La dichiarazione dei redditi tramite modello 730 2025 si conferma una tappa imprescindibile per i lavoratori dipendenti che sono stati, o sono ancora, beneficiari di trattamenti di cassa integrazione guadagni (CIG). L’obbligo di presentazione del 730 riguarda sia chi ha ricevuto la CIG in busta paga dal sostituto d’imposta sia chi ha percepito importi erogati direttamente dall’INPS, identificando due procedure operative differenti e con conseguenze importanti sulle modalità di compilazione e sulle attestazioni da raccogliere.
I lavoratori dipendenti coinvolti in situazioni di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di crisi aziendali, ristrutturazioni o altri eventi straordinari, che hanno percepito la cassa integrazione durante il 2024, devono presentare il modello 730 2025. La CIG, strumento di sostegno previsti dal quadro normativo italiano, comporta l’erogazione di un’indennità sostitutiva, generalmente calcolata come l’80% della retribuzione ordinaria, destinata a tutelare il reddito dei lavoratori coinvolti.
È rilevante sottolineare che la presentazione della dichiarazione dei redditi resta obbligatoria anche per chi ha avuto più Certificazioni Uniche (CU) nello stesso anno: una relativa all’attività lavorativa e una relativa agli importi di cassa integrazione.
Le tipologie di cassa integrazione includono:
Le tipologie vanno riportate nelle corrette voci della dichiarazione e le regole di compilazione tengono conto del sostituto d’imposta effettivo (datore di lavoro o INPS). In casi dubbi sul periodo cui riferire la dichiarazione o sulla sospensione, può rendersi necessaria la compilazione del modello Redditi PF anziché del 730.
L’erogazione della CIG può avvenire secondo due modalità:
Basta anche solo un accredito INPS per rientrare nella casistica della "doppia CU". Questa situazione determina l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, in quanto occorre effettuare il calcolo IRPEF sommando tutti i redditi percepiti, evitando così irregolarità o duplicazioni nel trattamento fiscale.
Per approfondire la gestione dei certificati di reddito e le relative tempistiche di rilascio, è possibile consultare le istruzioni ufficiali sulla Certificazione Unica.
Il 730 2025 può essere presentato sia in modalità precompilata online tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate che tramite assistenza professionale (CAF o intermediari abilitati). La disponibilità della dichiarazione precompilata decorre dal 30 aprile 2025, mentre la scadenza per l’invio è fissata al 30 settembre 2025.
Prima dell’invio è opportuno confrontare i dati inseriti nella dichiarazione precompilata con quelli riportati nelle CU, correggere eventuali discrepanze e verificare la corretta imputazione della CIG tra i redditi di lavoro dipendente assimilati.
Per il 2025 la presentazione della dichiarazione dei redditi è strutturata secondo un calendario preciso:
Tra le novità rilevanti, il modello 730 2025 accoglie le modifiche normative su aliquote IRPEF, detrazioni lavoro dipendente, l’ulteriore ampliamento della platea dei soggetti ammessi alla presentazione e la possibile gestione di crediti d’imposta risultanti da precedenti annualità. Il modello integra, tra le altre cose, anche le attività di monitoraggio fiscale su investimenti esteri e cripto-attività attraverso il quadro W, e permette sottoscrizioni anche per i familiari o per contribuenti deceduti in corso d’anno.
I periodi di cassa integrazione vanno correttamente indicati nelle rispettive sezioni della dichiarazione, avendo cura di sommare i dati reddituali nelle voci assimilate a lavoro dipendente. In presenza di doppia CU occorre verificare che entrambi i datori (datore e INPS) siano indicati tra i sostituti d’imposta per un’esatta liquidazione del saldo IRPEF o di eventuali rimborsi.
Quando si apportano variazioni materiali a dati relativi a redditi o oneri nella dichiarazione telematica, la responsabilità dei controlli formali ricade, in caso di invio tramite CAF, sull’intermediario. È fondamentale conservare la documentazione degli oneri deducibili o detraibili e le CU, in quanto l’Agenzia potrà richiederli in fase di verifica.
Nel caso siano necessarie correzioni, il 730 già inviato può essere annullato una sola volta entro il termine per l’annullamento previsto dall’applicativo dell’Agenzia delle Entrate; dopo tale termine si procede con il modello correttivo/integrativo.
La dichiarazione inviata può essere sottoposta a diverse tipologie di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate:
In caso di accertamenti che rilevino una maggiore base imponibile, sarà notificato un avviso di accertamento: il contribuente può regolarizzare la propria posizione tramite il pagamento di quanto richiesto, oppure, se ritiene l’esito inesatto, avviare il precontenzioso.
Coloro che non hanno l’obbligo di presentazione della dichiarazione (tipicamente in caso di redditi minimi o di esenzione espressa) possono comunque farlo se desiderano usufruire di detrazioni o rimborsi fiscali.