determinare la sospensione o la perdita del diritto all'indennità di accompagnamento. Un caso particolarmente rilevante riguarda il ricovero in strutture sanitarie, case di riposo o RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali). Quali sono le regole che si applicano in queste situazioni? Il beneficiario continua a percepire l'indennità o questa viene temporaneamente sospesa

Requisiti per l'indennità di accompagnamento 2025

Prima di esaminare la questione specifica del ricovero, è utile ricordare quali sono i requisiti fondamentali per avere diritto all'indennità di accompagnamento nel 2025. Questo contributo assistenziale viene riconosciuto a persone che presentano:

  • Invalidità civile totale (100%)
  • Impossibilità di deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore
  • Incapacità di svolgere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua
È importante sottolineare che questa prestazione economica non è soggetta a limiti di reddito né a restrizioni anagrafiche. L'indennità può essere riconosciuta a persone di qualsiasi età, purché soddisfino i requisiti sanitari sopra indicati.

Per quanto riguarda i requisiti di cittadinanza e residenza, il beneficio è accessibile a:

  • Cittadini italiani
  • Cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea residenti in Italia
  • Cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno e con residenza stabile e abituale sul territorio nazionale
L'importo dell'indennità di accompagnamento per il 2025 è completamente esente da imposizione fiscale (IRPEF), quindi la somma percepita è netta e non deve essere dichiarata nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi).

Indennità di accompagnamento e ricovero in casa di cura, quando viene sospesa

La normativa stabilisce regole precise riguardo al mantenimento dell'indennità di accompagnamento durante i periodi di ricovero in strutture sanitarie o assistenziali. Il criterio discriminante è rappresentato dall'onere economico del ricovero stesso.

L'indennità di accompagnamento viene temporaneamente sospesa quando:

  • Il beneficiario è ricoverato in una struttura sanitaria o casa di cura
  • Le spese di degenza sono interamente a carico dello Stato o di un ente pubblico
  • Il ricovero si protrae per un periodo superiore a 29 giorni
È fondamentale evidenziare che la sospensione dell'erogazione avviene esclusivamente quando il costo del ricovero è totalmente gratuito per il paziente. Se il beneficiario contribuisce anche solo parzialmente alle spese di degenza, l'indennità di accompagnamento continua ad essere erogata regolarmente.

Questo principio si applica ai ricoveri in reparti ospedalieri di lungodegenza o riabilitativi, dove il mantenimento del paziente è completamente a carico dell'ente pubblico. In questi casi, si presume che l'assistenza fornita dalla struttura sanitaria sostituisca quella che verrebbe normalmente garantita dall'accompagnatore.

Comunicazione obbligatoria all'INPS

Il beneficiario dell'indennità di accompagnamento o chi lo rappresenta legalmente ha l'obbligo di comunicare all'INPS l'avvenuto ricovero in una struttura pubblica entro 30 giorni dall'inizio della degenza. La mancata comunicazione può comportare la richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite durante il periodo di ricovero gratuito.

Tale comunicazione può essere effettuata attraverso i canali ufficiali dell'INPS:

  • Servizio online dedicato sul portale dell'INPS
  • Contact center INPS
  • Patronati o intermediari autorizzati

Indennità di accompagnamento durante il ricovero in RSA, cosa prevede la normativa

Le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) rappresentano un caso particolare per quanto riguarda il mantenimento dell'indennità di accompagnamento. Si tratta di strutture non ospedaliere che forniscono assistenza sanitaria e socio-assistenziale a persone non autosufficienti che non possono essere assistite a domicilio.

Su questo specifico argomento, l'INPS ha fornito importanti chiarimenti. Le RSA sono caratterizzate da una particolare modalità di finanziamento che prevede:

  • Una quota sanitaria a carico del Servizio Sanitario Nazionale
  • Una quota alberghiera/assistenziale a carico dell'ospite o dei suoi familiari (in alcuni casi può essere parzialmente coperta dai servizi sociali comunali in base al reddito)
Poiché il costo complessivo del ricovero in RSA è sempre ripartito tra il Servizio Sanitario Nazionale e il paziente (o i suoi familiari), tale ricovero non è mai considerato interamente gratuito ai fini dell'indennità di accompagnamento.

Di conseguenza, il beneficiario dell'indennità di accompagnamento ricoverato in una RSA continua a percepire regolarmente il sussidio anche durante il periodo di permanenza nella struttura. Questo principio è stato ribadito in diverse occasioni dall'INPS e costituisce un'interpretazione consolidata della normativa vigente.

Utilizzo dell'indennità nelle strutture residenziali

È importante sottolineare che, in molti casi, l'indennità di accompagnamento percepita dal beneficiario ricoverato in RSA viene utilizzata proprio per contribuire al pagamento della quota alberghiera/assistenziale a suo carico. Questo rappresenta una delle finalità implicite della prestazione, che è quella di fornire un supporto economico per far fronte alle spese assistenziali determinate dalla condizione di non autosufficienza.

Alcune RSA possono richiedere che l'indennità di accompagnamento venga almeno in parte destinata al pagamento della retta, ma questa richiesta non ha fondamento legale vincolante, poiché l'indennità è un beneficio personale del titolare che ne può disporre liberamente.

Distinzione tra ricovero ospedaliero e ricovero in strutture residenziali

Per evitare confusione, è utile chiarire la differenza tra un ricovero ospedaliero (che può comportare la sospensione dell'indennità) e un ricovero in struttura residenziale come una RSA (che generalmente non comporta la sospensione):

  • Ricovero ospedaliero: ha finalità prevalentemente sanitarie, diagnostiche o terapeutiche, è di natura temporanea e può essere completamente gratuito per il paziente
  • Ricovero in RSA o casa di riposo: ha finalità assistenziali di lungo periodo, prevede sempre una compartecipazione economica del beneficiario o della sua famiglia
Questa distinzione è fondamentale per comprendere correttamente quando l'indennità di accompagnamento viene mantenuta e quando invece viene temporaneamente sospesa.

Procedura per ripristinare l'indennità dopo un ricovero

Nel caso in cui l'indennità di accompagnamento sia stata sospesa a causa di un ricovero con spese interamente a carico dello Stato, è necessario seguire una specifica procedura per ripristinare l'erogazione al termine della degenza:

  1. Comunicare all'INPS la data di dimissione dalla struttura sanitaria
  2. Fornire la documentazione attestante la durata effettiva del ricovero
  3. Presentare un'autocertificazione che confermi che il ricovero è avvenuto con spese a totale carico dello Stato
Una volta completata questa procedura, l'INPS provvederà a riattivare l'erogazione dell'indennità a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di dimissione dalla struttura sanitaria.
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