Nel 2025, il controllo elettronico della velocità è diventato sempre più stringente, con l’utilizzo diffuso di autovelox come il Velomatic 512. Quando si riceve una sanzione rilevata da questi dispositivi, molti automobilisti si interrogano sulle reali possibilità di presentare ricorso e sui criteri per l’annullamento della multa.
Il Velomatic 512, nelle sue versioni più recenti, rappresenta uno degli strumenti di controllo velocità più diffusi sulle strade italiane. Si tratta di un sistema omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, progettato per rilevare l’eccesso di velocità tramite fotocellule o sensori ottici. Il Velomatic 512 può essere installato in modalità fissa dentro appositi box o utilizzato in postazione mobile, anche all’interno di veicoli di servizio, con la possibilità di monitorare più corsie e riconoscere sia veicoli leggeri sia pesanti.
La rilevazione avviene generalmente sul lato posteriore del veicolo e produce immagini ad alta risoluzione, memorizzate digitalmente con dati quali ora, luogo dell’infrazione, targa, velocità rilevata e informazioni sul dispositivo. Un elemento rilevante è rappresentato dalla certificazione ISO-9001 e dalla necessità di taratura periodica presso centri autorizzati, come indicato dall’attuale normativa e dalle circolari ministeriali. L’utilizzo del Velomatic è limitato in condizioni di illuminazione insufficiente o meteorologiche avverse. La documentazione generata ha valore probatorio, purché il dispositivo sia debitamente omologato e tarato secondo quanto previsto dall’articolo 142 del Codice della Strada.
La tematica dell’omologazione rappresenta oggi un aspetto centrale per i ricorsi contro multe da autovelox. Secondo l’ordinanza n. 10505/2024 della Corte di Cassazione, una sanzione può essere annullata se la velocità è stata rilevata da un dispositivo privo di debita omologazione, pur se approvato. Solo le apparecchiature che hanno completato integralmente l’iter di omologazione, e non semplicemente quello di approvazione ministeriale, possono fornire prove utilizzabili per la contestazione ai sensi dell’art. 142, comma 6, Codice della Strada (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).
La distinzione tra “approvazione” e “omologazione” è stata ribadita dalla Corte di Cassazione e, in caso di dispositivo non omologato, il verbale può essere impugnato dinanzi al Prefetto o al Giudice di Pace chiedendo l’annullamento della sanzione. La giurisprudenza evidenzia anche l'obbligo di corretta segnalazione e di visibilità dei sistemi di rilevazione, come sancito dalla Cass. 4002/2025, che richiede la presenza di cartelli ad adeguata distanza e la posizione visibile del dispositivo per la validità dell’accertamento.
Ai sensi dell’articolo 142 del Codice della Strada, gli apparecchi per il controllo della velocità devono rispettare specifiche tecniche indicate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La taratura periodica, la presenza della certificazione ISO-9001 e il rispetto dei criteri di installazione (distanze minime, segnalazione preventiva) risultano obbligatori. La normativa prevede che la contestazione immediata non sia necessaria per le infrazioni rilevate nelle modalità automatiche, purché i parametri tecnici e giuridici siano rispettati.
Inoltre, l’art. 201 del Codice della Strada stabilisce che la notifica della multa deve avvenire entro 90 giorni dalla data dell’illecito (o 360 in caso di destinatari residenti all’estero), pena la decadenza del provvedimento. La mancata indicazione degli elementi essenziali nel verbale (targa, località, dati del dispositivo, e riferimenti normativi) può costituire vizio di forma rilevante ai fini del ricorso.
L’automobilista, quindi, può presentare opposizione contro la sanzione se:
La prova della mancata omologazione o della carenza degli altri requisiti è spesso a carico del ricorrente, che potrà richiedere copia della documentazione tecnica al comando accertatore o allegare ogni elemento utile a dimostrare le proprie ragioni.
Il ricorso può essere presentato alternativamente al Prefetto oppure al Giudice di Pace. Per il Prefetto, l’istanza deve essere inviata entro 60 giorni dalla notifica del verbale, indicando nel dettaglio i vizi oggetto di contestazione e allegando copia della multa e degli eventuali documenti probatori. Il ricorso al Prefetto è gratuito, ma in caso di rigetto la sanzione viene raddoppiata.
Il ricorso al Giudice di Pace, invece, va proposto entro 30 giorni dalla notifica. Non è necessaria l’assistenza legale, ma è richiesto il pagamento del contributo unificato. In questa sede, il giudice esaminerà sia i vizi formali sia quelli sostanziali, potendo disporre l’annullamento della multa o il suo rigetto motivato. È importante indicare la residenza o un domicilio nel comune sede del giudice, affinché le comunicazioni processuali siano correttamente trasmesse.
Entrambe le procedure richiedono attenzione alla documentazione allegata: verbale originale, copia della carta di circolazione, e ogni altro documento utile. In caso di decisione avversa, si può impugnare la sentenza in tribunale.
La più recente evoluzione della giurisprudenza offre numerosi spunti per contestare la legittimità della multa. Sentenze come Cass. n. 10505/2024 dichiarano illegittima la sanzione per autovelox non omologati, mentre altre decisioni (es. Cass. 4002/2025 e 4007/2025) confermano l’obbligo di chiara evidenziazione e segnalazione degli apparecchi. Ulteriori elementi di impugnazione possono derivare da fotografie non univoche, errori anagrafici nel verbale, omissioni nei dati relativi al dispositivo e anomalie procedurali nell’identificazione del veicolo trasgressore.
Le decisioni dei giudici di pace e del tribunale amministrativo rafforzano l’importanza della precisione formale e della rispondenza tecnica dei rilevatori alle prescrizioni normative.
Per chi guida un’auto a noleggio, la procedura segue regole specifiche: la sanzione sarà notificata inizialmente alla società di noleggio, che dovrà comunicare le generalità del conducente. Il locatario resta responsabile del pagamento e, se ritiene la multa ingiustificata, potrà comunque presentare regolare ricorso secondo le modalità generali descritte. La decurtazione dei punti patente resta a carico del conducente effettivo, anche in caso di veicolo preso a lungo termine. In caso di mancato pagamento, la sanzione passa ad Agenzia delle Entrate Riscossione.