Cosa fare per proteggersi e tutelarsi nel caso in cui l'auto usata non risponda alla descrizione e alle promesse del privato che l'ha venduta? Il primo passo quando si compra un'auto usata tra privati è ottenere tutte le informazioni disponibili sul mezzo. Basta il numero di targa per richiedere una visura al Pra (Pubblico registro automobilistico), così da verificare l'assenza di ipoteche, fermi amministrativi, sequestri o precedenti furti.
Una volta fissato un appuntamento con il venditore è bene controllare di persona lo stato dell'auto. Significa ispezionare la carrozzeria, le gomme, l'abitacolo, i vetri, i fari e la presenza di eventuali segni di incidenti o riparazioni non dichiarate. Un test drive, anche breve, aiuta per capire se ci sono rumori anomali, problemi di frenata o comportamenti anomali del motore e della trasmissione.
In parallelo è utile chiedere al venditore di mostrare tutta la documentazione tecnica: libretto di circolazione, certificato di proprietà (digitale o cartaceo), libretto dei tagliandi, ricevute di manutenzione, revisioni effettuate. Una cronologia trasparente è spesso sinonimo di un veicolo trattato con cura. Anche il chilometraggio dichiarato va confrontato con lo stato generale del veicolo: pedali troppo usurati o sedili rovinati su un'auto con pochi chilometri sono un segnale d'allarme. Vediamo in questo articolo:
Il contratto tra privati nel caso di vendita di un'auto usata
Tra passaggio di proprietà e tutela dell'acquisto
Uno degli errori più comuni è pensare che, tra privati interessati alla compravendita di un'auto usata, basti una stretta di mano. Nulla di più rischioso. La tutela dell'acquirente passa dalla redazione di un contratto scritto, che metta nero su bianco ogni aspetto della vendita. Questo documento deve contenere dati anagrafici di venditore e compratore, dati identificativi dell'auto (marca, modello, targa, numero di telaio), il chilometraggio effettivo al momento della vendita, l'importo concordato e le modalità di pagamento.
Bisogna precedere una dichiarazione esplicita in cui il venditore attesta di essere proprietario legittimo del veicolo, che lo stesso non è gravato da vincoli e che il chilometraggio non è stato alterato. Aggiungere anche una clausola che esoneri il venditore da responsabilità per difetti noti e dichiarati può rafforzare l'accordo. Più il contratto è dettagliato, minore sarà il rischio di contenziosi in caso di problemi futuri.
Per quanto riguarda il pagamento, la raccomandazione è una sola: mai usare contanti. Anche se può sembrare più comodo o immediato, il contante non lascia traccia e può creare difficoltà nel dimostrare che la transazione sia effettivamente avvenuta. Molto meglio optare per un bonifico bancario, che è tracciabile, sicuro e fornisce una prova formale del passaggio di denaro. L'alternativa può essere un assegno circolare, purché venga verificato in presenza di entrambe le parti.
L'autenticazione della firma del venditore sul certificato di proprietà è necessaria per procedere al passaggio di proprietà, che può essere completato in un'agenzia Aci, uno Sportello telematico dell'automobilista o, in alcuni Comuni, anche negli uffici comunali.
Completata la vendita, entro 60 giorni l'acquirente deve occuparsi del passaggio di proprietà, con il relativo aggiornamento dei dati al Pra. Questo adempimento ha un costo variabile a seconda della potenza fiscale del veicolo e della regione, e deve essere accompagnato da una nuova polizza assicurativa, che può anche essere temporanea nel caso di auto da trasferire.
In assenza di garanzia legale l'acquirente ha solo una forma di tutela: la denuncia di vizi occulti. Si tratta di difetti gravi, non rilevabili con un'ispezione visiva, che già esistevano al momento della vendita e non erano stati dichiarati. In questi casi, la legge concede 12 mesi di tempo per rivalersi sul venditore, ma la prova spetta all'acquirente, spesso attraverso una perizia tecnica.