La questione della regolarizzazione delle difformità edilizie rappresenta da decenni una delle tematiche più dibattute nel panorama giuridico e amministrativo italiano.
In particolare, la presenza di vincoli paesaggistici imposti a tutela del territorio e del patrimonio ambientale condiziona fortemente la procedura per sanare i grandi abusi in presenza di vincoli paesaggistici.
Il contesto normativo è stato soggetto a molteplici aggiornamenti e la recente entrata in vigore Decreto Salva Casa ha introdotto semplificazioni valide, però, solo per alcune fattispecie di difformità, senza, però, a modificare i forti limiti imposti per gli abusi edilizi rilevanti in aree vincolate.
Per sanatoria edilizia si intende una misura amministrativa straordinaria che permette la regolarizzazione di interventi edilizi originariamente realizzati senza titolo abilitativo o in difformità dallo stesso.
Tuttavia, il quadro è complesso a causa della varietà di interventi che rientrano sotto la definizione di abuso e delle differenti condizioni richieste in caso di vincolo paesaggistico. Attualmente, la regolamentazione distingue tra:
Solo gli abusi minori possono essere oggetto di sanatoria e a condizione di avere il parere favorevole dell’autorità paesaggistica e di dimostrare la conformità urbanistica e la realizzazione dell’opera antecedente all’imposizione del vincolo.
Gli abusi maggiori in aree soggette a vincolo non sono, invece, generalmente insanabili.
Il vincolo paesaggistico rappresenta un ostacolo pressoché invalicabile per la regolarizzazione dei grandi abusi edilizi. La normativa vigente non prevede sanatorie e possibilità di ‘correzione’ degli interventi di nuova costruzione o ampliamenti in zone paesaggisticamente tutelate.
A confermarlo è anche la recente giurisprudenza amministrativa, che stabilisce l’impossibilità di sanatoria per:
La procedura per sanare i grandi abusi in presenza di vincoli paesaggistici segue un percorso articolato che prevede il coinvolgimento di più autorità amministrative. Occorre distinguere tra:
Il Salva Casa ha introdotto alcune semplificazioni per le pratiche ma solo se relative a lievi difformità.
Per la regolarizzazione di abusi rilevanti in aree protette rimane subordinata a valutazioni tecniche stringenti e, nella maggior parte dei casi, si risolve con un diniego.
L’intero procedimento comporta il pagamento di sanzioni pecuniarie proporzionali all’entità dell’abuso.
I tempi per la definizione delle istanze di regolarizzazione sono scanditi dai termini previsti dalla legge. Per le pratiche con vincolo paesaggistico, la legge stabilisce:
Tre sono gli esiti possibili:
L’analisi dei casi giurisprudenziali più significativi evidenzia una convergenza interpretativa verso il rigido rispetto dei vincoli paesaggistici. Si riportano esempi rappresentativi:
Caso | Tipologia abuso | Vincolo | Esito |
Lipari, 2024 (Sent. TAR Sicilia 2508/2024) |
Ampl. garage (3,6 mq), terrazza (3,6 mq) | Vincolo di inedificabilità temporanea | Diniego |
Umbria, 2023 | Capannone industriale con volume extra | Piano regolatore, tutela paesaggistica | Diniego |
Campania, 2025 (TAR Campania 406/2025) |
Cambio uso sottotetto, tettoria in legno | Vincolo paesaggistico e sismico | Diniego, ma riapertura valutazione post Salva Casa per difformità minori |
Lazio, 2024 | Nuova costruzione >80mq | Area sottoposta a vincolo | Diniego |
Il dato ricorrente è che interventi di nuova costruzione o incremento volumetrico non sono mai sanabili in area vincolata successivamente alla data di imposizione del vincolo stesso.
I casi di accoglimento risultano eccezionali e limitati a restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria, sempre previo assenso dell’autorità paesaggistica e in assenza di danno all’assetto ambientale.