Il contratto di stage è un momento di transizione tra formazione e lavoro per molti giovani in Italia. Comprendere il funzionamento della malattia in relazione a questo particolare rapporto è essenziale, soprattutto alla luce delle ultime evoluzioni normative e delle differenze rispetto ai contratti di lavoro subordinato. Nel 2025, la normativa e le prassi, oltre alle diverse regolamentazioni regionali, offrono un quadro articolato dei diritti e dei doveri degli stagisti in presenza di assenza per malattia.
Definizione e struttura del contratto di stage
Lo stage, o tirocinio, è una esperienza formativa finalizzata all’acquisizione di competenze pratiche presso un’azienda, un ente o un’istituzione pubblica o privata. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro subordinato ai sensi della normativa vigente (Legge 196/1997 e successive modificazioni; Linee Guida in materia di tirocini approvate in Conferenza Stato-Regioni; Decreto Legge 138/2011; Legge Fornero 92/2012). Si articola attraverso:
- Un ente promotore che segue lo stagista durante il percorso;
- Un soggetto ospitante responsabile della formazione;
- La presenza obbligatoria di un tutor presso l’organizzazione ospitante e un tutor del promotore;
- Un progetto formativo individuale che stabilisce attività, orari, obiettivi e durata;
- L’attivazione di polizze assicurative contro infortuni (INAIL) e responsabilità civile verso terzi.
La legge distingue tra stage curricolari (collegati a percorsi di studio) ed extracurricolari (destinati anche a inoccupati e disoccupati). La durata massima varia da 6 mesi per i formativi/orientamento a 12 mesi per disoccupati, con possibilità di estensione a 24 mesi per soggetti svantaggiati.
Il funzionamento della malattia nel contratto di stage
Nella disciplina applicata nel 2025, lo stagista non gode delle tutele previste in caso di malattia per i lavoratori subordinati. In particolare:
- Non ha diritto all’indennità di malattia INPS (indennità economica prevista per i dipendenti), nemmeno in caso di periodi prolungati di assenza;
- Non è tenuto alla presentazione del certificato medico come obbligo formale, salvo diverse previsioni espresse nel progetto formativo individuale o in regolamenti aziendali;
- In caso di malattia di durata inferiore ai 30 giorni, l’assenza va comunicata tempestivamente al tutor aziendale e al tutor del promotore; le istruzioni dettagliate sono riportate nel progetto;
- Nel caso la malattia si prolunghi oltre 30 giorni, è prevista la sospensione temporanea del tirocinio con possibile ripresa successiva, salvo impedimenti strutturali dell’ente ospitante;
- Perdura il diritto alla tutela assicurativa in caso di infortunio, mentre la copertura per malattia è esclusa.
Diritti e doveri dello stagista in tema di malattia
Gli stagisti nel 2025 devono conformarsi scrupolosamente alle procedure interne dell’azienda ospitante per la segnalazione dell’assenza dovuta a motivi di salute:
- Comunicazione immediata della malattia sia al tutor aziendale che a quello dell’ente promotore;
- Mantenimento della riservatezza sui dati aziendali e rispetto delle norme di sicurezza e igiene;
- Eventuale invio di un documento medico solo se richiesto dal progetto formativo o da regolamenti interni;
- Il rimborso spese eventualmente riconosciuto può essere sospeso per i giorni di assenza non giustificata, secondo le disposizioni regionali;
- Non sono maturate ferie né indennità di disoccupazione al termine del tirocinio;
- Sul piano previdenziale, il periodo di malattia non dà luogo ad alcuna contribuzione ai fini pensionistici.
Il rispetto dei regolamenti interni e delle istruzioni del tutor è essenziale per evitare contestazioni e assicurare la continuità del tirocinio una volta ristabilite le condizioni di salute.
Tipologia di tirocini e disciplina in tema di malattia
La materia dei tirocini distingue tra:
- Curriculari, cioè collegati a un percorso di studi e attivati da scuole, università o enti di formazione, per i quali generalmente non è previsto un rimborso spese né una indennità in caso di malattia;
- Extracurricolari, destinati a disoccupati o inoccupati e finalizzati all’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, nei quali è previsto un minimo legale di compenso e una maggiore incidenza dell’assenza per malattia sulla sospensione o sulla riduzione della quota percepita.
Entrambe le tipologie prevedono la sospensione in presenza di malattia superiore a 30 giorni, di infortunio o maternità, ma nessuna garantisce la corresponsione di una indennità economica durante l’assenza.
Tutele assicurative e sicurezza sul lavoro
Il soggetto ospitante deve garantire allo stagista:
- Copertura assicurativa INAIL per infortuni avvenuti durante lo svolgimento delle attività previste dal progetto formativo;
- Polizza per la responsabilità civile verso terzi per danni eventualmente causati durante lo svolgimento dello stage;
- Rispetto delle norme antinfortunistiche e di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008;
- Formazione teorica e pratica sui rischi specifici connessi alle mansioni assegnate.
La mancata attivazione delle polizze può comportare sanzioni gravi per l’azienda ospitante. La partecipazione a riunioni di sicurezza e la conoscenza dei protocolli interni sono parte integrante delle responsabilità dello stagista.
Domande frequenti sulla malattia in stage
- È obbligatorio presentare un certificato medico? Solo se previsto dalla convenzione o dal regolamento interno. Di norma, basta la comunicazione tempestiva dell’assenza al tutor.
- La malattia riduce l’indennità di partecipazione? Sì, se le assenze riducono la percentuale minima di partecipazione mensile prevista da legge regionale o progetto.
- Il periodo di malattia viene recuperato? In caso di sospensione superiore a 30 giorni, il periodo può essere recuperato mediante prolungamento dello stage nei limiti della durata massima prevista dalla normativa.
- Esistono tutele in caso di infortunio? Sì, è obbligatoria l’assicurazione INAIL.
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