Se si è già firmato un contratto ma si vuole retrocedere, la legge permette di annullare il contratto stesso ma a condizione che ricorrano casi specifici, per esempio per incapacità o vizi, e di rispettare le regole in vigore per l’annullabilità di un contratto, per esempio rispettare i tempi di dimissioni per retrocedere da un contratto di lavoro.
Come posso fare se ho firmato un contratto ma lo voglio annullare secondo leggi 2024? Secondo le leggi in vigore, se è stato firmato un contratto ma si vuole retrocedere dallo stesso, è possibile annullare il contratto stesso a condizione che ricorrano le ipotesi e i casi in cui la legge permette di annullare un contratto o che si seguano le regole previste nei diversi casi per retrocedere da un contratto. Vediamo allora cosa si può fare se voglio retrocedere da un contratto già firmato.
Il primo caso in cui si può annullare un contratto già firmato è quello in cui emerge incapacità di una delle parti: si tratta, in particolare, dell’incapacità a provvedere ai propri interessi e che può manifestarsi come incapacità legale, prevista per esempio per i minorenni, inabilitati, interdetti sottoposti a tutela, cioè per persone che non sono in grado autonomamente di concludere alcun atto, o come incapacità naturale, per esempio relativa a coloro che dimostrano in giudizio la propria incapacità nel momento in cui hanno compiuto un determinato atto.
Altro caso in cui si può annullare un contratto già firmato è quello in cui si manifestano vizi della volontà. Si può, infatti, per legge retrocedere da un contratto già firmato quando in esso si rilevano errori di forma o quando la firma è stata apposta sul contratto se raggirati dalla controparte.
Il caso più diffuso di annullabilità di un contratto già firmato è quella della violenza, che avviene quando una persona è costretta a stipulare un contratto sotto minaccia e non lo avrebbe mai firmato. Secondo le leggi in vigore, si può, dunque, retrocedere da un contratto pur se già firmato se la per la firma si è stati tratti in inganno, o si è stati costretti con la forza a firmare il contratto, o, ancora, se si è stati soggetti di un errore scusabile.
Per annullare un contratto già firmato basta semplicemente comunicare alla controparte l’intenzione di retrocedere dal contratto, senza alcun obbligo di fornire relativa motivazione,
Per far valere l’annullabilità di un contratto, sia per incapacità che per vizio, si hanno cinque anni di tempo, e trascorso tale periodi di tempo scatta la prescrizione.
E’ possibile annullare anche un contratto di lavoro già firmato: se infatti ci si rende conto di aver sbagliato lavoro o settore e che si tratta di una attività che non fa per noi ma si è già firmato il contratto di assunzione, si può annullare il contratto firmato dando le dimissioni dal lavoro e semplicemente comunicando la decisione al proprio datore di lavoro.
Con le dimissioni dal lavoro, si retrocede dal contratto firmato ma è bene sapere che per dare le dimissioni a lavoro in maniera corretta e regolare è necessario, per legge, rispettare i tempi di preavviso previste da ogni singolo contratto nazionale di lavoro Ccnl. E’ sempre bene, dunque, informarsi sui termini di preavviso da rispettare previsti dal Ccnl di assunzione.
Se si firma un contratto e si tratta di un contratto di acquisto da cui si vuol retrocedere, è possibile annullare lo stesso esercitando il diritto di recesso previsto dalla legge. In questo caso, in base a quanto stabilito dalle norme in vigore, per annullare un contratto già firmato basta semplicemente restituire la merce al venditore e inviare relativa raccomandata a/r al professionista.
È possibile inviare la comunicazione anche tramite telegramma, fax, posta elettronica, a condizione che invio e ricezione siano confermati tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive.
Il diritto di recesso, e quindi la possibilità di annullare un contratto, si può esercitare entro il quattordicesimo giorno dalla data di acquisto o in cui si riceve il bene acquistato, nel caso di acquisto online.