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Abusi edilizi, le 3 sanatorie per le difformità edilizie dopo Salva casa e succcessive circolari attuative

di Marianna Quatraro pubblicato il
come sanare difformita

Quali sono le sanatorie possibili per gli abusi edilizi dopo le novità del Salva Casa, le tipologie, i casi e le modifiche al via: i chiarimenti

Come si possono sanare le difformità edilizie quest’anno con il Salva Casa ufficiale e le relative circolari attuative? Il Salva Casa ha modificato le possibilità di sanatoria di determinati abusi edilizi e la gestione delle piccole difformità formali. 

La nuova sanatoria agevolata vale, differentemente, in casi diversi previsti dalla nuova legge, come le parziali difformità edilizie, le nuove tolleranze, gli abusi formali e gli abusi sostanziali, alla luce anche della nuova definizione di stato legittimo. Cerchiamo di far chiarezza di seguito.

  • Come sanare le difformità edilizie con il nuovo Salva Casa, i diversi casi
  • Le circolari attuative con tutti i chiarimenti

Come sanare le difformità edilizie con il nuovo Salva Casa, i casi

La sanatoria agevolata del decreto Salva Casa non è in realtà solo una. O meglio: la procedura è unica e semplificata, con meno vincoli e adempimenti burocratici da rispettare per regolarizzare un abuso edilizio, pur a fronte comunque di sanzioni, ma interessa diversi casi. Gli ambiti di applicazione sono cioè differenti.

Si parte dalla sanatoria di un abuso per la mancanza della doppia conformità. Il Salva Casa ha, infatti, eliminato il requisito della doppia conformità urbanistica ed edilizia, cioè il rispetto sia alle norme del tempo della realizzazione che della presentazione della domanda, per regolarizzare gli interventi realizzati in parziale difformità e le variazioni essenziali dai titoli depositati in Comune.

L’eliminazione della doppia conformità vale solo per i casi di parziali difformità formali o variazioni essenziali.

In questi casi, il responsabile dell’abuso o l’attuale proprietario dell’immobile possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l’intervento risulti conforme:

  • o alla disciplina urbanistica (attinente le volumetrie e gli indici edificatori, le destinazioni d’uso, gli standard) vigente al momento della presentazione della domanda; 
  • o ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia relativa alle modalità costruttive, alle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili in vigore al momento della realizzazione dell’intervento.
E’ possibile presentare richiesta di sanatoria agevolata anche per abusi derivanti dal mancato rispetto delle tolleranze vigenti, essendo state modificate e ampliate dal Salva Casa.

In tal caso, le difformità edilizie si possono regolarizzare in maniera agevolata se rispettano le nuove percentuali stabilite che restano al 2% per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 mq ma aumentano progressivamente al:

  • 3% per le unità immobiliari con una superficie utile tra i 300 e i 500 mq;
  • 4% per le unità immobiliari con una superficie utile tra i 100 e i 300 mq;
  • 5% per le unità immobiliari con una superficie utile inferiore ai 100 mq.
Le novità del Salva Casa interessano anche la regolarizzazione delle varianti degli immobili costruiti prima del 1977, stabilendo che si possono sanare i lavori effettuati prima della Legge Bucalossi (30 gennaio 1977), che ha poi introdotto l’obbligo di avere un titolo edilizio per costruire.

La nuova norma vale per specifici interventi eseguiti in parziale difformità anche su tali immobili. 

Le circolari attuative con tutti i chiarimenti

E’ stato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) a fornire più che le circolari operative le linee guida per l’attuazione delle nuove norme previste dal Salva Casa per sanare gli abusi edilizi e le loro fattispecie.

In particolare, relativamente alla doppia conformità, per esempio, il Mit ha fornito chiarimenti sul procedimento di sanatoria e dell’attività di conformazione, sulla dichiarazione del professionista abilitato, sulla verifica del rispetto della normativa antisismica, sul procedimento di verifica di compatibilità paesaggistica, sui rilasci del titolo e il trattamento sanzionatorio applicabile.
 

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